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Sentenza — n. 10831/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10831/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10831/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SENTENZAsul ricorso presentato daRinaldi Margherita, nata a Naro il 30/08/1941avverso la sentenza del 27 gennaio 2025 del Tribunale di Agrigentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità delricorso;lette le note di replica a firma del difensore della ricorrente;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 27 gennaio 2022 Il Tribunale di Agrigento in composizionemonocratica ha assolto (per quanto in questa sede rileva) Rinaldi Margherita dalreato di cui agli artt. 110 cod.pen e 181 d.lgs 42/2004 perché il fatto non sussiste,e dal reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 95, in relazione agli artt. 93 e 94 d.P.R.380/2001 ai sensi degli artt. 131-bis cod.pen. e 530 cod.proc.pen. riconoscendol'ipotesi del fatto di particolare tenuità.2.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod.pen, artt. 131-bis cod.pen; Sentenza — n. 10831/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 27 gennaio 2022 Il Tribunale di Agrigento in composizionemonocratica ha assolto (per quanto in questa sede rileva) Rinaldi Margherita dalreato di cui agli artt. 110 cod.pen e 181 d.lgs 42/2004 perché il fatto non sussiste,e dal reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 95, in relazione agli artt. 93 e 94 d.P.R.380/2001 ai sensi degli artt. 131-bis cod.pen. e 530 cod.proc.pen. riconoscendol'ipotesi del fatto di particolare tenuità.2. Rinaldi ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso concui, premessi e ripercorsi i fatti di causa e il percorso motivazionale del giudicante,denuncia ex art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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costruzioni non autorizzate prevenzione antisismica violazione delle norme edilizie norme edilizie comunali responsabilità dell'architetto licenza edilizia per abitazioni

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod.pen
Con sentenza del 27 gennaio 2022 Il Tribunale di Agrigento in composizionemonocratica ha assolto (per quanto in questa sede rileva) Rinaldi Margherita dalreato di cui agli artt. 110 cod.pen e 181 d.lgs 42/2004 perché il fatto non sussiste,e dal reato di cui agli artt.
artt. 131-bis cod.pen
93 e 94 d.P.R.380/2001 ai sensi degli artt. 131-bis cod.pen.
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Testo completo

SENTENZAsul ricorso presentato daRinaldi Margherita, nata a Naro il 30/08/1941avverso la sentenza del 27 gennaio 2025 del Tribunale di Agrigentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità delricorso;lette le note di replica a firma del difensore della ricorrente;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 27 gennaio 2022 Il Tribunale di Agrigento in composizionemonocratica ha assolto (per quanto in questa sede rileva) Rinaldi Margherita dalreato di cui agli artt. 110 cod.pen e 181 d.lgs 42/2004 perché il fatto non sussiste,e dal reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 95, in relazione agli artt. 93 e 94 d.P.R.380/2001 ai sensi degli artt. 131-bis cod.pen. e 530 cod.proc.pen. riconoscendol'ipotesi del fatto di particolare tenuità.2.

Rinaldi ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso concui, premessi e ripercorsi i fatti di causa e il percorso motivazionale del giudicante,denuncia ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod.proc.pen., inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, per omessa verifica, da parte del Tribunale, dellacircostanza che il manufatto (tettoia di mq 23.97 con copertura in perlinato esovrastante pannellatura avente effetto esteriore tipo coppi siciliani e adiacentepergolato di mq 31,78, con copertura in teli di colore bianco , opere, entrambe,realizzate con pilastri e travi in legno lamellare con altezza di m 2,80 circa al colpoe di m 2,40 circa alla gronda) ritenuto 'abuso minore' e realizzato in zona non adalto rischio sismico, peraltro già assentito e preventivamente dotato dicertificazione di assoluta non riconducenza a qualsivoglia ipotesi di rischiostrutturale-sismico o di pericolo alla incolumità delle persone, della concretaapplicabilità della norma in imputazione, .Ripercorre, dunque, le emergenze processuali relative alla riconducibilitàdell'abuso ad opere di rifacimento ad opere precedentemente assentite, ai titolirilasciati, alla necessità in concreto di deposito di progetto e calcoli al Genio Civilein ragione della tipologia dell'opera e dell'epoca di sua realizzazione.La proposta valutazione, in concreto, delle emergenze sinteticamente sopraindicate "avrebbe impedito l'applicazione della norma risocntrata, al pari delsuccessivo art. 94-bis, sì da escludere la responsabilità penale dato che nessunaautorizzazione preventiva avrebbe dovuto essere rilasciata dall'Ufficio a ciòespressamente preposto".CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.

Nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini,n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dalgiudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1,n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili che concernono la valutazionedegli elementi di prova, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova daparte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che sichiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi valutati dal giudice di meritoai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultatoincontestabilmente diverso da quello reale.2.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità proponendo censure che, conargomentazioni tutte fattuali, per quanto denuncino formalmente violazione dilegge, nella sostanza o ripropongono questioni giuridiche già ineccepibilmenterisolte dal provvedimento impugnato o sollecitano l'esercizio di nuoviapprezzamenti di merito.3. Risulta, peraltro, meramente contestativo, non confrontandosi con lasufficientemente articolata motivazione del giudice di merito, con cui non siconfronta.Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco,Rv. 277811 - 01;

Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01)hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione)sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessariacorrelazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato(fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, èdirettamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono stateesposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «nonpuò ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultanointrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile,come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, ocomunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 eSez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianzeconcernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti conil minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv.261094).I O 8 3 I -REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEComposta daVito Di Nicola - Presidente - Sent. n. 1598Andrea GentiliCinzia Vergine -relatrice-Alberto GalantiUP - 06/11/2025R.G.N. 26122/2025ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso presentato daRinaldi Margherita, nata a Naro il 30/08/1941avverso la sentenza del 27 gennaio 2025 del Tribunale di Agrigentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità delricorso;lette le note di replica a firma del difensore della ricorrente;RITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 27 gennaio 2022 Il Tribunale di Agrigento in composizionemonocratica ha assolto (per quanto in questa sede rileva) Rinaldi Margherita dalreato di cui agli artt. 110 cod.pen e 181 d.lgs 42/2004 perché il fatto non sussiste,e dal reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 95, in relazione agli artt. 93 e 94 d.P.R.380/2001 ai sensi degli artt. 131-bis cod.pen. e 530 cod.proc.pen. riconoscendol'ipotesi del fatto di particolare tenuità.2. Rinaldi ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso concui, premessi e ripercorsi i fatti di causa e il percorso motivazionale del giudicante,denuncia ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod.proc.pen., inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, per omessa verifica, da parte del Tribunale, dellacircostanza che il manufatto (tettoia di mq 23.97 con copertura in perlinato esovrastante pannellatura avente effetto esteriore tipo coppi siciliani e adiacentepergolato di mq 31,78, con copertura in teli di colore bianco , opere, entrambe,realizzate con pilastri e travi in legno lamellare con altezza di m 2,80 circa al colpoe di m 2,40 circa alla gronda) ritenuto 'abuso minore' e realizzato in zona non adalto rischio sismico, peraltro già assentito e preventivamente dotato dicertificazione di assoluta non riconducenza a qualsivoglia ipotesi di rischiostrutturale-sismico o di pericolo alla incolumità delle persone, della concretaapplicabilità della norma in imputazione, .Ripercorre, dunque, le emergenze processuali relative alla riconducibilitàdell'abuso ad opere di rifacimento ad opere precedentemente assentite, ai titolirilasciati, alla necessità in concreto di deposito di progetto e calcoli al Genio Civilein ragione della tipologia dell'opera e dell'epoca di sua realizzazione.La proposta valutazione, in concreto, delle emergenze sinteticamente sopraindicate "avrebbe impedito l'applicazione della norma risocntrata, al pari delsuccessivo art. 94-bis, sì da escludere la responsabilità penale dato che nessunaautorizzazione preventiva avrebbe dovuto essere rilasciata dall'Ufficio a ciòespressamente preposto".CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.

Nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini,n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dalgiudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1,n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili che concernono la valutazionedegli elementi di prova, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova daparte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che sichiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi valutati dal giudice di meritoai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultatoincontestabilmente diverso da quello reale.2.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità proponendo censure che, conargomentazioni tutte fattuali, per quanto denuncino formalmente violazione dilegge, nella sostanza o ripropongono questioni giuridiche già ineccepibilmenterisolte dal provvedimento impugnato o sollecitano l'esercizio di nuoviapprezzamenti di merito.3. Risulta, peraltro, meramente contestativo, non confrontandosi con lasufficientemente articolata motivazione del giudice di merito, con cui non siconfronta.Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco,Rv. 277811 - 01;

Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01)hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione)sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessariacorrelazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato(fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, èdirettamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono stateesposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «nonpuò ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultanointrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile,come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, ocomunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 eSez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianzeconcernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti conil minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv.261094).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma il 6 novembre 2025Il PresidenteVito Di Nicola1,170 114,;44rtt....Depositata in Cancelleriaoggi. 23 MAR. 2026'IL CANCELLIERE ESPERTODott.ssa lisabetta r .abitoP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma il 6 novembre 2025Il PresidenteVito Di Nicola1,170 114,;44rtt....Depositata in Cancelleriaoggi. 23 MAR. 2026'IL CANCELLIERE ESPERTODott.ssa lisabetta r .abito