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Sentenza — n. 13015/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13015/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13015/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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NZA Sul ricorso presentato da Maietta Angela, nata in Germania il 30/09/1966, avverso l'ordinanza del 24/09/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/09/2025, la Corte di appello di Roma dichiarava de plano inammissibile per tardività l'atto di appello proposto nell'interesse di Angela Maietta avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone del 4 marzo 2025.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 13015/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Corte territoriale ha ritenuto di non riconoscere il termine ulteriore di quindici giorni riconosciuto per l'imputata assente, assistita in primo grado da difensore d'ufficio.

Parole chiave

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inosservanza del termine proroga tardiva del termine termini processuali rinvio del dibattimento termine suppletorio di grazia ritardo scusabile
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Testo completo

NZA Sul ricorso presentato da Maietta Angela, nata in Germania il 30/09/1966, avverso l'ordinanza del 24/09/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/09/2025, la Corte di appello di Roma dichiarava de plano inammissibile per tardività l'atto di appello proposto nell'interesse di Angela Maietta avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone del 4 marzo 2025.

2. Avverso tale provvedimento ricorre l'imputata lamentando, con un unico motivo, violazione dell'articolo 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'articolo 585, comma 1-bis e 420, comma 2-ter, cod. proc. pen..

1Lamenta in particolare che erroneamente la

Corte territoriale ha ritenuto di non riconoscere il termine ulteriore di quindici giorni riconosciuto per l'imputata assente, assistita in primo grado da difensore d'ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Ai sensi all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui l'imputato sia stato giudicato in assenza nel giudizio di primo grado (art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen.), potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per impugnare, ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Nel caso in esame, l'imputata (che nei verbali di udienza del processo di primo grado, cui la Corte ha accesso stante la natura processuale della doglianza, era indicata come «libera assente») risulta avere ricevuto la notifica a mani proprie del decreto che dispone in giudizio in data 25 maggio 2021. Ricorreva pertanto la condizione prevista dall'articolo 420-bis, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. per la dichiarazione di assenza ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. Ne consegue che, nel computo dei termini per proporre appello, occorreva tener conto della richiamata previsione dí cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen..

3. L'appello risultava, pertanto, tempestivamente proposto e l'ordinanza, che ne ha dichiarato erroneamente l'inammissibilità, va, conseguentemente, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso.

4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M.

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