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Sentenza — n. 12806/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against GIP order declaring late request for retroactive crime entry inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12806/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the investigating judge correctly identified the twenty-day deadline for requesting retroactive entry of the crime notice. The defense argued that the deadline should start from the notification of the annulled precautionary order or the final investigation report, claiming the earlier order was legally void. The court rejected this, holding that the request was filed well beyond the statutory limit and that allowing it would disrupt the ongoing preliminary proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 335-quater, commi 3, 5 e 6 c.p.p.; The request for retroactive entry of the crime notice must be filed within twenty days of acquiring the right to know the relevant acts, and a late filing is inadmissible regardless of subsequent procedural irregularities.

Parole chiave

Generato dall'IA
retroactive entry of crime notice investigating judge order procedural deadline inadmissibility of appeal preliminary hearing disruption restituzione del termine scaduto ritardo ingiustificato tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 335-quater, commi 3, 5 e 6 c.p.p.
Con ordinanza emessa in data 14 novembre 2025, il GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava inammissibile l'istanza, presentata nell'interesse dell'indagato Parasole Salvatore, volta ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 335-quater c.p.p.
Art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Con il primo motivo, si lamenta "la violazione di legge e la motivazione mancante e/o contraddittoria, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art.
Art. 491, comma 1 c.p.p.
335-quater prevede, infatti, che la richiesta di retrodatazione respinta debba essere riproposta, "a pena di decadenza", prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se manca, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1 c.p.p.
Art. 586 c.p.p.
Se proposta dinanzi al giudice dell'udienza preliminare può essere sottoposta al giudice del dibattimento e le ordinanze del giudice del dibattimento, a mente del comma 10, possono essere impugnate ai sensi dell'art. 586 c.p.p.
Art. 623, lett. a, cod. proc. pen.
L'accoglimento del ricorso per cassazione, infatti, determinerebbe il rinvio dell'ordinanza annullata al medesimo giudice che l'ha pronunciata (art. 623, lett. a, cod. proc. pen.) il quale potrebbe aver già definito l'udienza preliminare con il rinvio a giudizio della persona imputata.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
Non meno significativo è l'omesso rinvio all'art. 127 c.p.p., che dimostra che il procedimento incidentale regolato dal comma 6 dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
art. 335-quater c.p
Con ordinanza emessa in data 14 novembre 2025, il GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava inammissibile l'istanza, presentata nell'interesse dell'indagato Parasole Salvatore, volta ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 335-quater c.p.p.
art. 415-bis c.p
L'unica interpretazione costituzionalmente 2orientata imporrebbe di far decorrere il termine dall'avviso ex art. 415-bis c.p.p., unico atto idoneo a svelare il compendio investigativo in tale fase.
art. 335 c.p
il legislatore ha messo a disposizione dell'indagato uno strumento per esercitare un controllo sulla tempestività delle iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 32938 del 19/1/2023
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 17613/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing of the appeal against the second-instance judgment.
Ordinanza — n. 7088/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within the 45-day statutory time limit.
Ordinanza — n. 22676/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed as untimely filed; procedural deadline expired due to late deposit of appellate judgment.
Sentenza — n. 11749/2026 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible because retrodating requests can only be appealed via Art. 586, not Art. 606. The court ruled the lower judge correctly identified the procedural timeline for filing the request. The appeal was rejected because the law does not permit cassation review of preliminary order decisions on retrodating. The court held that the specific procedural rules for retrodating override general appeal mechanisms. The decision clarifies that only the final judgment on retrodating is appealable to the Supreme Court. The ruling emphasizes strict adherence to the new Cartabia reform timeline for procedural deadlines. The court found no merit in the argument that the lower judge erred on the start date. The decision affirms that procedural innovations require specific statutory authorization for cassation review. The appeal was declared inadmissible due to the lack of a legal remedy for this specific order. The court ordered the appellants to pay court costs and fines for the failed appeal.
Ordinanza — n. 40993/2022 — snpen
Criminal appeal dismissed as late; 45-day deadline expired after 90-day deposit period under Art. 544 CPP.

