Sentenza — n. 14249/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 20/11/2025, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, rigettava l'appello proposto nell'interesse di Ruggiero Carmine, legale rappresentante della società L.T.R. S.r.l., avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Catania del 18/08/2025, con cui era stata respinta l'istanza di revoca del sequestro preventivo del veicolo composto dalla motrice Scania tg. FE111FV e dal semirimorchio tg. XA596CV. 1.1. Il provvedimento di sequestro era stato emesso nell'ambito di un procedimento penale a carico di Ruggiero Domenico, tratt6.in arresto in data 03/07/2025 perché trovato in possesso di 64 kg di cocaina, occultati all'interno del suddetto mezzo da lui condotto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 321 c.p, art. 325 c.p, art. 322-bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14249/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Ruggiero Carmine, quale legale rappresentante della società L.T.R. S.r.l., deducendo un unico motivo con cui lamenta "l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. b, c.p.p.) in relazione all'art. 321 c.p.p.". 2.1. Il ricorrente, riportandosi integralmente all'atto di appello, ribadisce l'estraneità della società proprietaria del mezzo e la sua buona fede, evidenziando come l'indagato, in sede di interrogatorio, avesse dichiarato che la droga era stata caricata in un'area di servizio e che il veicolo non presentava modifiche strutturali idonee a far pensare a un uso non occasionale per il trasporto di stupefacenti. 2.2.
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osto da: RUGGIERO CARMINE nato a SARNO il 01/03/1993, quale legale rappresentante della società L.T.R. S.r.l. avverso l'ordinanza del 20/11/2025 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca; lette le conclusioni del PG Marco Dall'Olio che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv.to Cosimo Vastola, difensore di Ruggiero, che ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/11/2025, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, rigettava l'appello proposto nell'interesse di Ruggiero Carmine, legale rappresentante della società L.T.R. S.r.l., avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Catania del 18/08/2025, con cui era stata respinta l'istanza di revoca del sequestro preventivo del veicolo composto dalla motrice Scania tg. FE111FV e dal semirimorchio tg. XA596CV. 1.1. Il provvedimento di sequestro era stato emesso nell'ambito di un procedimento penale a carico di Ruggiero Domenico, tratt6.in arresto in data 03/07/2025 perché trovato in possesso di 64 kg di cocaina, occultati all'interno del suddetto mezzo da lui condotto.
Ilmezzo, di proprietà della società L.T.R. s.r.I., il cui socio unico e legale rappresentante è Ruggiero Carmine, fratello dell'indagato, veniva sottoposto a sequestro preventivo c.d. "impeditivo", ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p. 1.2. Il Tribunale del Riesame, nel confermare il provvedimento di rigetto del G.I.P., osservava che, in materia di sequestro preventivo impeditivo, la misura può attingere qualsiasi bene, a chiunque appartenente, purché sussista un collegamento con il reato e la sua libera disponibilità possa agevolare la commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.
In tale contesto, l'appartenenza del bene a un terzo estraneo e in buona fede non è di per sé ostativa, ma impone al giudice un dovere di specifica motivazione sul periculum in mora. Nel caso di specie, il Tribunale riteneva concreto e attuale il pericolo che il veicolo, se restituito, potesse essere utilizzato per la commissione di ulteriori reati. Tale valutazione era fondata sui seguenti elementi:
a) lo stretto rapporto di parentela tra l'indagato (Ruggiero Domenico) e il titolare formale del bene (il fratello Ruggiero Carmine);
b) la circostanza che il mezzo era stato affidato all'indagato in qualità di autista;
c) l'assenza di prova di un avvenuto licenziamento dell'indagato;
d) la comune residenza anagrafica dei due fratelli. Tali elementi, secondo il Tribunale, apparivano "indicativi dell'effettiva disponibilità dell'autocarro, da parte dell'indagato stesso", richiamando a sostegno 'la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 n. 47007 del 12/10/2016).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Ruggiero Carmine, quale legale rappresentante della società L.T.R. S.r.l., deducendo un unico motivo con cui lamenta "l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. b, c.p.p.) in relazione all'art. 321 c.p.p.". 2.1. Il ricorrente, riportandosi integralmente all'atto di appello, ribadisce l'estraneità della società proprietaria del mezzo e la sua buona fede, evidenziando come l'indagato, in sede di interrogatorio, avesse dichiarato che la droga era stata caricata in un'area di servizio e che il veicolo non presentava modifiche strutturali idonee a far pensare a un uso non occasionale per il trasporto di stupefacenti. 2.2.
