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Sentenza — n. 13013/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13013/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13013/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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NZA Sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nel procedimento a carico di Passalacqua Salvatore, nato a Rimini il 25/05/2006, avverso l'ordinanza dell'11/09/2025 del Tribunale del riesame di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'11/09/2025, il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l'appello, proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro del 16/05/2025 che, nel convalidare l'arresto operato nei confronti di Passalacqua Salvatore, riqualificato il reato contestato (art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990) nel delitto di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, applicava allo stesso la misura dell'obbligo di presentazione in luogo di quella degli arresti domiciliari.2.

Regesto Legislator

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art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 13013/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L'impugnazione del Pubblico Ministero, in altre parole, deve essere sorretta da un interesse concreto e specifico, ossia essere finalizzato a ottenere un risultato pratico, come il ripristino di 6221.0,una misura cautelare o, per restare al caso in esame, l'adozione misura di maggior rigore/rispetto a queiiai oggetto della richiesta effettuata in sede cautelar iL 2lA/M, c'S Nel caso di specie, invece, il Pubblico ministero - come visto - si è limitato a censurare la riqualificazione giuridica operata dal GIP, prima, e dal Riesame, poi, senza tuttavia censurare il provvedimento cautelare concretamente adottato.

Parole chiave

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misura meno grave modifica della sentenza riesame dell'entità pena revisione in materia penale modifica di misure cautelari permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990
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Testo completo

NZA Sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nel procedimento a carico di Passalacqua Salvatore, nato a Rimini il 25/05/2006, avverso l'ordinanza dell'11/09/2025 del Tribunale del riesame di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'11/09/2025, il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l'appello, proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro del 16/05/2025 che, nel convalidare l'arresto operato nei confronti di Passalacqua Salvatore, riqualificato il reato contestato (art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990) nel delitto di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, applicava allo stesso la misura dell'obbligo di presentazione in luogo di quella degli arresti domiciliari.2.

Avverso tale provvedimento ricorre il pubblico ministero, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del reato, ritenendo che il provvedimento genetico difettasse totalmente di motivazione, mentre quello impugnato contenesse una motivazione meramente apparente in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della ipotesi della «lieve entità».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

2. Come evidenziato in narrativa, il ricorso del Pubblico ministero ha ad oggetto esclusivamente il profilo della qualificazione giuridica del fatto, mentre non attacca il provvedimento nella parte in cui applica la misura cautelare non detentiva in luogo di quella richiesta dalla pubblica accusa, di cui non contesta l'idoneità o la proporzionalità. Questa Corte ritiene che l'interesse del pubblico ministero (Sez. 6, n. 38549 del 23/10/2025, Tali, n.m.) a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. perì. / non può «coincidere esclusivamente con quello astratto all'esatta applicazione della legge (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, PG c/Gagliardi, Rv.285026), ma dovrà essere parametrato all'obiettivo del raggiungimento di un risultato concreto che, nella materia cautelare, è costituito dall'adozione (o dal ripristino) della misura originariamente richiesta di cui deve altresì fornire gli elementi idonei a suffragarne i presupposti (Sez. 2, Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, PMT c/Mazza, Rv. 285867)», a nulla rilevando «l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro» (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 285026 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49879 del 06/12/2013, Leskaj, Rv. 258060 - 01).

L'impugnazione del Pubblico Ministero, in altre parole, deve essere sorretta da un interesse concreto e specifico, ossia essere finalizzato a ottenere un risultato pratico, come il ripristino di 6221.0,una misura cautelare o, per restare al caso in esame, l'adozione misura di maggior rigore/rispetto a queiiai oggetto della richiesta effettuata in sede cautelar iL 2lA/M, c'S Nel caso di specie, invece, il Pubblico ministero - come visto - si è limitato a censurare la riqualificazione giuridica operata dal GIP, prima, e dal Riesame, poi, senza tuttavia censurare il provvedimento cautelare concretamente adottato.

Difetta, in tutta evidenza, un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento impugnato.

3. Si impone, quindi, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione. 2 P.Q.M