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Sentenza — n. 11046/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against drug trafficking sentences as inadmissible due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11046/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals by three defendants regarding drug trafficking convictions inadmissible. The primary argument concerned the rigidity of sentencing guidelines, which the court found manifestly unfounded based on established case law. Additionally, the court ruled that the second appeal regarding procedural uniformity was inadmissible because the appellate court had already addressed the specific issue of mitigating circumstances in a prior decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 624 c.p.p.: Appeals lacking specific legal grounds or failing to address issues already settled by prior judgments are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking sentencing inadmissible appeal procedural uniformity mitigating circumstances Cassation dismissal allegazioni di persecuzione contraddittorie proporzionalità della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 624 c.p.p.
I ricorsi degli imputati BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN, dedotti in relazione alla violazione dell'art. 624 cod.
Art. 74 DPR 309/1990
Art. 59 cod. pen.
74, comma 4 DPR 309/1990 in relazione alla carenza di motivazione in ordine al coefficiente di prevedibilità di cui all'art. 59, comma 2 cod.
art. 59, comma 2 cod. pen
74, comma 4 DPR 309/1990 in relazione alla carenza di motivazione in ordine al coefficiente di prevedibilità di cui all'art. 59, comma 2 cod. pen..
art. 29 cod. pen
Quale unico motivo di ricorso si deduce l'incostituzionalità dell'art. 29 cod. pen., per violazione degli artt.
art. 624 cod. proc. pen
I ricorsi degli imputati BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN, dedotti in relazione alla violazione dell'art. 624 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 9062 del 16/12/2022
anche Sez. 6, n. 9062 del 16/12/2022, dep.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

SENTENZA sui ricorsi proposti da: PORCELLI VINCENZO nato a BERNALDA il 17/06/1963 BESHIRI JOXHENS - CUI 03C5KXQ nato a ( ALBANIA) il 03/10/1992 BESHIRI KOSTANDIN - CUI 020GXCE nato a (ALBANIA) il 21/05/1965 avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta; letta requisitoria scritta della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sassone che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO Gli imputati PORCELLI VINCENZO, BESHIRI JOXHENS e BESHIRI KOSTANDIN propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli quale giudice di rinvio a seguitedi annullamento/ disposto dalla Corte di cassazione, Sez. 4, della sentenza Corte territoriale di Salerno in data 1.12.2023.

La vicenda processuale inizia con la sentenza emessa in data 2 settembre 2021, in abbreviato, al GUP presso il tribunale di Potenza, con la quale: - PORCELLI VINCENZO veniva condannato alla pena di anni quattordici di reclusione, individuato come più grave il reato di cui all'art. 74, commi 1 e 4 DPR 309/1990, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, applicata la continuazione e operata la riduzione per il rito. - BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN, venivano entrambi condannati alla pena di anni otto di reclusione, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 74, commi 1 e 4 DPR 309/1990, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 DPR 309 citato, riconoscimento delle generiche prevalenti sulla contestata aggravante, applicata la continuazione e operata la riduzione per il rito.

La Corte di Appello di Potenza confermava la sentenza del GUP di Potenza. La Corte di cassazione, su ricorso degli imputati annullava tale prima sentenza di appello con rinvio alla Corte di appello di Salerno, rispettivamente: - quanto a Porcelli Vincenzo, in accoglimento dell'ottavo motivo di ricorso, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con riferimento alla pena base per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/1990 stabilita in anni 20 pur a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla complessiva motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; quanto a BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN, in accoglimento del secondo motivo di ricorso relativo all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4 DPR 309/1990 in relazione alla carenza di motivazione in ordine al coefficiente di prevedibilità di cui all'art. 59, comma 2 cod. pen..

