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Sentenza — n. 13345/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13345/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13345/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 24 giugno 2025 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Verona ha applicato a Aiello Antonio la pena, sospesa, di anni due direclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni due, dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria e della pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 cod. pen. in relazione ai reati di cui all'art. 8 digs. 74/2000 contestatigli ai capi 12), 13), 14) e 15), di imputazione.

Regesto Legislator

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art. 12 d.lgs. n. 74/2000, art. 36 cod. pen; Sentenza — n. 13345/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza Aieilo ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla mancata estensione alle pene accessorie della sospensione condizionale. 2.2. Con il secondo deduce violazione di legge quanto alla mancata indicazione dei criteri di determinazione e quantificazione delle pene accessorie, anche rispetto ai singoli reati.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie cessazione dei pagamenti sanzione internazionale fatture fittizie sanzione disciplinare dell'avvocato termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 12 d.lgs. n. 74/2000
Con sentenza del 24 giugno 2025 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Verona ha applicato a Aiello Antonio la pena, sospesa, di anni due direclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs.
art. 36 cod. pen
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Testo completo

osto da Aiello Antonio, nato a Crotone il 16/01/1972 avverso la sentenza del 24/06/2025 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 dei 2020, dal Procuratore generale, che ha invocato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla irrogazione delle pene accessorie, eliminando la relativa statuizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 giugno 2025 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Verona ha applicato a Aiello Antonio la pena, sospesa, di anni due direclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni due, dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria e della pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 cod. pen. in relazione ai reati di cui all'art. 8 digs. 74/2000 contestatigli ai capi 12), 13), 14) e 15), di imputazione.

2. Avverso la sentenza Aieilo ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla mancata estensione alle pene accessorie della sospensione condizionale. 2.2. Con il secondo deduce violazione di legge quanto alla mancata indicazione dei criteri di determinazione e quantificazione delle pene accessorie, anche rispetto ai singoli reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Viene impugnata la sentenza ex art 444 cod. proc. perL con la quale è stata applicata al ricorrente la pena - sospesa - di due anni di reclusione in relazione a contestazioni ex art. è d. lgs. n. 74 del 2000. L'impugnazione è limitata alla irrogazione delle pene accessorie ex art. 12 d. Igs. n. 74 del 2000, non oggetto dell'accordo. 2. è assorbente rispetto alle deduzioni difensive la illegalità -rilevabile d'ufficio e anche in caso di inammissibilità del ricorso (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862 - 02)- delle pene accessorie come irrogate per effetto di una sentenza di applicazione della pena in misura non superiore a due anni di reclusione. Tale entità della pena, infatti, non comporta, ex art. 445, comma 1, cod. proc. pen. l'applicazione di pene accessorie, al di là dell'ipotesi, che qui non ricorre, _ disciplinata dal comma 1-ter.

3. La statuizione relativa va, dunque, eliminata, con eliminazione, delle relative sanzioni, senza che ciò travolga l'accordo e l'intera sentenza (Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021, Rv. 281263 - 01).

4. Il secondo motivo resta assorbito. 2 P.Q.M" =II ¦I Il ~1,1 • ~i ¦¦+ I Kr : O. I I