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Sentenza — n. 14223/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14223/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14223/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 14/4/2025, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia emessa il 22/4/2024 dal Tribunale di Vicenza, con la quale Lucky Osas era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 74, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di 1 anno, 4 mesi di reclusione e 2mila euro di multa.2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 133 cod. pen., 442 cod. proc. pen., con vizio di motivazione. La Corte di appello, rigettando il relativo motivo di gravame, avrebbe ribadito la medesima violazione in cui sarebbe incorso il primo Giudice, che non avrebbe ridotto la pena nella misura di 1/3, come prescritto dall'art. 442 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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artt. 133 cod. pen, art. 442 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14223/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv. cod. pen., 74, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di 1 anno, 4 mesi di reclusione e 2mila euro di multa.2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 133 cod. pen., 442 cod. proc. pen., con vizio di motivazione. La Corte di appello, rigettando il relativo motivo di gravame, avrebbe ribadito la medesima violazione in cui sarebbe incorso il primo Giudice, che non avrebbe ridotto la pena nella misura di 1/3, come prescritto dall'art. 442 cod. proc. pen.

Parole chiave

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riduzione della pena commisurazione della pena per traffico di stupefacenti adeguamento della pena riduzione della multa violazione semplice della LCStr pena minima

Disposizioni normative citate

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artt. 133 cod. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 133 cod. pen., 442 cod.
art. 442 cod. proc. pen
La Corte di appello, rigettando il relativo motivo di gravame, avrebbe ribadito la medesima violazione in cui sarebbe incorso il primo Giudice, che non avrebbe ridotto la pena nella misura di 1/3, come prescritto dall'art. 442 cod. proc. pen.
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Testo completo

nato in Nigeria il 10/2/1986 (CUI 05EMP97) avverso la sentenza del 14/4/2025 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto annullare senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione dello stesso in 10 mesi, 20 giorni di reclusione e 1333 euro di multa

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/4/2025, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia emessa il 22/4/2024 dal Tribunale di Vicenza, con la quale Lucky Osas era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 74, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di 1 anno, 4 mesi di reclusione e 2mila euro di multa.2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 133 cod. pen., 442 cod. proc. pen., con vizio di motivazione. La Corte di appello, rigettando il relativo motivo di gravame, avrebbe ribadito la medesima violazione in cui sarebbe incorso il primo Giudice, che non avrebbe ridotto la pena nella misura di 1/3, come prescritto dall'art. 442 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Il Tribunale di Vicenza ha determinato la pena - riconosciuto il comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 - nei seguenti termini: 8 mesi, 20 giorni di reclusione e 900 euro di multa per il reato di detenzione di stupefacenti, aumentata di complessivi 7 mesi, 10 giorni di reclusione e 1.100 euro di multa per la continuazione con 11 episodi di cessione (dunque, 20 giorni di reclusione e 100 euro di multa ciascuno, come poi espressamente indicato). Pena finale: 1 anno, 4 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. 4.1. Nessuna riduzione per il rito abbreviato - nella misura di 1/3, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. - appare, dunque, applicata.

5. La Corte di appello, investita del relativo motivo di impugnazione, l'ha rigettato, sul presupposto che "dalla lettura della motivazione sul punto e dal calcolo svolto dal giudice di prime cure, deve concludersi che egli abbia determinato la pena base e gli aumenti in continuazione, già computata la riduzione per la scelta del rito premiale." 6. Ebbene, questo argomento non risulta condivisibile: nessuna indicazione specifica, infatti, si ritrova al riguardo nella motivazione della sentenza di primo grado, nella quale non si legge - né è altrimenti ricavabile - che la pena base sia stata individuata previa riduzione di 1/3 per il giudizio abbreviato.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere dunque annullata, senza rinvio, per violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., limitatamente al trattamento sanzionatorio; questa Corte, peraltro, può provvedere a rideterminare la stessa sanzione, attesane la misura fissa, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., così determinando la pena finale in 10 mesi, 20 giorni di reclusione e 1.333 euro di multa. 2 P.Q.M