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Sentenza — n. 13029/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls GIP order for declaring conflict inadmissible, ruling immediate transmission to Supreme Court is mandatory.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13029/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order declaring a conflict of jurisdiction inadmissible due to procedural irregularities. The defendant argued the GIP should have transmitted files to the Supreme Court rather than dismissing the conflict. The court held that the GIP lacks authority to decide on conflicts and must immediately forward them to the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 2, cod. proc. pen.; The GIP must immediately transmit conflict of jurisdiction denunciations to the Supreme Court and cannot declare them inadmissible or omit transmission.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction GIP procedural powers transmission to Supreme Court abnormal order immediate transmission obligation trasmissione per incompetenza ammende per infrazione procedurale inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 2, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 17/10/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina disponeva porsi agli atti - in quanto già emesso il decreto di giudizio immediato - la denuncia di conflitto di competenza presentata ex art. 30, comma 2, cod. proc. pen., da Elisa Trulli, imputata del delitto di cui all'art.
Art. 30, comma 3, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 17/10/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina disponeva porsi agli atti - in quanto già emesso il decreto di giudizio immediato - la denuncia di conflitto di competenza presentata ex art. 30, comma 2, cod.
Art. 29, cod. proc. pen.
Art. 28 cod. proc. pen.
quando - e, ovviamente, soltanto quando - l'atto di parte rappresenti una situazione astrattamente configurabile come corrispondente alla previsione di cui all'art. 28 cod.
art. 28 cod. proc. pen
Ne consegue che, anche quando il conflitto sia stato prospettato con la denuncia di parte, il giudice - rilevatane la sussistenza nella situazione dedotta, ossia verificato che il contenuto dell'atto corrisponde esattamente alle previsioni di cui all'art. 28 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1671 dell'11/6/1990, Scalfari
pen.), non consente al giudice alcuna delibazione sulla sua fondatezza o ammissibilità, che sono riservate esclusivamente al giudice di legittimità, cui gli atti vanno immediatamente trasmessi (Sez. 1, n. 1671 dell'11/6/1990, Scalfari, Rv.
Sez. 1, n. 2278 del 1/6/1987, Fischer
Sez. 5, n. 3469 del 23/1/1984, Gottardelli
Sez. 5, n. 3469 del 23/1/1984, Gottardelli, Rv.
Sez. 1, n. 31843 del 15/3/2019, Gip Sassari
Più recentemente, poi, questa Corte (Sez. 1, n. 31843 del 15/3/2019, Gip Sassari) ha ribadito che, in tema di conflitto di competenza, sussiste per il giudice l'obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art.
Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc. Stingaciu
Sez. 1, n. 113 del 30/11/2012, Confl. comp. in proc. Lopez
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da Trulli Elisa, nata a Frosinone il 16/8/1988 avverso l'ordinanza del 17/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/10/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina disponeva porsi agli atti - in quanto già emesso il decreto di giudizio immediato - la denuncia di conflitto di competenza presentata ex art. 30, comma 2, cod. proc. pen., da Elisa Trulli, imputata del delitto di cui all'art. 10- quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74; la denuncia si fondava sul presupposto che lo stesso fatto era già contestato alla Trulli innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, in fase di udienza preliminare. 4ou2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo - con unico motivo - l'abnormità del provvedimento.

Il G.i.p. di Latina, investito della denuncia di conflitto, avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere gli atti alla Corte di cassazione, quale giudice deputato a decidere, ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen. Il provvedimento emesso, per contro, non risponderebbe al modello tipico indicato dalla stessa disposizione, in quanto non assumerebbe la forma dell'ordinanza, non conterrebbe alcuna motivazione, non rigetterebbe né dichiarerebbe inammissibile la denuncia di conflitto, oltre a non disporre la trasmissione degli atti a questa Corte.

Ne risulterebbe, pertanto, un provvedimento strutturalmente abnorme, poiché il Giudice, chiamato ad un atto vincolato, ne avrebbe emesso uno diverso, non previsto dall'ordinamento, in una fase - quella successiva all'emissione del decreto di giudizio immediato - nella quale, peraltro, manteneva comunque specifici poteri e facoltà, come richiamato nello stesso motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Con denuncia presentata ex art. 30, comma 2, cod. proc. pen., al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, la ricorrente aveva evidenziato che, con riguardo ai medesimi fatti a lei contestati dalla locale Procura della Repubblica, era in corso l'udienza preliminare innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania; pertanto, aveva chiesto allo stesso Giudice di Latina - qualora non si fosse dichiarato incompetente, così facendo cessare il conflitto ai sensi dell'art. 29, cod. proc. pen. - di trasmettere gli atti alla Corte di cassazione, per la soluzione del conflitto medesimo. 4.1.

