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Sentenza — n. 13326/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13326/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13326/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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orte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreSIMONETTA CICCARELLI che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli ha confermato lasentenza di condanna di Di Stadio Maria Rosaria, alla pena di mesi nove direclusione e € 9.000 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 40 comma 1, lett.b) e 49 d.lvo n. 504 del 1995 (capo 1) e art. 679 cod.pen. (capo 2).2.

Regesto Legislator

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art. 679 cod.pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13326/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli ha confermato lasentenza di condanna di Di Stadio Maria Rosaria, alla pena di mesi nove direclusione e € 9.000 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 40 comma 1, lett.b) e 49 d.lvo n. 504 del 1995 (capo 1) e art. 679 cod.pen. (capo 2).2.

Parole chiave

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infrazione privilegiata pena accessoria altri capi d'accusa sanzione penale altri reati attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 679 cod.pen
504 del 1995 (capo 1) e art. 679 cod.pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parteabbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, anorma dell’art. 616 cod.
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Testo completo

orte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreSIMONETTA CICCARELLI che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli ha confermato lasentenza di condanna di Di Stadio Maria Rosaria, alla pena di mesi nove direclusione e € 9.000 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 40 comma 1, lett.b) e 49 d.lvo n. 504 del 1995 (capo 1) e art. 679 cod.pen. (capo 2).2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso, nell'interesse dell'imputata, ilsuo difensore, deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di cui all’art.133 cod.pen. e 62 bis cod.pen. per avere la Corte territoriale escluso conmotivazione carente di illogica il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e di contenere la pena nei limiti edittali.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO4. Il ricorso è inammissibile.La corte territoriale ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche in ragione della negativa personalità dell’imputata che vantanumerosissimi precedenti penali.In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudiziodi fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia noncontraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuantigeneriche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).Anche la censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile.Sotto un primo profilo la censura appare inammissibile per genericità làdove contesta la mancata applicazione della pena nel minimo edittale con omessavalutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen.Ma la censura è anche manifestamente infondata.La corte territoriale ha assolto all’obbligo di una specifica motivazione inordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati edapprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva dellapena, giustificando con motivazione congrua e non illogica, il minimo scostamentodalla pena minima (mesi nove di reclusione e € 9.000 di multa) in ragione deiprofili di personalità come sopra indicati (cfr. pag. 2).La motivazione è corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersiadempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione inconcreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementiritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarataapplicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).5.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parteabbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, anorma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchéquello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA GAI LUCA RAMACCI