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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da: PARASOLE SALVATORE nato a MILAZZO il 16/02/1986 avverso l'ordinanza del 14/11/2025 del GIP del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; lette le conclusioni del PG, Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv.to Antonio Filippo Spiccia, difensore di Parasole, che ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 14 novembre 2025, il GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava inammissibile l'istanza, presentata nell'interesse dell'indagato Parasole Salvatore, volta ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 335-quater c.p.p. Il Giudice, dopo aver qualificato l'istanza come procedimento incidentale autonomo ai sensi del comma 6 del citato articolo, la riteneva manifestamente tardiva. In particolare, il dies a quo per la proposizione della richiesta, fissato dal comma 3 in venti giorni, veniva individuato nel momento in cui l'indagato aveva avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti dimostranti il ritardo nell'iscrizione, ovvero a seguito della notifica dell'ordinanza applicativa della misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Messina in data 16 aprile 2025 o, al più tardi, in conseguenza della 1trattazione dell'istanza di riesame definita in data 6 maggio 2025.

Pertanto, l'istanza depositata in data 29 ottobre 2025, risultava, per il GIP, proposta ben oltre il termine perentorio previsto a pena di inammissibilità.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta "la violazione di legge e la motivazione mancante e/o contraddittoria, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. 335-quater, commi 3, 5 e 6, c.p.p.", per "erronea individuazione del "dies a quo" per la proposizione dell'istanza di retrodatazione". La difesa sostiene che il Giudice ha errato nell'ancorare la decorrenza del termine perentorio di venti giorni a un atto (l'ordinanza cautelare) emesso in un procedimento diverso (n. 1997/2023 R.G.N.R.

Messina) da un'autorità giudiziaria dichiaratasi in seguito incompetente che era stato annullato in sede di riesame. Secondo il ricorrente, la trasmissione degli atti per incompetenza ha generato un procedimento penale nuovo e autonomo (n. 1215/2025 R.G.N.R. Barcellona Pozzo di Gotto), all'interno del quale il primo atto che ha consentito una conoscenza piena ed effettiva del compendio investigativo è stato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato il 27 ottobre 2025. La locuzione "facoltà di prendere conoscenza" -continua l'argomentazione difensiva- dovrebbe interpretarsi come conoscenza giuridicamente stabile e legittima, esercitabile nel procedimento dinanzi al giudice competente.

L'ordinanza cautelare, essendo stata annullata ex tunc per un vizio radicale, sarebbe un atto giuridicamente inidoneo a far decorrere qualsiasi termine. Di conseguenza, il termine per l'istanza doveva decorrere dal 27 ottobre 2025, rendendo l'istanza, depositata il 29 ottobre 2025, palesemente tempestiva. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge e la motivazione mancante e/o contraddittoria, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 335-quater, commi 3, 5 e 6, c.p.p. L'ordinanza impugnata sarebbe affetta da un "vizio logico radicale" e da una motivazione "apparente o, rectius, perplessa".

Il Giudice, pur avendo correttamente inquadrato l'istanza nel procedimento incidentale autonomo previsto dal comma 6 dell'art. 335-quater c.p.p., avrebbe poi illogicamente ancorato la decorrenza del termine a un momento processuale eterogeneo e già esaurito, quale la fase cautelare, propria del comma 5 della medesima norma. Tale "aporia logica" dimostrerebbe un'errata comprensione della ratio legis, avendo il Giudice applicato "il regime procedurale di una clausola (comma 6)" e "il regime temporale di un'altra (comma 5), peraltro legata a un segmento processuale concluso e incardinato" presso un ufficio incompetente.

L'unica interpretazione costituzionalmente 2orientata imporrebbe di far decorrere il termine dall'avviso ex art. 415-bis c.p.p., unico atto idoneo a svelare il compendio investigativo in tale fase.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto l'ordinanza contesta non è ricorribile con il ricorso per cassazione. Con l'art. 335-quater c.p.p. il legislatore ha messo a disposizione dell'indagato uno strumento per esercitare un controllo sulla tempestività delle iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. La norma prevede tre possibili percorsi per la proposizione dell'istanza. Il modello base è regolato dal comma 6 che prevede l'instaurazione di un procedimento incidentale a seguito della proposizione dell'istanza: a seguito della richiesta dell'indagato si instaura un contraddittorio cartolare cui può seguiee, se ritenuto necessario dal giudice, un "contraddittorio orale" con fissazione della camera di consiglio.