Contesta, inoltre, la logicità della valutazione del periculum in mora. Se il sequestro impeditivo fosse diretto verso l'indagato, sarebbe privo di scopo, essendo quest'ultimo detenuto in carcere. Se, invece, fosse diretto verso la società, sarebbe illogico, poiché la stessa possiede altri veicoli con cui potrebbe, in astratto, commettere il medesimo reato. 2.3. Il ricorrente contesta, infine, la base fattuale su cui il Tribunale ha fondato il proprio giudizio di pericolosità, allegando documentazione a sostegno. In particolare, deduce che:a) il rapporto di lavoro tra l'indagato e la società era cessato nel maggio 2024 e che, al momento del fatto, egli era disoccupato, avendo effettuato il trasporto solo in via occasionale per sopperire a un'improvvisa assenza di un altro autista;
b) i due fratelli non convivono da circa sei anni, avendo il ricorrente Ruggiero Carmine un proprio nucleo familiare e una diversa dimora, come risulterebbe da un contratto di locazione stipulato in data 15/01/2024. Conclude, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con conseguente restituzione del veicolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile risultando proposto da soggetto non legittimato.
2. Ruggero Carmine e la società L.T.R. non sono indagati nel procedimento penale nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro preventivo del veicolo di proprietà della S.r.l. Trova pertanto applicazione il consblidato l'orientamento secondo il quale è "inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale avverso il provvedimento con cui è stato deciso il riesame del decreto di sequestro preventivo" (Sez. 1, 04/05/2012, Bellinvia, Rv. 253081; Sez. 6, 07/02/2013, Calò, Rv. 256124). Il principio vale anche per l'impugnazione avverso la decisione dell'appello in materia cautelare reale, disciplinata, al pari della impugnazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di riesame reale, dal medesimo art. 325 c.p.p. ( Sez. 1, n. 52112 del 2/10/2018, Marchetti).
3. Nel caso in esame, I' "atto di nomina" indirizzato al "Giudice per le Indagini preliminari c/o il Tribunale di Catania", allegato al ricorso, indica l'avv.to Cosimo Astola quale difensore di Ruggiero Carmine, legale rapp.te della società L.T.R. S.r.l., "in relazione al proc. 5115/25 R.G. GIP e n. 8751/25 R.G.N.R., "conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, in particolare per chiederei il dissequestro del veicolo". Dunque, non solo non si è in presenza, dal punto di vista formale, di una procura speciale, ma l'atto risulta espressamente finalizzato alla presentazione dell'istanza di dissequestro, non conferendo al difensore la procura speciale a impugnare il provvedimento di diniego del G.I.P. e, ancor meno, alla proposizione di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p.
4. Va, ancora, ricordato come, ai sensi dell'art. 100, comma 3, c.p.p., la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, salvo che nell'atto 3non sia espressa volontà diversa; volontà che, nel caso di specie, non risulta, anzi parrebbe espressamente esclusa dal tenore letterale dell'atto di nomina che risulta indirizzato al G.I.P. e fa riferimento solamente alla presentazione dell'istanza di dissequestro ( cfr. Sez. 5, n. 27592 del 16/5/2023, Copland). Deve, ancora, escludersi che assuma rilievo al fine di superare la presunzione de qua il semplice generico riferimento ad "ogni più ampia facoltà di legge" che, senza ulteriori specificazioni, va riportato alla sola fase o grado in cui il conferimento viene operato (Sez. 5, n. 33369 del 15/6/2008, Caravetta che richiama "Cass. S.U. 27-10-04 n. 4412 Rv. 229179; Cass.16-4-03 n. 35566 Rv. 226031; Cass. 6- 7-06 n. 29437 Rv. 235218").
5. Ricorre, pertanto, l'ipotesi contemplata dall'art. 591, comma 1 lett. a), c.p.p., risultando l'impugnazione proposta da soggetto non legittimato.
6. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo Antonio Bucca Giovanni Liberati Depositata in Cancelleria Oggi, o W, 2026 AR1( IL0.37...10 ,LUana 4