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Sentenza — n. 11015/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11015/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11015/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SENTENZASul ricorso proposto da:Russo Giacomo nato a POGGIARDO il 19/06/1999avverso l'ordinanza del 26/09/2025 del TRIB. LIBERTA' di Lecceudita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI F. cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 26/09/2025, il Tribunale di Lecce ha dichiarato l'inammissibilitàdell'appello proposto nell'interesse di Giacomo Russo avverso l'ordinanza depositata in data27/08/2025, con la quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato la richiesta di sostituzione dellamisura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 11015/2026 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERTA' di Lecceudita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI F. cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 26/09/2025, il Tribunale di Lecce ha dichiarato l'inammissibilitàdell'appello proposto nell'interesse di Giacomo Russo avverso l'ordinanza depositata in data27/08/2025, con la quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato la richiesta di sostituzione dellamisura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.2.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom carcerazione preventiva eccessiva ritardo ingiustificato dell'azione penale diritti del detenuto riesame della carcerazione preventiva indennizzo per detenzione ingiustificata
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Testo completo

SENTENZASul ricorso proposto da:Russo Giacomo nato a POGGIARDO il 19/06/1999avverso l'ordinanza del 26/09/2025 del TRIB. LIBERTA' di Lecceudita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI F. cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 26/09/2025, il Tribunale di Lecce ha dichiarato l'inammissibilitàdell'appello proposto nell'interesse di Giacomo Russo avverso l'ordinanza depositata in data27/08/2025, con la quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato la richiesta di sostituzione dellamisura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.2.

Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato Giacomo Russo,affidando ricorso ad un unico motivo, con il quale lamenta l’omessa valutazione del tempodecorso tra l'applicazione della misura custodiale e la richiesta della misura sostitutiva, afronte di condotte contestate fino al 2021.3.Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché l’imputato, a mezzo del propriodifensore, vi ha rinunciato per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto in data 22gennaio 2026 è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale diLecce ordinanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quelladegli arresti domiciliari.Ne discende che, avendo il ricorrente conseguito il risultato processuale che intendevaacquisire coltivando il ricorso, è venuto meno l'interesse all'impugnazione.2.Conseguentemente, l'intervenuta rinuncia, dovuta ad una carenza di interesse legataa fatti sopravvenuti, da un lato, determina l'inammissibilità del ricorso, ma, dall'altro lato, nonimpone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né della sanzionepecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta,Rv. 208166 - 01).CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11015/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEComposta daALDO ACETO - Presidente - Sent. n. sez. 196/2026CINZIA VERGINE CC - 03/02/2026ALBERTO GALANTI R.G.N. 36252/2025GIUSEPPE NOVIELLO Motivazione SemplificataMARIA BEATRICE MAGRO - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:Russo Giacomo nato a POGGIARDO il 19/06/1999avverso l'ordinanza del 26/09/2025 del TRIB.

LIBERTA' di Lecceudita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI F. cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 26/09/2025, il Tribunale di Lecce ha dichiarato l'inammissibilitàdell'appello proposto nell'interesse di Giacomo Russo avverso l'ordinanza depositata in data27/08/2025, con la quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato la richiesta di sostituzione dellamisura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.2.

Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato Giacomo Russo,affidando ricorso ad un unico motivo, con il quale lamenta l’omessa valutazione del tempodecorso tra l'applicazione della misura custodiale e la richiesta della misura sostitutiva, afronte di condotte contestate fino al 2021.3.Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché l’imputato, a mezzo del propriodifensore, vi ha rinunciato per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto in data 22gennaio 2026 è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale diLecce ordinanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quelladegli arresti domiciliari.Ne discende che, avendo il ricorrente conseguito il risultato processuale che intendevaacquisire coltivando il ricorso, è venuto meno l'interesse all'impugnazione.2.Conseguentemente, l'intervenuta rinuncia, dovuta ad una carenza di interesse legataa fatti sopravvenuti, da un lato, determina l'inammissibilità del ricorso, ma, dall'altro lato, nonimpone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né della sanzionepecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta,Rv. 208166 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA BEATRICE MAGRO ALDO ACETOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA BEATRICE MAGRO ALDO ACETO