La richiesta può, inoltre, essere presentata in un conteste in cui contraddittorio sia già instaurato. Tali ipotesi sono regolate dai commi 5, nel caso in cui l'istanza sia presentata nel corso delle indagini preliminari, e 7, relativo alle richieste presentate nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio. Non è controverso che, nel caso di specie, si ricada nell'ipotesi del modello base essendo stata l'ordinanza impugnata adottata a seguito del contraddittorio cartolare regolato dal comma 6 della norma.

2. La tesi della non immediata ricorribilità per cassazione della decisione che conclude il procedimento incidentale regolato dal comma 6 trova un primo significativo riscontro nel testo della norma. L'art. 335-quater comma 6 c.p.p., infatti, non prevede alcun rimedio avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento incidentale regolato. Il risultato interpretativo in valutazione, quindi, risulta conforme a quanto previsto dagli artt. 568 e 586 c.p.p. che fissano i principi della tassatività dei mezzi di impugnazione e dell'impugnabilità delle ordinanze unitamente alle sentenze, salvo le ipotesi espressamente previste e quelle in materia di libertà personale, e non confligge con l'art. 111 settimo comma della Costituzione, che prevede l'immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale.

È utile a questo punto richiamare Sez. U. n. 17 del 6/11/1992, Bernini, che, nel ritenere inoppugnabile l'ordinanza del GIP che decide sulla richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari, aveva precisato che i provvedimenti impugnabili e i mezzi attraverso 3i quali può essere esercitato il diritto all'impugnazione sono solo quelli tassativamente fissati dalla legge.

3. Non meno significativo è l'omesso rinvio all'art. 127 c.p.p., che dimostra che il procedimento incidentale regolato dal comma 6 dell'art. 335-quater c.p.p. non risulta conformato allo schema procedimentale generale descritto nella prima norma, ivi compreso l'impugnabilità del provvedimento in cassazione ai sensi del comma 7.

4. Va, poi, escluso che la conclusione cui si è pervenuti privi di tutela un interesse a cui il legislatore della riforma ha inteso dare protezione. Il comma 9 dell'art. 335-quater prevede, infatti, che la richiesta di retrodatazione respinta debba essere riproposta, "a pena di decadenza", prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se manca, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1 c.p.p. Se proposta dinanzi al giudice dell'udienza preliminare può essere sottoposta al giudice del dibattimento e le ordinanze del giudice del dibattimento, a mente del comma 10, possono essere impugnate ai sensi dell'art. 586 c.p.p. Vi è, quindi, per l'indagato, la possibilità di far valere le sue ragioni dinanzi ai giudici delle fasi successive a quella del rigetto, riproponendo la richiesta di retrodatazione respinta dal provvedimento conclusivo del procedimento incidentale regolato dal comma 6.5.

Altro argomento a favore dell'ipotesi della non immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento si può trarre da Sez. U., n. 32938 del 19/1/2023, L, che, nel ritenere non immediatamente impugnabile il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro dei beni sottoposti a sequestro probatorio adottato dal giudice dell'udienza preliminare, ha sottolineato: "...la tesi favorevole alla immediata ricorribilità per cassazione non considera l'ulteriore, non secondaria, conseguenza di rendere possibile la "retrocessione" del processo in corso ad una fase ormai definita.

L'accoglimento del ricorso per cassazione, infatti, determinerebbe il rinvio dell'ordinanza annullata al medesimo giudice che l'ha pronunciata (art. 623, lett. a, cod. proc. pen.) il quale potrebbe aver già definito l'udienza preliminare con il rinvio a giudizio della persona imputata. Sicché, a decidere della sorte di un bene sequestrato non sarebbe il giudice che procede (ben più titolato a verificarne l'effettiva e persistente utilità ai fini dell'accertamento del fatto), bensì il giudice della fase precedente il quale, tra l'altro, sarebbe chiamato a decidere sulla base di un quadro che ormai potrebbe essersi arricchito di ulteriori evenienze probatorie a lui ignote".

Tale considerazione si attaglia perfettamente al caso in esame in cui, a fronte del rigetto della richiesta, l'indagato sarebbe comunque onerato, nel caso di apertura dell'udienza preliminare o di sbocco dibattimentale, a riproporre la questione, non ancora decisa dalla cassazione investita dal ricorso avverso l'ordinanza, dinanzi al giudice della fase successiva 4a quella del rigetto, così che il giudice della fase precedente verrebbe, in caso di accoglimento del ricorso, a dover decidere su una richiesta necessariamente reiterata dinanzi a quella della fase successiva.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M