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Ordinanza — n. 12307/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court orders correction of cassation judgment to revoke restoration order due to material error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12307/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation ordered a correction to a 2018 judgment that had annulled a conviction for prescription without revoking the restoration of premises order. The applicant argued this omission constituted a material error under Article 130 of the Code of Criminal Procedure, as the restoration order only applies to convicted parties. The court agreed, ruling that the lower court must revoke the restoration order when the underlying crime is extinguished by prescription.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; Art. 181 D.Lgs. 42/2004: When a criminal conviction is annulled due to prescription, the judge must revoke any restoration of premises order issued in the original judgment, as such orders apply solely to convicted parties.

Parole chiave

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material error correction prescription extinction restoration of premises Code of Criminal Procedure building law violation revoca della sospensione condizionale ripristino dell'effetto sospensivo revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 130 c.p.p.
42 del 2004, conseguente all'annullamento senza rinvio della condanna per reati edilizi commessi in zona vincolata, costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex art. 130 cod.
Art. 181 D.Lgs. 42/2004
art. 130 cod. proc. pen
42 del 2004, conseguente all'annullamento senza rinvio della condanna per reati edilizi commessi in zona vincolata, costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex art. 130 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.3 n. 31430 del 16/05/2018
pen., in quanto l'ordine di rimessione in pristino può essere impartito dal giudice soltanto con la sentenza di condanna e che, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione deve essere revocata dal giudice dell'impugnazione (Sez.3 n. 31430 del 16/05/2018, Rv.
Sez.2, n. 8616 del 13/02/2025
Sez.2, n. 8616 del 13/02/2025, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA ro i APRI 2026 sul ricorso proposto da: GAUDINO LUCIA nato a NAPOLI il 20/02/1962 IL CANCELLIERE ESPERTO Dou.ss lisabet rrabito avverso la sentenza del 30/10/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG ANTONIO COSTANTINI A. che ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza del 30 ottobre 2017 n.13104 del 20181. Con istanza presentata in data 04/11/2025, Gaudino Lucia ha chiesto la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza della Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione n. 13104 del 2018, numero raccolta generale 2890, di cui al procedimento n.13288 del 2017, ricorrente Gaudino Lucia, mediante inserimento delle parole" e per l'effetto revoca il ripristino dello stato dei luoghi".

2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il dispositivo della sentenza sia corretto, trattandosi di evidente errore materiale.

3. Il Collegio rileva che con la predetta sentenza, la Corte di cassazione, qualificata la contestazione di cui al capo c) come contravvenzione ex art. 181, comma 1, D.Lvo 42/2004, ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello dì Napoli del 21/01/2015 perché il reato è estinto per prescrizione, senza revocare l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Si osserva che l'omessa statuizione relativa alla revoca dell'ordine di rimessione in ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, conseguente all'annullamento senza rinvio della condanna per reati edilizi commessi in zona vincolata, costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto l'ordine di rimessione in pristino può essere impartito dal giudice soltanto con la sentenza di condanna e che, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione deve essere revocata dal giudice dell'impugnazione (Sez.3 n. 31430 del 16/05/2018, Rv. 273764;

Sez.2, n. 8616 del 13/02/2025, Rv. 287639). 3.Deve pertanto essere disposta la correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo del ruolo di udienza nonché della sentenza n. 13104 del 2018, di cui al procedimento n.13288 del 2017, ricorrente Gaudino Lucia, nel senso che, dopo le parole "estinto per prescrizione", debba leggersi "e dispone la revoca dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi". P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pre dente aria Berice4Magr Gast Andreazza