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Sentenza — n. 14239/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14239/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14239/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 13/11/2025, il Tribunale di Salerno, adito con richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. da RUGGIERO Daniele, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., dal G.i.p. del Tribunale di Salerno, avente ad oggetto la somma di danaro rinvenuta nella disponibilità del RUGGIERO nel corso del procedimento a suo carico per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, come meglio specificato in rubrica.2. Ricorre per cassazione il RUGGIERO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1.

Regesto Legislator

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art. 322 cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14239/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento al periculum in mora. Si censura l'ordinanza per aver ritenuto tale presupposto sussistente in re ipsa, senza spiegarne la concretezza ed attualità. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta provenienza illecita delle somme e alla mancata confutazione delle giustificazioni difensive. Si lamenta la pretermissione dei documenti prodotti a sostegno delle finalità per le quali il RUGGIERO aveva raccolto le somme di danaro.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi indagine per riciclaggio di denaro pena di recesso documenti sequestrati pignoramento di crediti sequestro di conti bancari

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. proc. pen
Con ordinanza del 13/11/2025, il Tribunale di Salerno, adito con richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen.
art. 321 cod. proc. pen
da RUGGIERO Daniele, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., dal G.i.p.
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Testo completo

a relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13/11/2025, il Tribunale di Salerno, adito con richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. da RUGGIERO Daniele, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., dal G.i.p. del Tribunale di Salerno, avente ad oggetto la somma di danaro rinvenuta nella disponibilità del RUGGIERO nel corso del procedimento a suo carico per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, come meglio specificato in rubrica.2. Ricorre per cassazione il RUGGIERO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento al periculum in mora. Si censura l'ordinanza per aver ritenuto tale presupposto sussistente in re ipsa, senza spiegarne la concretezza ed attualità. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta provenienza illecita delle somme e alla mancata confutazione delle giustificazioni difensive. Si lamenta la pretermissione dei documenti prodotti a sostegno delle finalità per le quali il RUGGIERO aveva raccolto le somme di danaro.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la genericità e manifesta infondatezza delle argomentazioni ivi svolte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo, avendo il Tribunale legittimamente provveduto ad integrare la motivazione del G.i.p., facendo leva sulle esigenze impeditive ravvisate anch'esse in sede applicativa della misura reale. In particolare, l'ordinanza impugnata evidenzia che la disponibilità della somma contante rinvenuta al RUGGIERO "consentirebbe l'approvvigionamento di ulteriore sostanza stupefacente destinata a sua volta alla rivendita a terzi" (cfr. pag. 54 dell'ordinanza impugnata). Si è dunque dinanzi ad una esposizione di esigenze anticipatorie immune da censure deducibili in questa sede.

3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto al residuo ordine di doglianze. Coglie invero nel segno l'osservazione del Tribunale secondo cui le allegazioni della difesa ricorrente potevano ritenersi idonee a dimostrare la sussistenza di esigenze familiari che avrebbero richiesto una serie di esborsi, ma non anche la lecita provenienza (avuto riguardo al labiale rifetimento ad aiuti ricevuti da amici e conoscenti) della consistente somma di danaro posto in sequestro. Sotto altro profilo, il Tribunale ha posto in evidenza la mancata allegazione di elementi idonei a comprovare la percezione di redditi leciti, a fronte di un solido quadro indiziario dimostrativo di un inserimento quotidiano nel narcotraffico. Le conclusioni del Collegio salernitano, che - sulla scorta di tali emergenze - ha ritenuto legittimo il sequestro per sproporzione, appaiono del tutto prive di criticità deducibili in questa sede.

24. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M