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Sentenza — n. 10800/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10800/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10800/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso diFortunato Riccardo, nato ad Andria il 10/08/1972, avverso la sentenzain data 06/02/2025 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 10800/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente eccepisce la violazione di legge perché era stato riportato in sentenza un capo d’imputazione errato (primo motivo), il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità (secondo motivo), il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (terzo motivo), il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (quarto motivo).

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena commisurazione della pena per stupefacenti attenuazione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti aggravamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
309 del 1990 e l’art. 131-bis cod. pen., Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso diFortunato Riccardo, nato ad Andria il 10/08/1972, avverso la sentenzain data 06/02/2025 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Consentenza in data 6 febbraio 2025 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 2 novembre 2021 del Tribunale di Trani che ha condannato Riccardo Fortunato alle pene di legge per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge perché era stato riportato in sentenza un capo d’imputazione errato (primo motivo), il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità (secondo motivo), il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (terzo motivo), il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (quarto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per errata indicazione del capo di imputazione, è inconsistente. L’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sanziona la sola mancanza o incompletezza del dispositivo della sentenza ovvero la mancanza della sottoscrizione del giudice, ma non sanziona l’errata indicazione del capo d’imputazione che, nella specie, è dipesa da un evidente errore materiale nella collazione della sentenza(in termini, Sez. 3, n. 28675 del 24/09/2020, R., Rv. 279968 – 01).

Né d’altra parte vi è stata lesione del diritto di difesa, dal momento che l’imputato si è difeso sul fatto correttamente ascrittogli. Il secondo motivo, inerente all’accertamento di responsabilità, è fattuale e rivalutativo. Il ricorrente ha insistito sull’uso personale dello stupefacente, ma i Giudici di merito hanno accertato, invece, che consegnava la droga a domicilio, che aveva due cellulari di cui non aveva offerto una credibile giustificazione, che la droga era già suddivisa in dosi, che aveva la somma di 120 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, che disponeva di materiali atti al confezionamento e alla vendita delle singole dosi, che era a lui riconducibile anche lo stupefacente rinvenuto nei locali dell’esercizio commerciale di via Abate Gimma n.

19. La motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria ed esula dal controllo di legittimità. Il terzo motivo, attinente al diniego della causa di proscioglimento di cui all’art. 131- bis cod. pen., non si confronta con la sentenza impugnata secondo cui proprio l’organizzazione della cessione dello stupefacente a domicilio è indicativa di una maggiore intensità del dolo e impedisce di ritenere la lieve offensività della condotta (in termini, sulla differenza di presupposti tra l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e l’art. 131-bis cod. pen., Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572 - 01).

Va ricordato cheil giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678). Il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è generico. La pena irrogata di anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 3.111,00 di multa è inferiore al medio edittale per cui l’obbligo motivazionale è sufficientemente assolto con l’utilizzo delle espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento" (tra le più recenti, Sez. 3, n