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Sentenza — n. 12390/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of specific intent reasoning in tax evasion conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12390/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision regarding Simone Rapazzetti's tax evasion conviction. The defense argued the lower court failed to provide specific reasoning for the defendant's subjective intent (dolo) in the crimes of omission and concealment. The court ruled that the appellate judgment merely asserted guilt without addressing the required elements of specific intent, such as posthumous non-payment or repeated omissions, violating the principle of reasoned decisions.

Regesto Legislator

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Art. 5, 10 d.lgs. n. 74/2000; The Supreme Court holds that a criminal judgment must explicitly demonstrate the specific intent required for tax evasion crimes, rejecting mere assertions of guilt without analyzing elements like posthumous non-payment or repeated omissions.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax evasion specific intent omission crime concealment of documents lack of reasoning annulment of judgment dolo specifico omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra
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Testo completo

ul ricorso proposto da: RAPAZZETTI Simone, nato a Fermo il 08/12/1968 avverso la sentenza emessa il 21/01/2025 dalla Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/01/2025, la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Fermo, in data 07/06/2022, con la quale RAPAZZETTI Simone era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto - come meglio specificato in rubrica - in qualità di legale rappresentante della MANIFATTURA ITALIANA s.r.l. In particolare, in accoglimento dell'appello del P.M., la Corte territoriale ha applicato le pene accessorie e la confisca, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Ricorre per cassazione il RAPAZZETTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza, in capoal ricorrente, dell'elemento soggettivo dei reati in contestazione, nonché dell'elemento oggettivo del reato di occultamento.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle censure prospettate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ordine di censure è fondato, ed assume valenza assorbente delle altre doglianze prospettate.

2. Deve invero osservarsi che - come precisato nella stessa esposizione introduttiva della sentenza impugnata - la difesa del RAPAZZETTI aveva censurato l'assoluta assenza di motivazione, da parte del primo giudice, in ordine alla sussistenza del dolo specifico necessario per integrare sia il reato di omessa dichiarazione, sia quello di occultamento delle scritture contabili. Nel confermare la decisione di condanna, la Corte d'Appello di Ancona ha ritenuto di condividere la ricostruzione del volume di affari accolta dal primo giudice, per poi così letteralmente proseguire (pag. 4 seg.): "relativamente alla sussistenza del versante soggettivo, si osserva che la mancata presentazione della dichiarazione annuale, proprio perché ispirata dal fine di evasione dell'imposta sul reddito e/o sul valore aggiunto, costituisce indice affidabile della sussistenza del dolo specifico della condotta di occultamento/distruzione della documentazione della quale è obbligatoria la conservazione, condotta evidentemente prodromica e strumentale proprio alla violazione dell'obbligo dichiarativo".

Deve osservarsi, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nell'affermare' che «in tema di omessa dichiarazione, la mera consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa non è sufficiente a provare la sussistenza del dolo specifico, richiesto per la configurabilità del reato, essendo necessario, a tal fine, che ricorrano elementi ulteriori, quali il mancato pagamento postumo di tale imposta in tempi ragionevoli o la reiterazione dell'omissione per più anni, dai quali possa essere tratta la convinzione che l'omissione sia finalizzata all'evasione» (Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221 - 01).

Tale onere motivazionale non è stato assolto dalla sentenza impugnata, emergendo anzi connotazioni sostanzialmente apparenti del percorso argomentativo. Invero, la sussistenza del dolo specifico del delitto di omessa dichiarazione, lungi dall'essere oggetto di specifiche ed adeguate considerazioni, risulta non solo affermata in termini totalmente apodittici, ma viene anzi posta a fondamento della ritenuta configurabilità anche dell'elemento soggettivo del reato• di cui all'art.

10. Si tratta di linee argomentative marcatamente autoreferenziali, che impongono di ritenere fondate le censure difensive.

3. Quanto fin qui esposto rende ultroneo soffermarsi sulle ulteriori doglianze dedotte in ricorso: deve perciò disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.

P.Q.M.

Ann P.Q.Mggi, 02 APRI 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elis Arrabito 3