La Corte di appello di Salerno decidendo in sede di rinvio, rispettivamente: - quanto a PORCELLI VINCENZO rideterminava la pena finale in anni dodici, mesi due e giorni venti di reclusione, partendo dalla pena base per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990 di anni venti di reclusione, diminuita di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, aumentata per i reati scopo a anni 18 e m 2quattro di reclusione (entità degli aumenti rispetto ai quali riteneva formatosi il giudicato), con la diminuente per il rito prescelto. quanto a BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN, pur ritenendo che l'aggravante di cui all'art. 74 comma 4 andasse esclusa, riteneva che la stessa esclusione non riverberasse sul trattamento sanzionatorio atteso che le generiche erano state comunque ritenute prevalenti su tale aggravante, senza quindi alcun effetto sulla pena base.

Su ricorso dei medesimi imputati, la Corte di cassazione, Sez. 4, sent. n. 36140 del 2024, annullava la sentenza emessa in grado di appello dalla Corte territoriale di Salerno con rinvio alla Corte di appello di Napoli con riferimento alla posizione degli odierni ricorrenti in relazione: - quanto a PORCELLI VINCENZO per non aver consentito alle parti di concordare in ordine all'accoglimento dei motivi di appello; - quanto a BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN perché, dopo aver escluso la circostanza aggravante ex art. 74, comma 4 DPR 309/1990, non aveva operato, come avrebbe dovuto, la diminuzione di pena per il reato non aggravato, ritenendo che la corte territoriale avrebbe necessariamente dovuto rideterminare la pena per il reato più grave in relazione al disposto dell'art. 74 comma 2 DPR 309/1990.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata, rispettivamente: - per PORCELLI VINCENZO rideterminava la pena su concorde richiesta delle parti. quanto a BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN rideterminava la pena così computata: pena base per il capo 1) pari al minimo edittale di anni dieci, ridotta di un terzo per le generiche a anni sei e mesi otto di reclusione, aumentata per la continuazione di anni quattro (stessa misura della sentenza annullata) in quote uguali per ciascuno dei reati satellite e, quindi, ad anni dieci e mesi otto di reclusione, ridotta per il rito a anni sette, mesi uno e giorni dieci di reclusione.

1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, PORCELLI VINCENZO propone ricorso affidato a un unico motivo, con il quale si duole della applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Quale unico motivo di ricorso si deduce l'incostituzionalità dell'art. 29 cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. nonché dell'art. 49 CDFUE, questione, ad avviso del ricorrente, rilevante e non manifestamente infondata stante l'inflessibilità di tale pena accessoria sia nell'an che nel quantum, tanto più con riferimento alla commissione di reati eccentrici rispetto alla finalità special-preventiva perseguit con l'interdizione dai pubblici uffici.

32. I ricorsi di BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN, congiunti, sono affidati ad un unico motivo con cui si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. con riferimento alla violazione dell'art. 624 del medesimo codice di rito in relazione alla omessa riduzione della misura degli aumenti di pena per la continuazione dei reati satelliti, prospettandosi come illogica e contraddittoria l'esclusione dell'influenza dell'applicazione delle generiche (asseritamente concesse in considerazione della sostanziale incensuratezza degli odierni ricorrenti, valorizzando perciò parametri di natura soggettiva) anche in relazione agli aumenti per la continuazione .

3. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sassone, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1.1 Quanto al ricorso di PORCELLI VINCENZO, l'unico motivo dedotto concerne la dedotta legittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen. in relazione ai sopra indicati parametri costituzionali: il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e della questione di legittimità costituzionale con esso dedotta. La questione, già sottoposta a questa Corte, è manifestamente infondata, dovendosi in questa sede ribadire con convinzione il principio già espresso da questa Corte, che valorizza la circostanza che si tratta di sanzione inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenza la durata della pena accessoria in rapporto a due soglie distinte.

Si osserva, in particolare, che l'art. 29 cod. pen. nel prevedere l'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici ne disciplina una parametrazione in relazione all'entità della pena irrogata, prevedendo la applicazione della interdizione perpetua per i soli casi di condanna alle pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore ad anni cinque: in sintesi, la disposizione prevede l'applicazione della interdizione temporanea di anni cinque ove la condanna sia alla pena della reclusione non inferiore a tre anni, e la interdizione perpetua ove la condanna sia alla pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore a cinque anni.

