Sentenza — n. 11558/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASENTENZASul ricorso proposto da:Aiello Michele nato a COSENZA il 20/06/1989avverso l'ordinanza del 27/08/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaroudita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI F. cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilitàRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 27/08/2025, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanzaapplicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Aiello Michele inrelazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R.309/1990.2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, affidando il ricorso atre motivi.2.1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazionein ordine ai gravi indizi di colpevolezza.2.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 11558/2026 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERTA' di Catanzaroudita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI F. cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilitàRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 27/08/2025, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanzaapplicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Aiello Michele inrelazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R.309/1990.2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, affidando il ricorso atre motivi.2.1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazionein ordine ai gravi indizi di colpevolezza.2.2.
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SENTENZASul ricorso proposto da:Aiello Michele nato a COSENZA il 20/06/1989avverso l'ordinanza del 27/08/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaroudita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI F. cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilitàRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 27/08/2025, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanzaapplicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Aiello Michele inrelazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R.309/1990.2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, affidando il ricorso atre motivi.2.1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazionein ordine ai gravi indizi di colpevolezza.2.2.
Con il secondo motivo lamenta insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art.274, lettera c) cod. proc. pen.,non avendo il giudice esplicitato elementi in ordine a possibilifuture condotte reiterative del reato.2.3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione del principio diproporzionalità e adeguatezza.3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilitàdel ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data26/01/2026, il ricorrente, a mezzodel procuratore speciale, vi ha rinunciato.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, infavore della Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11558/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEComposta daALDO ACETO - Presidente - Sent. n. sez. 191/2026CINZIA VERGINE CC - 03/02/2026ALBERTO GALANTI R.G.N. 35873/2025GIUSEPPE NOVIELLOMARIA BEATRICE MAGRO - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:Aiello Michele nato a COSENZA il 20/06/1989avverso l'ordinanza del 27/08/2025 del TRIB.
LIBERTA' di Catanzaroudita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI F. cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilitàRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 27/08/2025, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanzaapplicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Aiello Michele inrelazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R.309/1990.2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, affidando il ricorso atre motivi.2.1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazionein ordine ai gravi indizi di colpevolezza.2.2.
Con il secondo motivo lamenta insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art.274, lettera c) cod. proc. pen.,non avendo il giudice esplicitato elementi in ordine a possibilifuture condotte reiterative del reato.2.3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione del principio diproporzionalità e adeguatezza.3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilitàdel ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data26/01/2026, il ricorrente, a mezzodel procuratore speciale, vi ha rinunciato.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, infavore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA BEATRICE MAGRO ALDO ACETOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA BEATRICE MAGRO ALDO ACETO