Sentenza — n. 13010/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 7/2/2025, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa il 1°/7/2022 dal Tribunale di Trani, riconosceva a Emanuele Dibenedetto la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena irrogata nella misura di cui al dispositivo.
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Generato dall'IASentenza — n. 13010/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena irrogata nella misura di cui al dispositivo.
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da Dibenedetto Emanuele, nato a Barletta (BAT) il 20/11/1999 avverso la sentenza del 7/2/2025 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7/2/2025, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa il 1°/7/2022 dal Tribunale di Trani, riconosceva a Emanuele Dibenedetto la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena irrogata nella misura di cui al dispositivo.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - la nullità della sentenza per difetto di notifica del decreto di citazione in appello, tanto al Dibenedetto quanto al difensore.CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso risulta fondato.
5. Occorre premettere che il Dibenedetto, condannato dal Tribunale di Trani con sentenza del 1°/7/2022, ha proposto appello attraverso l'Avv. Francesca Ragno, del foro di Trani, con studio in Barletta, alla via Milano n. 52.
6. Il decreto di citazione a giudizio in appello, a data 21/10/2024, è stato tuttavia notificato all'Avv. Francesco Ragno, del foro di Trani, soggetto evidentemente diverso (come da codici fiscali in atti), al quale, peraltro, è stata notificata anche la requisitoria del Procuratore Generale; rituale, per contro, è la notifica all'interessato, avvenuta a mani proprie il 22/10/2024.
7. Il 7/2/2025, la Corte di appello si è pronunciata con rito camerale.
8. Tutto ciò richiamato, risulta allora evidente la fondatezza della doglianza, in quanto il decreto di citazione a giudizio in appello non è stato notificato al difensore dell'imputato, ma a persona diversa. La notificazione del decreto stesso, pertanto, deve essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e trasmissione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso. P.Q.M P.Q.M