Il G.i.p. del Tribunale di Latina, ricevuta la denuncia, ne ha tuttavia disposto il mero inserimento nel fascicolo ("Agli atti"), in quanto era stato già emesso il decreto di giudizio immediato. 4.2. Questa ordinanza è ritenuta strutturalmente abnorme dalla ricorrente, sul presupposto che - a fronte di una denuncia di conflitto di competenza avanzata dall'imputata - lo stesso Giudice avrebbe dovuto trasmettere immediatamente gli atti a questa Corte, per espressa previsione normativa (art. 30, comma 2, cod. proc. pen.), risultando precluso ogni provvedimento di segno diverso.

Nel merito, poi, il ricorso evidenzia che l'avvenuta emissione del decreto di giudizio immediato non priverebbe affatto il giudice per le indagini preliminari di poteri o facoltà, quale quello oggetto di denuncia, risultando per contro ammissibili numerosi interventi, come la decisione sulla richiesta eventuale di giudizio abbreviato o di applicazione della pena.

5. La tesi della ricorrente è fondata. 2 ,,é2236. L'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., in tema di conflitto di competenza, stabilisce che questo "può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni". 6.1.

Questa norma è costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il giudice innanzi al quale è denunciato il conflitto deve investire la Corte di cassazione della denuncia medesima, non potendo rigettarla né dichiararla inammissibile (Sez. 1, n. 1241 del 27/2/1998, Rv. 210197). In particolare, è stato sottolineato che la presentazione di una denuncia di conflitto, pur non essendo causa di sospensione del processo (art. 30, comma 3, cod. proc. pen.), non consente al giudice alcuna delibazione sulla sua fondatezza o ammissibilità, che sono riservate esclusivamente al giudice di legittimità, cui gli atti vanno immediatamente trasmessi (Sez. 1, n. 1671 dell'11/6/1990, Scalfari, Rv. 184706).

Con ancor maggior incisività, questa Corte ha poi evidenziato che è abnorme il provvedimento con il quale il giudice di merito si pronuncia su un conflitto di competenza, ancorché insussistente, in quanto ogni decisione spetta esclusivamente alla Corte di cassazione. Pertanto, come già affermato sotto la vigenza del precedente codice, il giudice di merito non può rifiutare di investire della questione concernente il conflitto la Corte suprema, alla quale deve trasmettere la denuncia di conflitto e copia degli atti necessari per la decisione, senza, tuttavia, essere obbligato a sospendere il procedimento (Sez. 1, n. 2278 del 1/6/1987, Fischer, Rv. 176322;

Sez. 5, n. 3469 del 23/1/1984, Gottardelli, Rv. 163715). 6.2. Più recentemente, poi, questa Corte (Sez. 1, n. 31843 del 15/3/2019, Gip Sassari) ha ribadito che, in tema di conflitto di competenza, sussiste per il giudice l'obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 30, comma 2, cit. quando - e, ovviamente, soltanto quando - l'atto di parte rappresenti una situazione astrattamente configurabile come corrispondente alla previsione di cui all'art. 28 cod. proc. pen., ossia ove vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona (Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc.

Stingaciu, Rv. 254189; v., sulla corrispondente posizione del pubblico ministero nella denuncia del conflitto, Sez. 1, n. 41218 del 17/05/2018, Confl. comp. in proc. Crispino, Rv. 274362). 36.3. Ne consegue che, anche quando il conflitto sia stato prospettato con la denuncia di parte, il giudice - rilevatane la sussistenza nella situazione dedotta, ossia verificato che il contenuto dell'atto corrisponde esattamente alle previsioni di cui all'art. 28 cod. proc. pen. - non può, alla stregua della norma richiamata, omettere la trasmissione degli atti alla Corte di legittimità: in questo senso, deve dunque ritenersi abnorme - e, come tale, immediatamente ricorribile per cassazione - l'ordinanza con la quale il giudice ricusi la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di un dedotto conflitto di competenza, in quanto la presentazione di una denuncia di conflitto, pur non essendo causa di sospensione del processo, non consente al giudice di evitare l'ulteriore corso omettendo la suddetta disposizione di trasmissione degli atti (Sez. 1, n. 113 del 30/11/2012, Confl. comp. in proc.

Lopez, Rv. 254260).

7. L'ordinanza del G.i.p. di Latina, che si è limitato a riscontrare una preclusione processuale derivante dall'avvenuta emissione del decreto di giudizio immediato, dunque di fatto pronunciandosi nei termini dell'inammissibilità, deve pertanto essere dichiarata abnorme, ed annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti allo stesso Ufficio.

P.Q.M.

Annu P.Q.M