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Sentenza — n. 12389/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for apparent lack of reasoning due to mere transcription of witness testimony without critical evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12389/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the first-instance conviction against Rita Bachetti for apparent lack of reasoning. The lower court relied almost exclusively on the literal transcription of witness testimonies without providing a critical evaluation of their credibility or explaining why the defense's arguments were ineffective. Consequently, the court found the judgment failed to meet the statutory requirement to explicitly state the reasons for rejecting contrary evidence.

Regesto Legislator

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Art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.; A criminal judgment is void for apparent lack of reasoning if it merely reproduces witness statements without a critical evaluation of their reliability or an explanation for rejecting contrary evidence.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning critical evaluation of evidence witness testimony transcription conviction annulment statutory reasoning requirement criminal procedure law judicial motivation defect abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
E queste conclusioni, ad avviso del Collegio, risultano pienamente condivisibili anche perché l'art. 546, comma 1, lett.
art. 131-bis cod. pen
Vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 5441 del 13/01/2023, Piazza
Deve invero ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il consolidato indirizzo interpretativo espresso, tra le altre, da Sez. 3, n. 5441 del 13/01/2023, Piazza (cfr.
Sez. 5, n. 12053 del 16/12/2009, Henaieche
Sez. 6, n. 39569 del 10/10/2002, Garbaini
246706-01, nonché Sez. 6, n. 39569 del 10/10/2002, Garbaini, Rv.
Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci
Sez. 3, n. 7134 del 30/04/1998, Campione
265322-01, e Sez. 3, n. 7134 del 30/04/1998, Campione, Rv.
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Testo completo

osto da: BACHETTI Rita, nata ad Ascoli Piceno il 28/05/1940 avverso la sentenza emessa il 17/01/2025 dal Tribunale di Ascoli Piceno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/01/2025, il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato BACHETTI Rita alla pena di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 216 e 256 d.lgs. n. 152 del 2006, a lei ascritti come meglio specificato ai capi a) e b) della rubrica.

2. Propone ricorso per cassazione la BACHETTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione, ritenuta apparente perchè redatta con la mera trascrizione delle dichiarazioni dei testi di accusa, senza alcun vaglio dell'attendibilità e dell'univocità delle stesse e senza alcuna esposizione delleragioni per cui l'ipotesi accusatoria (soprattutto quella del capo b) non sarebbe efficacemente contrastata dalle dichiarazioni del teste indicato dalla difesa. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale ha sollecitato il rigetto del ricorso, ritenendo la sentenza adeguatamente motivata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato.

2. Deve invero ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il consolidato indirizzo interpretativo espresso, tra le altre, da Sez. 3, n. 5441 del 13/01/2023, Piazza (cfr. in particolare il § 2.1.: «Secondo alcune decisioni, deve considerarsi priva di motivazione la sentenza di condanna che si limiti a riprodurre brani delle deposizioni testimoniali, omettendo il vaglio critico delle stesse e l'illustrazione delle valutazioni relative alla ricostruzione del fatto e alla sua attribuzione all'imputato (così Sez. 5, n. 12053 del 16/12/2009, dep. 2010, Henaieche, Rv. 246706-01, nonché Sez. 6, n. 39569 del 10/10/2002, Garbaini, Rv. 222958-01).

Altre decisioni, in termini sovrapponibili alle precedenti, osservano che, in tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente qualora il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322-01, e Sez. 3, n. 7134 del 30/04/1998, Campione, Rv. 211210-01). E queste conclusioni, ad avviso del Collegio, risultano pienamente condivisibili anche perché l'art. 546, comma 1, lett. e), prescrive che la sentenza debba contenere 'la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata', ma, si puntualizza, 'con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie'».

Nel caso di specie, il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata si risolve, pressoché esclusivamente, nella trascrizione letterale delle deposizioni testimoniali, non potendo evidentemente apprezzarsi, quale vaglio critico idoneo ai fini che qui rilevano, l'affermazione conclusiva del Tribunale secondo cui "dalle suddette risultanze testimoniali in uno con la documentazione agli atti, emerge la responsabilità della prevenuta con riferimento ai fatti di cui ai capi d'imputazione, provati con gli accertamenti eseguiti dagli Agenti accertatori" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

23. Le considera.zioni fin qui svolte consentono di ritenere assorbite le ulteriori censure, ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa persona fisica. P.Q.MIl Consigli estensore Il Presidente Vittori zienza Aldo A eto Depos.i2-t.::.a in Cai-ke,e;ctria r0 2 APR. 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa E ai 'tt rrabito 3