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Sentenza — n. 11984/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's subsequent withdrawal of the precautionary measure, rendering the appeal inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11984/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant withdrew the precautionary measure after filing the appeal. The appellant argued that the measure violated proportionality principles given the time elapsed since its application. The court ruled that the subsequent withdrawal of the measure extinguished the appellant's interest in the decision, making the appeal inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 589 comma 2 cod. proc. pen.; The withdrawal of a precautionary measure by the interested party after filing a cassation appeal renders the appeal inadmissible due to the lack of interest in the decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility precautionary measure withdrawal lack of interest in decision procedural law principle subsequent withdrawal of measure pericolo di reiterazione criminalità persistente riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 589 comma 2 cod. proc. pen.
A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte ritualedichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 cod.proc.
art. 589 comma 2 cod.proc. pen
A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte ritualedichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 cod.proc.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021
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Testo completo

SENTENZAsul ricorso proposto da:avverso la ordinanza del 03/06/2025 del tribunale di Catanzaro;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini cheha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il tribunale del riesame di Catanzaro, adito nell'interesse di Fico Francescocon atto di appello avverso l'ordinanza del Gup del medesimo tribunale del 17febbraio 2025, di rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodiain carcere in relazione ai delitti di cui afli artt. 73 e 74 del DPR 309/90, rigettaval’appello.2.

Avverso l'ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il propriodifensore Fico Francesco, deducendo un solo motivo di impugnazione.3. Rappresenta il vizio di violazione di legge per la mancata valutazione dellail notevole lasso di tempo trascorso dalla applicazione della misura, delsettembre del 2023, e applicata rispetto a fatti del 2020, che smentirebbe la tesidella perdurante condotta e del pericolo di recidivanza. Non si sarebbeconsiderato poi, il dato per cui i reati fine, esauritisi in poche settimane,dimostrerebbero un contributo partecipativo non perdurante per l’intera duratadel sodalizio.

Neppure si sarebbe spiegata l'insussistenza di ragioni giustificativedella applicazione degli arresti domiciliari. La motivazione sarebbe illogica e nonconforme al principio di proporzionalità.4.. A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte ritualedichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 cod.proc. pen., nell’interesse del Fico, in ragione della rappresentata sopravvenutarevoca della misura cautelare suindicata.Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiaratopertanto inammissibile.

Ricorre in tal caso l’applicabilità del principio per cui, intema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione persopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile alricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né alpagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favoredella Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suointeresse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie direstituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso ilprovvedimento di sequestro) (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 –01).

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 03/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Noviello Aldo Aceto