Ordinanza — n. 13336/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAorelativo al procedimento n. 40011/2025 iscritto a carico diRicciardelli Claudio nato a TORRE ANNUNZIATA il 05/02/1964definito con sentenza Sez. 3, n. 28982 del 03/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE diRomache ha dichiarato inammissibili i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza SezionePenale, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Claudio Ricciardelli avversol'ordinanza del 29/10/2024 del Tribunale di Nola;2. il dispositivo così recita:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13336/2026 — snpen · Corte di Cassazione: «Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore dellaCassa delle Ammende»;3. il ruolo d’udienza riporta, invece, il seguente dispositivo: «Dichiara inammissibile ilricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende»;CONSIDERATO IN DIRITTO4. Deve procedersi alla correzione della sentenza nei termini indicati nel dispositivo.5. Ed invero, il dispositivo riportato nel ruolo d’udienza non rispecchia quello riportatoin sentenza, atteso che al posto delle parole «il ricorso» avrebbe dovuto scriversi «iricorsi».6.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
orelativo al procedimento n. 40011/2025 iscritto a carico diRicciardelli Claudio nato a TORRE ANNUNZIATA il 05/02/1964definito con sentenza Sez. 3, n. 28982 del 03/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE diRomache ha dichiarato inammissibili i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza SezionePenale, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Claudio Ricciardelli avversol'ordinanza del 29/10/2024 del Tribunale di Nola;2. il dispositivo così recita:
«Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore dellaCassa delle Ammende»;3. il ruolo d’udienza riporta, invece, il seguente dispositivo: «Dichiara inammissibile ilricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende»;CONSIDERATO IN DIRITTO4. Deve procedersi alla correzione della sentenza nei termini indicati nel dispositivo.5. Ed invero, il dispositivo riportato nel ruolo d’udienza non rispecchia quello riportatoin sentenza, atteso che al posto delle parole «il ricorso» avrebbe dovuto scriversi «iricorsi».6.
Il ruolo di udienza deve essere pertanto corretto, nel senso che ove e' scritto"dichiara inammissibile il ricorso" deve leggersi "dichiara inammisibili i ricorsi" P.Q.MDispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo diudienza sul ricorso n. 40011/2024 di ricciardelli claudio, nel senso che, ove e' scritto"dichiara inammissibile il ricorso" deve leggersi "dichiara inammisibili i ricorsi" manda allacancelleria per le annotazioni sugli originali.Così è deciso, 26/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO ACETO LUCA RAMACCI