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Ordinanza — n. 13998/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure revocation, ruling it must be remanded as a cautionary appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13998/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Giuseppe Sordini against the revocation of a preventive seizure on three vehicles. Sordini argued that the underlying criminal offense had become non-punishable due to new legislative thresholds and that the aggravating circumstance lacked a factual basis. The court held that the correct remedy for this specific procedural stage is a cautionary appeal, not a direct cassation appeal, and therefore remanded the case to the Rome review tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 322-bis cod. proc. pen.: When challenging a decision on the revocation of preventive seizure, the proper remedy is a cautionary appeal, not a direct cassation appeal.

Parole chiave

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preventive seizure revocation cautionary appeal cassation appeal inadmissibility criminal procedure remedies non-punishable offense sottrazione dell'iva estradizione semplificata sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 325, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 322-bis cod. proc. pen.
pen., mal'appello cautelare di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez.
art. 321 cod. proc.pen
Da qui la merasussistenza di un illecito amministrativo e la violazione dell’art. 321 cod. proc.pen.
art. 322-bis cod. proc. pen
pen., mal'appello cautelare di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 36682 del 14/10/2025
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Testo completo

i Civitavecchia;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Antonio Costantini cheha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv.to Pasqualini Fabio che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il tribunale di Civitavecchia, adito per la revoca del sequestro preventivoavente ad oggetto tre vetture in relazione al reato ipotizzato a carico di SordiniGiuseppe, ex artt. 292, 293, 295 lett.

c) del DPR 43/73 (capo a), 48, 479 cod.pen. ( capo b), con riguardo alla importazione delle predette auto usate operatacon allegazione di dichiarazione falsamente attestativa da parte del Sordini – alfine di scomputare il pagamento dell’IVA – di essere esportatore abituale,rigettava l’istanza.2. Avverso l'ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il propriodifensore Sordini Giuseppe, deducendo un unico motivo di impugnazione.3. Rappresenta vizi di violazione di legge, contestando l’attuale persistenzadel reato ipotizzato a carico del ricorrente, a fronte della intervenuta novella dicui al Dlgs.

Del 12.6.2025 n. 81, in ragione della quale non sarebbero superatele soglie riguardanti dazi e Iva da versare, condizionanti la rilevanza penale delfatto. Sarebbe altresì erronea l’applicazione della contestata aggravante di cuiall’art. 88 del Dlgs. 141/2024, posto che la stessa presuppone la sussistenza diun reato base di riferimento in concreto insussistente. Così da non potersiscavalcare i limiti segnati dalle soglie di punibilità previste. Da qui la merasussistenza di un illecito amministrativo e la violazione dell’art. 321 cod. proc.pen. per insussistenza del fumus oltre che del periculum in mora.

Si rappresentaanche la violazione dei principi in tema di IVA e confisca, con riguardo anche allasentenza della Corte Costituzionale n. 93/2025.4. Diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, in cui si proponericorso direttamente avverso il rigetto disposto dal gip rispetto alla domanda direvoca del sequestro, rileva il principio per cui avverso il provvedimento dirigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo il rimedio esperibile nonè il ricorso immediato per cassazione, ex art. 325, comma 2, cod. proc. pen., mal'appello cautelare di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36682 del14/10/2025, Rv. 288832 - 01).2.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere riqualificato in appello cautelare ex art. 322 bis cod.proc. pen. e trasmesso al tribunale del riesame di Roma, sezione riesame. P.Q.Mqualificata l’impugnazione come appello cautelare dispone trasmettersi gli atti altribunale di Roma, sezione riesame.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Noviello Giovanni Liberati