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Sentenza — n. 12398/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls acquittal for tax fraud due to failure to examine crucial documentary evidence of false income declaration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12398/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed the acquittal of Mario Minniti, arguing the trial court ignored a document proving a false income declaration. The defense contended the defendant merely omitted filing a non-existent tax return rather than lying about income. The court annulled the acquittal because the trial judge failed to examine the specific document containing the alleged false declaration, constituting a procedural error under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 593, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: An acquittal must be annulled if the trial court fails to examine decisive documentary evidence that contradicts the defendant's conduct, thereby constituting a travisamento della prova.

Parole chiave

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acquittal annulment false income declaration tax fraud omission travisamento della prova documentary evidence review Cassazione annulment procedural error dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
114, nella parte in cui prevede che all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., il primo periodo sia sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2.".
Art. 606, cod. proc. pen.
Ebbene, come evidenziato nell'impugnazione in esame, di fatto nei termini di un travisamento della prova per omissione ex art. 606 cod.
art. 606 cod. proc. pen
Ebbene, come evidenziato nell'impugnazione in esame, di fatto nei termini di un travisamento della prova per omissione ex art. 606 cod.
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Testo completo

osto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento a carico di Minniti Mario, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 6/10/1965 avverso la sentenza del 12/6/2025 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto annullare la sentenza con rinvio; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Ignazio Pagano, che ha chiesto dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, con memoria

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/6/2025, il Tribunale di Reggio Calabria assolveva Mario Minniti dall'imputazione di cui all'art. 103, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla I. 17 luglio 2020, n. 77, perché il fatto non sussiste.2. Propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, eccependo, in primo luogo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. p), I. 9 agosto 2024, n. 114, nella parte in cui prevede che all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., il primo periodo sia sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2.".

Nel merito, l'appello sostiene che la sentenza sarebbe stata emessa in contrasto con le evidenze documentali acquisite in dibattimento: in particolare, il "Riepilogo dati contenuti nella domanda", relativo alla richiesta di emersione di cui al capo dì imputazione, conterrebbe espressamente la falsa dichiarazione - operata dall'imputato e contestata - di aver percepito, per l'anno di interesse, un reddito pari a 20.000 euro. La successiva omissione compiuta dall'imputato, concernente la mancata produzione della dichiarazione dei redditi, costituirebbe, pertanto, conseguenza naturale e diretta della falsità della dichiarazione, confermando la consumazione del reato in termini tanto oggettivi quanto psicologici.

La difesa ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. In primo luogo, la Corte osserva che la questione di legittimità costituzionale che l'appellante invitava a sollevare è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza della Corte dì appello di Reggio Calabria del 13/1/2026. 3.1. Di conseguenza, lo stesso Collegio di merito ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, per la decisione sull'impugnazione, ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

4. Con riguardo, poi, al merito dell'impugnazione, questo risulta fondato. 4.1 Il Tribunale ha assolto l'imputato evidenziando che la condotta tenuta sarebbe differente da quella contestata. Il Minniti, in particolare, non avrebbe falsamente dichiarato di aver percepito un reddito in realtà mai acquisito, ma si sarebbe limitato a non trasmettere alcuna dichiarazione al riguardo; la condotta tenuta, pertanto, sarebbe consistita nell'aver omesso di trasmettere all'ufficio richiedente la dichiarazione relativa all'anno 2019, peraltro mai presentata proprio per l'assenza di ogni reddito nello stesso periodo.

5. Ebbene, come evidenziato nell'impugnazione in esame, di fatto nei termini di un travisamento della prova per omissione ex art. 606 cod. proc. pen., il riepilogo dei dati contenuti nella domanda relativa a istanza di emersione, oggetto di imputazione, dà conto - alla voce "dichiarazioni datore di lavoro" - di un "reddito 2imponibile annuo: 20.000 in quanto unico percettore di reddito nell'ambito del nucleo familiare". 5.1. Il Tribunale, per contro, non risulta aver esaminato tale documento (prodotto dal Pubblico Ministero in sede di richieste istruttorie, come riscontrato da questa Corte), richiamando in sentenza soltanto la deposizione del teste Bruno De Cunto, in forza della quale l'imputato aveva presentato un'istanza di emersione di lavoro irregolare, "e l'Ufficio Immigrazione aveva disposto che la stessa dovesse essere integrata con la dichiarazione dei redditi presentata dal richiedente relativamente all'anno 2019" (poi risultata mai presentata). 5.2.

Nessun riferimento, pertanto, emerge quanto al documento citato, presente in atti, concentrandosi la sentenza soltanto sulla già indicata deposizione, che, tuttavia, non richiamava affatto lo stesso, decisivo atto.

6. La stessa pronuncia, pertanto, deve essere annullata per nuovo giudizio, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria. P.Q.Ml'ggl• 02 APRI 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ss1isueta Arral;ìto 3