Sentenza — n. 11317/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Reggio Emilia, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Giovanni Luca Caltagirone avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia aveva disposto il sequestro preventivo, ai fini di confisca, della somma di denaro fino all'importo di 151.598,95 euro, quale profitto del delitto tributario di cui al capo 5) dell'incolpazione provvisoria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 324 cod. proc. pen, articolo 322 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11317/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Giovanni Luca Caltagirone avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia aveva disposto il sequestro preventivo, ai fini di confisca, della somma di denaro fino all'importo di 151.598,95 euro, quale profitto del delitto tributario di cui al capo 5) dell'incolpazione provvisoria.
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SENTENZA sul ricorso proposto da Caltagirone Giovanni Luca, nato a Gela il 22/01/1974 avverso l'ordinanza del 05/12/2025 del Tribunale della libertà di Reggio Emilia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta.N
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Reggio Emilia, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Giovanni Luca Caltagirone avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia aveva disposto il sequestro preventivo, ai fini di confisca, della somma di denaro fino all'importo di 151.598,95 euro, quale profitto del delitto tributario di cui al capo 5) dell'incolpazione provvisoria.
2. Avverso tale ordinanza, Giovanni Luca Caltagirone, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Michelangelo Strammiello del foro di Modena, ha proposto "appello cautelare reale avverso il rigetto del riesame cautelare reale ex articolo 322 c.p.p.", depositato presso la cancelleria della Corte di appello di Bologna, la quale ha trasmesso gli atti al Tribunale cautelare di Bologna.
3. Con provvedimento emesso in data 11 dicembre 2025, il Presidente della Sezione Impugnazione cautelari penali del Tribunale di Bologna, qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte.
4. Ciò premesso, si osserva che l'istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. In particolare, l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione deve essere proposto unicamente da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione: condizione che, evidentemente, deve essere soddisfatta anche nel caso che il ricorso sia stato erroneamente qualificato quale appello, perché, diversamente opinando, l'errata qualificazione dell'impugnazione aggirerebbe il disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (in senso conforme, cfr. Sez. 1, n. 9960 del 05/07/1994, Plini, Rv. 199740 - 01).
25. Nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore, avv. Michelangelo Strammiello, non è iscritto all'albo dei Cassazionisti, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 11317 - 26 Composta da it ti Luca Ramacci - Presidente - Sent. n. /2026 Stefano Corbetta - Relatore - CC - 25/02/2026 Enrico Mengoni R.G.N. 1334/2026 Ubalda Macrì Fabio Zunica Motivazione semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Caltagirone Giovanni Luca, nato a Gela il 22/01/1974 avverso l'ordinanza del 05/12/2025 del Tribunale della libertà di Reggio Emilia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta.N
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Reggio Emilia, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Giovanni Luca Caltagirone avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia aveva disposto il sequestro preventivo, ai fini di confisca, della somma di denaro fino all'importo di 151.598,95 euro, quale profitto del delitto tributario di cui al capo 5) dell'incolpazione provvisoria.
2. Avverso tale ordinanza, Giovanni Luca Caltagirone, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Michelangelo Strammiello del foro di Modena, ha proposto "appello cautelare reale avverso il rigetto del riesame cautelare reale ex articolo 322 c.p.p.", depositato presso la cancelleria della Corte di appello di Bologna, la quale ha trasmesso gli atti al Tribunale cautelare di Bologna.
3. Con provvedimento emesso in data 11 dicembre 2025, il Presidente della Sezione Impugnazione cautelari penali del Tribunale di Bologna, qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte.
4. Ciò premesso, si osserva che l'istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. In particolare, l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione deve essere proposto unicamente da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione: condizione che, evidentemente, deve essere soddisfatta anche nel caso che il ricorso sia stato erroneamente qualificato quale appello, perché, diversamente opinando, l'errata qualificazione dell'impugnazione aggirerebbe il disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (in senso conforme, cfr. Sez. 1, n. 9960 del 05/07/1994, Plini, Rv. 199740 - 01).
25. Nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore, avv. Michelangelo Strammiello, non è iscritto all'albo dei Cassazionisti, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.MP.Q.M