Cassation court annuls appeal sentence due to hearing time violation infringing defense rights under art. 179 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's decision because the hearing was held 49 minutes before the scheduled time, violating the defendant's right to defense. The appellant argued that the early call to court without his lawyer present rendered the proceedings null under Article 179 of the Code of Criminal Procedure. The court agreed, ruling that such an anticipatory hearing constitutes an absolute nullity equivalent to a failure to cite, necessitating a complete retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 179 cod. proc. pen.; The anticipation of a hearing before the scheduled time, preventing the accused's presence and defense exercise, constitutes an absolute nullity assimilable to a failure to cite, requiring a complete retrial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Botticelli Giammarco, nato a Losanna (Svizzera) il 26/9/1973 avverso la sentenza del 21/5/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Stefano Valenza, anche in sostituzione dell'Avv. Giampiero Vellucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/5/2025, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 7/2/2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, con la quale Giammarco Botticelli era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. Nonostante il processo fosse stato rinviato alla data del 21/5/2025, alle ore 10.30, la Corte di appello l'avrebbe chiamato alle 9.41, in assenza del difensore, per poi ritirarsi in camera di consiglio alle 9.49, e dunque decidere il giudizio, in evidente violazione del diritto di difesa e con conseguente nullità della sentenza a norma dell'art. 179 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
4. In primo luogo, il Collegio rileva la corretta cronologia riportata nell'impugnazione. 4.1. All'udienza del 17/2/2025, innanzi alla Corte di appello, il processo era stato rinviato alla data del "21 maggio 2025 ore 10.30-Aula Europa", come da verbale; a questa data, tuttavia, il processo era stato chiamato alle 9.41 e, nell'assenza dell'imputato e del difensore, la Corte si era ritirata in camera di consiglio alle 9.49. Il verbale di udienza, peraltro, rappresenta che il difensore del Botticelli, Avv. Valenza, era comparso in aula alle 10.30, ed era stato avvertito dell'avvenuta trattazione del giudizio.
Lo stesso verbale, ancora, afferma che "la Corte dà atto che il processo risulta dal ruolo fissato alle ore 9.00, così come la griglia predisposta dalla cancelleria, alla quale il cancelliere afferma di essersi attenuto, senza tener conto della data e dell'orario del precedente verbale." 5. Tanto premesso e riscontrato, questa Corte ha già affermato, con indirizzo da ribadire, che l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (Sez. 3, n. 51578 del 2/3/2017, Scremin, Rv. 271343).
In particolare, è stato evidenziato che si tratta di una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., deducibile in ogni stato e grado del giudizio, dovendo essere assimilata a tale ipotesi la citazione relativa ad una data o comunque ad una occasione diversa rispetto a quella in cui il processo è stato effettivamente celebrato ed avendo, pertanto, essa comportato una lesione ineliminabile, se non con la integrale rinnovazione del giudizio in tal modo illegittimamente celebrato, del diritto di difesa dell'imputato (tra le molte non massimate, Sez. 6, n. 21308 del 13/5/2025, G.;
Sez. 3, n. 10440 del 20/2/2025, Papa; Sez. 4, n. 10002 del 28/1/2025, M.; Sez. 1, n. 21167 del 6/2/2024, Cicirello).
6. La sentenza, pertanto, deve essere annulla senza rinvio, per nuovo giudizio. 2 P.Q.MDeposij-,,.4:.a in Caiie,e3eria 02 APRI 2026 CANCELLIERE ESPERTO Doti. ss-L1isbtta Arrabito 3