La norma, quindi, prevede, anzitutto, due regimi diversi in relazione all'entità della condanna e, quanto alla interdizione perpetua, ne ancora la previsione a due parametri, costituiti dalla tipologia della pena (ergastolo o reclusione) ed alla relativa entità (ulteriormente dipendente dai criteri non rigidi di individuazione del concreto trattamento sanzionatorio), parametri variabili che non consentono ritenere che la disposizione ammetta una sanzione automatica e rigida. 4La circostanza che al giudice sia demandata la concreta determinazione della pena secondo i parametri di legge nell'ambito della astratta cornice edittale, e l'ulteriore considerazione del fatto che l'art. 29 citato preveda un doppio regime della pena accessoria, costituiscono altrettante variabili, individuate dal legislatore nell'esercizio della propria prerogativa, che risultano antinomiche rispetto ai dedotti profili di rigidità ed automatismo addotti a fondamento della censura di costituzionalità che, per l'effetto, deve ritenersi manifestamente infondata (sul punto cfr. anche Sez. 6, n. 9062 del 16/12/2022, dep. 2023, Andolfi, Rv. 284417 - 02).

D'altronde, non pare possa revocarsi in dubbio che l'individuazione del parametro oggettivo della pena concretamente applicata dal giudice valga, altresì, a superare le censure formulate dal ricorrente in punto di eccentricità del bene interesse tutelato dalle norme penali incriminatrici in materia di droga rispetto a reati che involgano direttamente il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, dovendosi interpretare la scelta del legislatore come rispondente alla più ampia finalità di garantire che soggetti, ritenuti responsabili di reati la cui gravità è riverberata nella comminatoria di pene non inferiori a determinate soglie, restino estranei all'esercizio di poteri che riverberano nella gestione della cosa pubblica o nella rappresentanza di interessi di analoga natura.

Alla manifesta infondatezza della questione dedotta, consegue la manifesta infondatezza del ricorso, che articola sul punto l'unico motivo di censura.

2. I ricorsi degli imputati BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN, dedotti in relazione alla violazione dell'art. 624 cod. proc. pen. per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, sono entrambi inammissibili. La sentenza rescindente, infatti, afferma chiaramente (pagina 10, punto 4.) che il principio di diritto al quale la Corte di appello di Salerno non si era uniformata concerneva la sola questione relativa agli effetti del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con riferimento alla pena stabilita per il solo reato base. Ne discende che, quanto alla pena determinata a titolo di aumento per la continuazione con riferimento ai reati satellite, la relativa statuizione era già coperta da giudicato interno e che, per l'effetto, la Corte di appello di Napoli nella sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione dell'art. 624 cod. proc. pen.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in da 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i rico 5siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 11046 -26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da:

GASTONE ANDREAZZA - Presidente - Sent. n. sez. 258/2026 GIUSEPPE NOVIELLO UP - 10/02/2026 ENRICO MENGONI R.G.N. 37083/2025 UBALDA MACRI' MARIA SABINA CALABRETTA - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PORCELLI VINCENZO nato a BERNALDA il 17/06/1963 BESHIRI JOXHENS - CUI 03C5KXQ nato a ( ALBANIA) il 03/10/1992 BESHIRI KOSTANDIN - CUI 020GXCE nato a (ALBANIA) il 21/05/1965 avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta; letta requisitoria scritta della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sassone che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO Gli imputati PORCELLI VINCENZO, BESHIRI JOXHENS e BESHIRI KOSTANDIN propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli quale giudice di rinvio a seguitedi annullamento/ disposto dalla Corte di cassazione, Sez. 4, della sentenza Corte territoriale di Salerno in data 1.12.2023.

La vicenda processuale inizia con la sentenza emessa in data 2 settembre 2021, in abbreviato, al GUP presso il tribunale di Potenza, con la quale: - PORCELLI VINCENZO veniva condannato alla pena di anni quattordici di reclusione, individuato come più grave il reato di cui all'art. 74, commi 1 e 4 DPR 309/1990, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, applicata la continuazione e operata la riduzione per il rito. - BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN, venivano entrambi condannati alla pena di anni otto di reclusione, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 74, commi 1 e 4 DPR 309/1990, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 DPR 309 citato, riconoscimento delle generiche prevalenti sulla contestata aggravante, applicata la continuazione e operata la riduzione per il rito.

