Cassation court allows appeal by civil party as timely mailed under old procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's dismissal of the civil party's appeal, ruling it was timely filed. The appellant argued the appeal was validly sent via private courier on the last valid day, contrary to the lower court's finding of lateness. The court applied the pre-reform rule that an appeal is deemed filed on the date of mailing, thereby validating the submission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 583 n. 2 cod. proc. pen.; Art. 172 comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is deemed filed on the date of mailing if sent via a private courier regularly authorized by the Ministry of Economic Development.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da: Casillo Pasquale, nato a Terzigno il 07/09/1955 nel procedimento nei confronti di Miranda Rita, nata a Poggiomarino il 18/11/1968 Langella Francesco, nato a Pompei il 19/10/1973 avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo giudizio; lette per la parte civile ricorrente le conclusioni scritte dell'avv.
Leonardo Polito, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; lette per gli imputati le conclusioni scritte dell'avv. Luigi Caruso che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione atti alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio di appello.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/06/2025, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile perché tardivo l'appello proposto dalla parte civile Casillo Pasquale avverso la sentenza emessa in data 03/02/2017 dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale Miranda Rita e Langella Francesco erano stati assolti dai reati di cui agli artt. 44 lett. b), 64-6-72, 83-95 del d.P.R. n. 380/2001 e 110-481 cod.pen.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile Casillo Pasquale, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 583 nn 1 e 2 e 585 cod.proc.pen. Argomenta che l'appello proposto, contrariamente da quanto ritenuto dalal Corte territoriale, era tempestivo, in quanto regolarmente depositato l'ultimo giorno utile (19.6.2017), a mezzo raccomandata a.r. n. 4440 del 19/6/2017 indirizzata alla Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata per il successivo inoltro alla Corte di appello di Napoli, come da relativa attestazione allegata al ricorso. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il Pg ha depositato requisitoria scritta. La parte ricorrente e gli imputati hanno depositato memorie ex art. 611 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come evincibile dall'esame degli atti processuali, ai quali questa Corte ha accesso vertendosi in tema di vizio processuale (e documentato dallo stesso ricorrente), l'atto di appello proposto dalla parte civile Casillo Pasquale avverso la sentenza emessa in data 03/02/2017 dal Tribunale di Torre Annunziata è stato inviato a mezzo raccomandata a.r. n. 4440 del 19/6/2017 (a mezzo del servizio poste private Posta Express), indirizzata alla Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata per il successivo inoltro alla Corte di appello di Napoli.
3. La sentenza di primo grado era stata emessa in data 03/02/2017, con termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, termine che scadeva in data 04/05/2017 (la sentenza veniva depositata, nel rispetto del termine, in data 03/05/2017); il termine di giorni quarantacinque per il deposito dell'appello, ex art. 585 lett.
c) cod.proc.pen., scadeva il 18/6/2017 - domenica- con proroga 2al successivo 19/06/2017, in base al disposto dell'art. 172, comma 3, cod.proc.pen.
4. L'atto di appello, pertanto, spedito in data 19/6/2017 (ultimo giorno utile per la proposizione dell'appello), risulta tempestivamente proposto in base al disposto dell'art. 583 n. 2 cod.proc.pen, ante riforma Cartabia, che trova applicazione nella specie ratione temporis e che recita: "L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma"(tale articolo è stato abrogato dall'art. 98, comma 1 lett.
a) del d.lgs 150/2022, a decorrere dal 30/12/2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del di n. 162/2022, convertito, con modificazioni, nella I n. 199/2022). Va precisato che questa Corte ha affermato, in tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, che l'effetto anticipatorio di cui all'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata", può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti- come avvenuto nella specie- con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (Sez.3, n. 38206 del 03/05/2017, Rv.270967 - 01).
Erroneamente, dunque, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile per intempestività l'appello proposto dalla parte civile Casillo Pasquale avverso la sentenza emessa in data 03/02/2017 dal Tribunale di Torre Annunziata.
5. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente DepoA;- ,...,1 in C ickaería 02 APRA 2026 CANCELLIERE ESPERTO Dou.sSiiSba A rra.bit_