Supreme Court dismisses extraordinary appeal for negligent homicide as it involves error of judgment, not fact.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision involved an error of judgment rather than fact. The appellant argued the appellate court failed to address specific negligence elements and misinterpreted the counterfactual analysis regarding road barriers. The court held that such evaluative determinations on causality and subjective fault fall outside the scope of the extraordinary remedy under Article 625-bis of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; In extraordinary appeals, errors of judgment regarding factual evaluation or causal links are inadmissible as they constitute errors of assessment rather than factual misperception.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ANZA Sul ricorso straordinario proposto da: LEONARDI Isidoro Gabriele, nato a Reggio Calabria il 17/12/1986 avverso la sentenza emessa n. 19497 del 19/03/2025 emessa dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria illustrativa; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Quarta Sezione di questa Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da LEONARDI Isidoro Gabriele avverso la sentenza del 23/05/2024, con la quale la Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva confermato la decisione di condanna del LEONARDI emessa con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose aggravati dalla violazione della disciplina sulla circolazione stradale.
2. Propone ricorso straordinario il LEONARDI, a mezzo del proprio difensore, lamentando la "inesatta percezione delle risultanze processuali" in cui era incorsa la sentenza nella lettura degli atti, e l'omessa risposta ai motivi di ricorso sub 1.2 e 1.4., con i quali era stata dedotta l'erroneità della sentenza quanto al giudizio controfattuale e la mancanza di motivazione su censure decisive.Dopo aver riprodotto i predetti motivi di ricorso e la motivazione resa dalla Quarta Sezione, il difensore evidenzia l'errore di fatto emergente dall'affermazione della Corte territoriale secondo cui il ricorso non si sarebbe confrontato con i profili di colpa sottolineati dalle sentenze di merito; al riguardo, si richiama il passaggio del ricorso in cui la difesa aveva criticato l'impostazione dei giudici di merito, che avevano "riempito" il vuoto sul giudizio controfattuale con gli aspetti dell'elemento soggettivo dell'illecito.
Si evidenzia, infine, che la Quarta Sezione aveva fatto riferimento - tra gli aspetti colposi per cui non vi era stato confronto - all'avere il LEONARDI "percorso un tratto di strada con entrambe le ruote di destra entro la cunetta": profilo mai contestato al ricorrente, ma al contrario "effetto della mancata protezione a mezzo barriera, da parte del gestore della strada, della cunetta stessa, di per sé pericolosa in virtù della sua profondità". Con successiva memoria, il difensore contesta la fissazione con modalità de plano disposta dal Presidente della Sezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Com'è noto, le Sezioni Unite hanno da tempo fissato il fondamentale principio secondo cui «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01). In senso conforme, tra le molte altre, cfr. Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01, secondo la quale «l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in 2un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale.
Cfr. da ultimo anche Sez. 3, n. 24605 del 29/04/2025, Tripoli, la quale, con ampi richiami ai precedenti giurisprudenziali, ha tra l'altro ribadito che «non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie»). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, nessun dubbio può porsi sulla riconducibilità delle questioni proposte dal LEONARDI nell'alveo - in ipotesi - degli errori di diritto non denunciabili con il ricorso straordinario.
La Quarta Sezione ha invero pienamente condiviso la ricostruzione e le conclusioni dei giudici di merito, secondo cui l'impatto del veicolo condotto ormai senza controllo dal LEONARDI, contro la "spalla del cavalcavia" ben segnalata e ben visibile, ma non adeguatamente protetta, costituì una concausa dell'evento letale, unitamente alla condotta di guida imprudente del LEONARDI (cfr. pag. 6 seg., in cui si definisce tra l'altro "sconsiderata" tale condotta, tenuto conto anche delle condizioni meteo). La Quarta Sezione, nel sottolineare il carattere reiterativo delle doglianze prospettate, ha inoltre ritenuto, per un verso, applicabile alla fattispecie il consolidato principio secondo cui «in tema di colpa, la prevedibilità dell'evento, anche sotto il profilo causale, non riguarda un determinato accadimento nelle sue specifiche articolazioni, inevitabilmente unico e, come tale, irripetibile ed imprevedibile, ma attiene a 'classi di eventi', sistematizzati in categorie secondo un processo razionale che, se fondato su criteri logici, è incensurabile in sede di legittimità» (Sez. 4, n. 35016 del 17/06/2024, Appendino, Rv. 286987 - 02).
Per altro verso, la sentenza impugnata ha disatteso anche l'ulteriore censura difensiva (ripresa anche nell'odierno ricorso straordinario) che aveva prospettato una impropria sovrapposizione tra elemento soggettivo ed elemento oggettivo: osservando al riguardo che i giudici di merito avevano spiegato "per quale ragione la condotta dell'ANAS debba considerarsi concausa ma non già causa autonoma esclusiva dell'evento, tale da interrompere il nesso causale rispetto alla condotta di guida del conducente" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). È dunque evidente che le odierne censure - volte a prospettare una inadeguata e comunque erronea valutazione di quanto dedotto in tema di nesso causale, e l'inadeguatezza degli approfondimenti in ordine al giudizio controfattuale - non possono che essere considerate estranee al perimetro cognitivo tracciato dall'art. 625-bis cod. proc. pen.
3. Quanto precede evidenzia che il ricorso del LEONARDI è stato presentato al di fuori dei casi consentiti, ciò che legittima la definizione del giudizio con la procedura de plano. Deve quindi adottarsi una declaratoria di inammissibilità del 3ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese • processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M