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Sentenza — n. 12416/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12416/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12416/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 17/11/2025, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da Gloria Spinelli avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 23/10/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, con riguardo ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), 64-71, 65-72, 93-95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, 734 cod. pen., 13-90, I. 6 dicembre 1991, n. 394.2. Propone ricorso per cassazione la Spinelli, deducendo, con plurimi motivi, l'erronea applicazione dell'art. 30, comma 10, d.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 12, comma 7, I. n. 394 del 1991 e delle norme tecniche di attuazione del Piano del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, oltre che di quelle del Piano regolatore generale del Comune di Castellabate.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12416/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con atto del 10/3/2026, i difensori e procuratori speciali della ricorrente - Avv. Marcello Giuseppe Feola e Domenico Di Napoli - hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva restituzione in pristino procedura di rivendicazione nel pignoramento azione di risarcimento danni da sequestro condono delle spese procedurali ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza del 17/11/2025, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da Spinelli Gloria, nata ad Agropoli (Sa) il 19/4/1984 avverso l'ordinanza del 17/11/2025 del Tribunale del riesame di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Marcello Giuseppe Feola e Domenico Di Napoli, che hanno dichiarato di rinunciare al ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 17/11/2025, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da Gloria Spinelli avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 23/10/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, con riguardo ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), 64-71, 65-72, 93-95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, 734 cod. pen., 13-90, I. 6 dicembre 1991, n. 394.2. Propone ricorso per cassazione la Spinelli, deducendo, con plurimi motivi, l'erronea applicazione dell'art. 30, comma 10, d.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 12, comma 7, I. n. 394 del 1991 e delle norme tecniche di attuazione del Piano del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, oltre che di quelle del Piano regolatore generale del Comune di Castellabate.

3. Con atto del 10/3/2026, i difensori e procuratori speciali della ricorrente - Avv. Marcello Giuseppe Feola e Domenico Di Napoli - hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.

4. Verificata la ritualità della rinuncia, l'impugnazione stessa deve dunque essere dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00. P.Q P.Q.M