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Sentenza — n. 12913/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12913/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12913/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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so la sentenza in data 28/11/2024 della Corte di appello di Messina,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;letta per Impellizzeri la memoria dell’avv. Antonino Cappadona, che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso;lette per Triscari la memoria e le conclusioni dell’avv. Oleg Traclò, che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 28 novembre 2024 la Corte di appello di Messina, in riformadella sentenza in data 30 maggio 2023 del G.u.p. del Tribunale di Messina, previariqualificazione dei fatti contestati al capo 1) ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del1990 e di tutte le residue contestazioni ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,ha rideterminato le pene inflitte a Simone Triscari e a Emanuele Impellizzeri.2.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 12913/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Antonino Cappadona, che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso;lette per Triscari la memoria e le conclusioni dell’avv. Oleg Traclò, che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 28 novembre 2024 la Corte di appello di Messina, in riformadella sentenza in data 30 maggio 2023 del G.u.p. del Tribunale di Messina, previariqualificazione dei fatti contestati al capo 1) ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del1990 e di tutte le residue contestazioni ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,ha rideterminato le pene inflitte a Simone Triscari e a Emanuele Impellizzeri.2.

Parole chiave

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circostanza attenuante scemata imputabilità aggravamento della pena infrazione privilegiata ritardo ingiustificato dell'azione penale alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
309 del 1990, calcolata in anni due di reclusione, è inferiore al medio edittale e nonrichiede motivazioni ulteriori rispetto al rinvio ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
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Testo completo

so la sentenza in data 28/11/2024 della Corte di appello di Messina,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;letta per Impellizzeri la memoria dell’avv. Antonino Cappadona, che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso;lette per Triscari la memoria e le conclusioni dell’avv. Oleg Traclò, che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 28 novembre 2024 la Corte di appello di Messina, in riformadella sentenza in data 30 maggio 2023 del G.u.p. del Tribunale di Messina, previariqualificazione dei fatti contestati al capo 1) ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del1990 e di tutte le residue contestazioni ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,ha rideterminato le pene inflitte a Simone Triscari e a Emanuele Impellizzeri.2.

Gli imputati presentano due separati ricorsi con cui censurano il diniego dellecircostanze attenuanti generiche ed Emanuele Impellizzeri anche l’entità della pena.Le difese depositano memorie, e l’avv. Traclò anche delle conclusioni, con cuiribadiscono gli argomenti già svolti nei rispettivi ricorsi.CONSIDERATO IN DIRITTO1.I ricorsi sono fondati con riferimento al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.Incontestato l’accertamento di responsabilità che è divenuto irrevocabile perché nonoggetto di appello, questa Corte è chiamata a occuparsi del tema delle circostanzeperché, nonostante gli specifici e argomentati motivi di appello, la Corte territoriale haomesso di rispondere, ciò che comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.E’ inammissibile, invece, l’ulteriore motivo di ricorso formulato da Impellizzerisull’entità della pena che è stata complessivamente calcolata in anni quattro e mesi cinquedi reclusione, ridotta per il rito ad anni due, mesi tre, giorni dieci di reclusione, per il reato dicui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e per i numerosi reati fine di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Infatti, la pena per il reato base dell’art. 74, comma 6,d.P.R. n. 309 del 1990, calcolata in anni due di reclusione, è inferiore al medio edittale e nonrichiede motivazioni ulteriori rispetto al rinvio ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n.29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 – 01). Il ricorrente non ha specificamentecontestato, poi, gli aumenti per la continuazione, nella misura di diciassette mesi, che purerisultano molto contenuti e non necessitanti di approfondite motivazioni (Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01), avuto riguardo a sedici reati fine e allacontinuazione esterna con i fatti già giudicati dal Tribunale di Messina in data 2 aprile 2021 epuniti con la pena di anni 2, mesi 3 e giorni 10 di reclusione.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodi Triscari vada accolto per intero e quello di Impellizzeri vada accolto solo in relazione aldiniego delle circostanze attenuanti generiche e vada dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti limitatamente allecircostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Messina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Impellizzeri Emanuele.Così deciso, il 3 dicembre 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda Macrì Gastone Andreazza