Italian Court dismisses appeal against detention order for lack of interest in challenging only an aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest in challenging only the application of an aggravating circumstance. The appellant argued that the lower court incorrectly classified marijuana as hashish and lacked technical expertise to assess THC thresholds, but the court found this irrelevant to the detention order's validity. Consequently, the appeal was rejected because the existence of the aggravating circumstance does not alter the legality of the custodial measure itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal for cassation is inadmissible for lack of interest when it challenges only the configurability of aggravating circumstances without affecting the legality of the preventive measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: DULAS Jacques, nato in Francia il 06/11/1969 avverso l'ordinanza emessa il 25/09/2025 dal Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25/09/2025, il Tribunale di Bologna, adito con richiesta di riesame da DULAS Jacques, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa, nei suoi confronti, dal G.i.p. del Tribunale di Bologna in relazione al reato di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Ricorre per cassazione il DULAS, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità. Si censura l'erroneo riferimento del G.i.p.alla tipologia di sostanza sequestrata, trattandosi di marijuana e non di hashish, ed il carattere meramente congetturale - non essendo stata espletata la consulenza tecnica - delle valutazioni espresse dal Tribunale in ordine al superamento della soglia dei due chilogrammi di THC (individuata dalle Sezioni Unite Biondi), anche in considerazione della diversa e maggiore concentrazione di principio attivo che differenzia l'hashish dalla sostanza sequestrata al ricorrente.
3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il difetto di interesse alla censura della sola aggravante, e comunque per il mancato confronto con il percorso motivazionale dell'ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Risulta invero preliminare ed assorbente il rilievo - evidenziato anche nella requisitoria del Procuratore Generale - del difetto di interesse, in capo al DULAS, alla proposizione del ricorso. Questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura» (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01).
Nella specie, appare evidente che l'applicazione o meno dell'aggravante non incide sulla legittimità dell'applicazione al DULAS della misura custodiale in carcere, mentre ogni ulteriore approfondimento sul tema - con particolare riguardo all'eventuale superamento del termine di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. - non potrà che essere oggetto di apposita istanza volta a far dichiarare la perdita di efficacia della misura. Solo per completezza, si ritiene opportuno evidenziare che il Tribunale, con motivazione immune da rilievi deducibili in questa sede, aveva comunque ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante pur in assenza del deposito della consulenza, facendo leva su dati - neppure contestati in ricorso - ricavati da fonti internazionali secondo cui la potenza media della cannabis in foglie/infiorescenze si aggira ormai da alcuni anni intorno all'il% di THC, percentuale considerevolmente diversa da quella (5%) assunta come parametro dalla nota sentenza Biondi delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte. 2v 3.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del DULAS, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 11055 -26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALE 9q- Composta da:Vito Di Nicola - Presidente - Sent. n. sez.
A124--Aldo Aceto CC - 27/01/2026Vittorio Pazienza - Relatore R.G.N. 34937/2025 Alessio Scarcella Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: DULAS Jacques, nato in Francia il 06/11/1969 avverso l'ordinanza emessa il 25/09/2025 dal Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25/09/2025, il Tribunale di Bologna, adito con richiesta di riesame da DULAS Jacques, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa, nei suoi confronti, dal G.i.p. del Tribunale di Bologna in relazione al reato di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Ricorre per cassazione il DULAS, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità. Si censura l'erroneo riferimento del G.i.p.alla tipologia di sostanza sequestrata, trattandosi di marijuana e non di hashish, ed il carattere meramente congetturale - non essendo stata espletata la consulenza tecnica - delle valutazioni espresse dal Tribunale in ordine al superamento della soglia dei due chilogrammi di THC (individuata dalle Sezioni Unite Biondi), anche in considerazione della diversa e maggiore concentrazione di principio attivo che differenzia l'hashish dalla sostanza sequestrata al ricorrente.
3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il difetto di interesse alla censura della sola aggravante, e comunque per il mancato confronto con il percorso motivazionale dell'ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Risulta invero preliminare ed assorbente il rilievo - evidenziato anche nella requisitoria del Procuratore Generale - del difetto di interesse, in capo al DULAS, alla proposizione del ricorso. Questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura» (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01).
Nella specie, appare evidente che l'applicazione o meno dell'aggravante non incide sulla legittimità dell'applicazione al DULAS della misura custodiale in carcere, mentre ogni ulteriore approfondimento sul tema - con particolare riguardo all'eventuale superamento del termine di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. - non potrà che essere oggetto di apposita istanza volta a far dichiarare la perdita di efficacia della misura. Solo per completezza, si ritiene opportuno evidenziare che il Tribunale, con motivazione immune da rilievi deducibili in questa sede, aveva comunque ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante pur in assenza del deposito della consulenza, facendo leva su dati - neppure contestati in ricorso - ricavati da fonti internazionali secondo cui la potenza media della cannabis in foglie/infiorescenze si aggira ormai da alcuni anni intorno all'il% di THC, percentuale considerevolmente diversa da quella (5%) assunta come parametro dalla nota sentenza Biondi delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte. 2v 3.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del DULAS, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27 gennaio 2026 Il Consiglier etensore Il Presidente Vittorio aienza Vito Di Nicola 070 sglevutc.fre„, Deposblia in C,,, e1:eria Oggi, 24 MAR. 2026 IL CANCELLIERE ESPERTODott E1is# ì s ArrabitoP.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27 gennaio 2026 Il Consiglier etensore Il Presidente Vittorio aienza Vito Di Nicola 070 sglevutc.fre„, Deposblia in C,,, e1:eria Oggi, 24 MAR. 2026 IL CANCELLIERE ESPERTODott E1is# ì s Arrabito