Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11803/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11803/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11803/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, in data 20/09/2019, da Bruzzese Domenico, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, in data 05/07/2019, perché presentato senza l'osservanza dei termini per impugnare.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 544 comma 2 cod.proc.pen, art. 585 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 11803/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza del Tribunale di Reggio Calabria risulta pronunciata in data 05/07/2019, ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., senza riserva di deposito dei motivi, come peraltro risulta anche dal par. 1 dell'ordinanza impugnata. La motivazione è stata depositata nei termini di quindici giorni, in data 9 luglio 2019, e il termine per proporre impugnazione, pari a giorni trenta fissato dall'art. 544 comma 2 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritardo ingiustificato tempestività dell'inoltro istanza di ricusazione tardiva inosservanza del termine perentorio notifica tardiva dei difetti carenza di urgenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 544 comma 2 cod.proc.pen
La sentenza del Tribunale di Reggio Calabria risulta pronunciata in data 05/07/2019, ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., senza riserva di deposito dei motivi, come peraltro risulta anche dal par.
art. 585 cod.proc.pen
c) cod.proc.pen., per la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da: Bruzzese Domenico nato a MELITO DI PORTO SALVO il 11/06/1970 avverso l'ordinanza del 16/10/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria difensiva.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, in data 20/09/2019, da Bruzzese Domenico, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, in data 05/07/2019, perché presentato senza l'osservanza dei termini per impugnare.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla motivazione inesistente e ciò in quanto l'ordinanza impugnata, dopo aver indicato nel 5 luglio 2019, la data di pronuncia della sentenza di condanna, avrebbe indicato la data del 21 febbraio 2019, come quella di emissione del provvedimento impugnato, e conteggiato i termini di impugnazione a quella data, per poi dichiarare inammissibile l'impugnazione, come indicato nel dispositivo del provvedimento, di Ramon Sultan e non di Bruzzese Domenico. Chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata in quanto nulla.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.La difesa ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile. Come osserva il Procuratore generale, l'ordinanza impugnata contiene errorí materiali in una parte della motivazione (par.3) e nell'indicazione del nome dell'imputato nel dispositivo, non di meno i rilevati errori materiali sono causa di nullità, né tanto meno conducono all'annullamento dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto senza rispetto dei termini per impugnare. La corte territoriale ha, infatti, dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, pronunciata in data 05/07/2019, perché proposto senza l'osservanza dei termini di cui agli artt. 544 e 585 cod.proc.pen.

La sentenza del Tribunale di Reggio Calabria risulta pronunciata in data 05/07/2019, ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., senza riserva di deposito dei motivi, come peraltro risulta anche dal par. 1 dell'ordinanza impugnata. La motivazione è stata depositata nei termini di quindici giorni, in data 9 luglio 2019, e il termine per proporre impugnazione, pari a giorni trenta fissato dall'art. 544 comma 2 lett.

b) cod.proc.pen., per i casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., scadeva al 19 settembre 2019, considerata la sospensione feriale dei termini. L'appello dell'imputato, depositato il 20/09/2019, è, dunque, tardivo e la decisione della corte territoriale che ha rilevato l'inammissibilità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.

c) cod.proc.pen., per la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è corretta in diritto e non è specificatamente censurata dal ricorrente il quale deduce una nullità dell'ordinanza in quanto affetta da errori materiali. Gli errori materiali contenuti nel par. 3 della motivazione (nella parte in cui vi è indicata la data del 21/02/2019 pacificamente costituente errore materiale) e nell'errata indicazione del - solo - nome dell'imputato nel dispositivo, mentre corretta è l'indicazione della sentenza n. 2369/2019 riportata nel dispositivo, non inficiano il - corretto - contenuto decisorio e non possono essere emendati da Questa Corte di legittimità in presenza di ricorso inammissibile, dovendo provvedere sul punto la corte territoriale all'emenda di siffatti errori.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 213 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 1803-26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da LUCA RAMACCI - Presidente - Sent. n. sez. 538/2026 ANTONELLA DI STASI CC - 11/03/2026 EMANUELA GAI - Relatore - R.G.N. 40373/2025 SILVIA BADAS Motivazione Semplificata UBALDA MACRI' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:

Bruzzese Domenico nato a MELITO DI PORTO SALVO il 11/06/1970 avverso l'ordinanza del 16/10/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria difensiva.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, in data 20/09/2019, da Bruzzese Domenico, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, in data 05/07/2019, perché presentato senza l'osservanza dei termini per impugnare.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla motivazione inesistente e ciò in quanto l'ordinanza impugnata, dopo aver indicato nel 5 luglio 2019, la data di pronuncia della sentenza di condanna, avrebbe indicato la data del 21 febbraio 2019, come quella di emissione del provvedimento impugnato, e conteggiato i termini di impugnazione a quella data, per poi dichiarare inammissibile l'impugnazione, come indicato nel dispositivo del provvedimento, di Ramon Sultan e non di Bruzzese Domenico. Chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata in quanto nulla.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.La difesa ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile. Come osserva il Procuratore generale, l'ordinanza impugnata contiene errorí materiali in una parte della motivazione (par.3) e nell'indicazione del nome dell'imputato nel dispositivo, non di meno i rilevati errori materiali sono causa di nullità, né tanto meno conducono all'annullamento dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto senza rispetto dei termini per impugnare. La corte territoriale ha, infatti, dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, pronunciata in data 05/07/2019, perché proposto senza l'osservanza dei termini di cui agli artt. 544 e 585 cod.proc.pen.

La sentenza del Tribunale di Reggio Calabria risulta pronunciata in data 05/07/2019, ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., senza riserva di deposito dei motivi, come peraltro risulta anche dal par. 1 dell'ordinanza impugnata. La motivazione è stata depositata nei termini di quindici giorni, in data 9 luglio 2019, e il termine per proporre impugnazione, pari a giorni trenta fissato dall'art. 544 comma 2 lett.

b) cod.proc.pen., per i casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., scadeva al 19 settembre 2019, considerata la sospensione feriale dei termini. L'appello dell'imputato, depositato il 20/09/2019, è, dunque, tardivo e la decisione della corte territoriale che ha rilevato l'inammissibilità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.

c) cod.proc.pen., per la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è corretta in diritto e non è specificatamente censurata dal ricorrente il quale deduce una nullità dell'ordinanza in quanto affetta da errori materiali. Gli errori materiali contenuti nel par. 3 della motivazione (nella parte in cui vi è indicata la data del 21/02/2019 pacificamente costituente errore materiale) e nell'errata indicazione del - solo - nome dell'imputato nel dispositivo, mentre corretta è l'indicazione della sentenza n. 2369/2019 riportata nel dispositivo, non inficiano il - corretto - contenuto decisorio e non possono essere emendati da Questa Corte di legittimità in presenza di ricorso inammissibile, dovendo provvedere sul punto la corte territoriale all'emenda di siffatti errori.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 213 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MOggi, 3 0 MAR. 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabetta Arrabito 3P.Q.MOggi, 3 0 MAR. 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabetta Arrabito 3