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Sentenza — n. 11314/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11314/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11314/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22/10/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova applicava a Bruno Hushi - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 4 anni, 8 mesi di reclusione e 18mila euro di multa con riguardo al delitto di cui agli artt. 73, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Propone ricorso per cassazione l'Hushi, deducendo - con unico motivo - la carenza di motivazione in tema di confisca. Il Giudice avrebbe confiscato due apparecchi cellulari, sottoposti a sequestro probatorio, senza indicarne la ragione, e dunque senza chiarire perché il vincolo sarebbe stato mutato in misura di sicurezza, né quale rapporto legherebbe i due oggetti al reato contestato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11314/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida reati contro la sfera personale riservata detenzione di stupefacenti confisca di valori patrimoniali braccialetto elettronico detenzione eccessiva

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 22/10/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova applicava a Bruno Hushi - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da Hushi Bruno, nato in Albania il 1°/9/1989 avverso la sentenza del 22/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Gentilini, che ha depositato rinuncia al ricorso, con procura speciale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/10/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova applicava a Bruno Hushi - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 4 anni, 8 mesi di reclusione e 18mila euro di multa con riguardo al delitto di cui agli artt. 73, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Propone ricorso per cassazione l'Hushi, deducendo - con unico motivo - la carenza di motivazione in tema di confisca. Il Giudice avrebbe confiscato due apparecchi cellulari, sottoposti a sequestro probatorio, senza indicarne la ragione, e dunque senza chiarire perché il vincolo sarebbe stato mutato in misura di sicurezza, né quale rapporto legherebbe i due oggetti al reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Con atto del 23/2/2026, il difensore e procuratore speciale del ricorrente, Avv. Giovanni Gentilini, ha rinunciato al ricorso, senza argomentare.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 1 1 3 1 4 - 6 Luca Ramacci - Presidente - Sent. n. sez. Stefano Corbetta CC - 25/2/2026 Enrico Mengoni - Relatore - R.G.N. 38740/2025 Ubalda Macrì Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Hushi Bruno, nato in Albania il 1°/9/1989 avverso la sentenza del 22/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv.

Gentilini, che ha depositato rinuncia al ricorso, con procura speciale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/10/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova applicava a Bruno Hushi - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 4 anni, 8 mesi di reclusione e 18mila euro di multa con riguardo al delitto di cui agli artt. 73, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Propone ricorso per cassazione l'Hushi, deducendo - con unico motivo - la carenza di motivazione in tema di confisca. Il Giudice avrebbe confiscato due apparecchi cellulari, sottoposti a sequestro probatorio, senza indicarne la ragione, e dunque senza chiarire perché il vincolo sarebbe stato mutato in misura di sicurezza, né quale rapporto legherebbe i due oggetti al reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Con atto del 23/2/2026, il difensore e procuratore speciale del ricorrente, Avv. Giovanni Gentilini, ha rinunciato al ricorso, senza argomentare.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00. P.Q.MP.Q.M