La Corte di Appello di Potenza confermava la sentenza del GUP di Potenza. La Corte di cassazione, su ricorso degli imputati annullava tale prima sentenza di appello con rinvio alla Corte di appello di Salerno, rispettivamente: - quanto a Porcelli Vincenzo, in accoglimento dell'ottavo motivo di ricorso, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con riferimento alla pena base per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/1990 stabilita in anni 20 pur a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla complessiva motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; quanto a BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN, in accoglimento del secondo motivo di ricorso relativo all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4 DPR 309/1990 in relazione alla carenza di motivazione in ordine al coefficiente di prevedibilità di cui all'art. 59, comma 2 cod. pen..

La Corte di appello di Salerno decidendo in sede di rinvio, rispettivamente: - quanto a PORCELLI VINCENZO rideterminava la pena finale in anni dodici, mesi due e giorni venti di reclusione, partendo dalla pena base per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990 di anni venti di reclusione, diminuita di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, aumentata per i reati scopo a anni 18 e m 2quattro di reclusione (entità degli aumenti rispetto ai quali riteneva formatosi il giudicato), con la diminuente per il rito prescelto. quanto a BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN, pur ritenendo che l'aggravante di cui all'art. 74 comma 4 andasse esclusa, riteneva che la stessa esclusione non riverberasse sul trattamento sanzionatorio atteso che le generiche erano state comunque ritenute prevalenti su tale aggravante, senza quindi alcun effetto sulla pena base.

Su ricorso dei medesimi imputati, la Corte di cassazione, Sez. 4, sent. n. 36140 del 2024, annullava la sentenza emessa in grado di appello dalla Corte territoriale di Salerno con rinvio alla Corte di appello di Napoli con riferimento alla posizione degli odierni ricorrenti in relazione: - quanto a PORCELLI VINCENZO per non aver consentito alle parti di concordare in ordine all'accoglimento dei motivi di appello; - quanto a BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN perché, dopo aver escluso la circostanza aggravante ex art. 74, comma 4 DPR 309/1990, non aveva operato, come avrebbe dovuto, la diminuzione di pena per il reato non aggravato, ritenendo che la corte territoriale avrebbe necessariamente dovuto rideterminare la pena per il reato più grave in relazione al disposto dell'art. 74 comma 2 DPR 309/1990.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata, rispettivamente: - per PORCELLI VINCENZO rideterminava la pena su concorde richiesta delle parti. quanto a BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN rideterminava la pena così computata: pena base per il capo 1) pari al minimo edittale di anni dieci, ridotta di un terzo per le generiche a anni sei e mesi otto di reclusione, aumentata per la continuazione di anni quattro (stessa misura della sentenza annullata) in quote uguali per ciascuno dei reati satellite e, quindi, ad anni dieci e mesi otto di reclusione, ridotta per il rito a anni sette, mesi uno e giorni dieci di reclusione.

1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, PORCELLI VINCENZO propone ricorso affidato a un unico motivo, con il quale si duole della applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Quale unico motivo di ricorso si deduce l'incostituzionalità dell'art. 29 cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. nonché dell'art. 49 CDFUE, questione, ad avviso del ricorrente, rilevante e non manifestamente infondata stante l'inflessibilità di tale pena accessoria sia nell'an che nel quantum, tanto più con riferimento alla commissione di reati eccentrici rispetto alla finalità special-preventiva perseguit con l'interdizione dai pubblici uffici.

32. I ricorsi di BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN, congiunti, sono affidati ad un unico motivo con cui si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. con riferimento alla violazione dell'art. 624 del medesimo codice di rito in relazione alla omessa riduzione della misura degli aumenti di pena per la continuazione dei reati satelliti, prospettandosi come illogica e contraddittoria l'esclusione dell'influenza dell'applicazione delle generiche (asseritamente concesse in considerazione della sostanziale incensuratezza degli odierni ricorrenti, valorizzando perciò parametri di natura soggettiva) anche in relazione agli aumenti per la continuazione .

3. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sassone, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1.1 Quanto al ricorso di PORCELLI VINCENZO, l'unico motivo dedotto concerne la dedotta legittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen. in relazione ai sopra indicati parametri costituzionali: il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e della questione di legittimità costituzionale con esso dedotta. La questione, già sottoposta a questa Corte, è manifestamente infondata, dovendosi in questa sede ribadire con convinzione il principio già espresso da questa Corte, che valorizza la circostanza che si tratta di sanzione inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenza la durata della pena accessoria in rapporto a due soglie distinte.

Si osserva, in particolare, che l'art. 29 cod. pen. nel prevedere l'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici ne disciplina una parametrazione in relazione all'entità della pena irrogata, prevedendo la applicazione della interdizione perpetua per i soli casi di condanna alle pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore ad anni cinque: in sintesi, la disposizione prevede l'applicazione della interdizione temporanea di anni cinque ove la condanna sia alla pena della reclusione non inferiore a tre anni, e la interdizione perpetua ove la condanna sia alla pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore a cinque anni.

La norma, quindi, prevede, anzitutto, due regimi diversi in relazione all'entità della condanna e, quanto alla interdizione perpetua, ne ancora la previsione a due parametri, costituiti dalla tipologia della pena (ergastolo o reclusione) ed alla relativa entità (ulteriormente dipendente dai criteri non rigidi di individuazione del concreto trattamento sanzionatorio), parametri variabili che non consentono ritenere che la disposizione ammetta una sanzione automatica e rigida. 4La circostanza che al giudice sia demandata la concreta determinazione della pena secondo i parametri di legge nell'ambito della astratta cornice edittale, e l'ulteriore considerazione del fatto che l'art. 29 citato preveda un doppio regime della pena accessoria, costituiscono altrettante variabili, individuate dal legislatore nell'esercizio della propria prerogativa, che risultano antinomiche rispetto ai dedotti profili di rigidità ed automatismo addotti a fondamento della censura di costituzionalità che, per l'effetto, deve ritenersi manifestamente infondata (sul punto cfr. anche Sez. 6, n. 9062 del 16/12/2022, dep. 2023, Andolfi, Rv. 284417 - 02).

D'altronde, non pare possa revocarsi in dubbio che l'individuazione del parametro oggettivo della pena concretamente applicata dal giudice valga, altresì, a superare le censure formulate dal ricorrente in punto di eccentricità del bene interesse tutelato dalle norme penali incriminatrici in materia di droga rispetto a reati che involgano direttamente il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, dovendosi interpretare la scelta del legislatore come rispondente alla più ampia finalità di garantire che soggetti, ritenuti responsabili di reati la cui gravità è riverberata nella comminatoria di pene non inferiori a determinate soglie, restino estranei all'esercizio di poteri che riverberano nella gestione della cosa pubblica o nella rappresentanza di interessi di analoga natura.

Alla manifesta infondatezza della questione dedotta, consegue la manifesta infondatezza del ricorso, che articola sul punto l'unico motivo di censura.

2. I ricorsi degli imputati BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN, dedotti in relazione alla violazione dell'art. 624 cod. proc. pen. per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, sono entrambi inammissibili. La sentenza rescindente, infatti, afferma chiaramente (pagina 10, punto 4.) che il principio di diritto al quale la Corte di appello di Salerno non si era uniformata concerneva la sola questione relativa agli effetti del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con riferimento alla pena stabilita per il solo reato base. Ne discende che, quanto alla pena determinata a titolo di aumento per la continuazione con riferimento ai reati satellite, la relativa statuizione era già coperta da giudicato interno e che, per l'effetto, la Corte di appello di Napoli nella sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione dell'art. 624 cod. proc. pen.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in da 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i rico 5siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MP.Q.M