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Sentenza — n. 10293/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10293/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10293/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale del riesame di Fermo, con ordinanza del 10 settembre 2025, ha rigettato l'istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Sasha Rosettani, indagato per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 DPR 309/90 (per aver detenuto 1,1 Kg di cocaina destinata all'attività di spaccio), avverso il decreto di sequestro preventivo del 9.8.2025 con cui il GIP del Tribunale di Fermo aveva disposto, ai sensi degli artt. 240 cod. pen., 321 comma 2 cod. proc. pen. e 85 DPR 309/0 nonché art. 85 bis DPR 309/90, il sequestro della somma di denaro pari ad oltre quattromila euro (3750 + 800). Il Tribunale del riesame, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto sussistenti solo i presupposti dell'art. 85 bis DPR 309/90.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, artt. 240 cod. pen, art. 240 bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 125, comma 3 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10293/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo la difesa manca una rigorosa motivazione in relazione alla ritenuta inverosimiglianza che le somme di denaro rinvenute possano derivare dall'attività lavorativa dell'indagato. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto il Tribunale di Fermo ha fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 240 bis cod. pen.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi confisca dei proventi di reato flussi finanziari illeciti procedura per sottrazione d'imposta reddito eccedente reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Il Tribunale del riesame di Fermo, con ordinanza del 10 settembre 2025, ha rigettato l'istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
artt. 240 cod. pen
pen., 73 comma 1 DPR 309/90 (per aver detenuto 1,1 Kg di cocaina destinata all'attività di spaccio), avverso il decreto di sequestro preventivo del 9.8.2025 con cui il GIP del Tribunale di Fermo aveva disposto, ai sensi degli artt. 240 cod. pen., 321 comma 2 cod.
art. 240 bis cod. pen
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto il Tribunale di Fermo ha fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 240 bis cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
e) dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen
Dunque, allorquando, come nella specie, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma 3 cod.
art. 616 cod. proc. pen
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da; Rosettani Sasha nato a San Severino Marche il 22/09/2003 avverso l'ordinanza del 10/09/2025 del Tribunale del riesame di Fermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Fermo, con ordinanza del 10 settembre 2025, ha rigettato l'istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Sasha Rosettani, indagato per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 DPR 309/90 (per aver detenuto 1,1 Kg di cocaina destinata all'attività di spaccio), avverso il decreto di sequestro preventivo del 9.8.2025 con cui il GIP del Tribunale di Fermo aveva disposto, ai sensi degli artt. 240 cod. pen., 321 comma 2 cod. proc. pen. e 85 DPR 309/0 nonché art. 85 bis DPR 309/90, il sequestro della somma di denaro pari ad oltre quattromila euro (3750 + 800). Il Tribunale del riesame, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto sussistenti solo i presupposti dell'art. 85 bis DPR 309/90.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Fermo, Sasha Rosettani, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge. In particolare, la difesa osserva che il Tribunale di Fermo, da un lato, esclude che il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'indagato possa considerarsi profitto del reato e dall'altro ammette la diversa confisca di cui all'art. 240 bis cod.. pen., sulla base di una sproporzione reddituale rispetto ad una somma di denaro che non sarebbe, tuttavia, provento dell'attività di cessione di stupefacenti.

La difesa precisa di aver prodotto documentazione per giustificare la provenienza delle somme di denaro, rinvenute nella disponibilità del Rosettani, e in particolare: lista di movimenti da cui si evince che sono stati effettuati una serie di prelievi, nei mesi e nelle settimane antecedenti il sequestro operato in via d'urgenza, nonchè diversi bonifici dal padre dell'indagato a titolo di mantenimento; visura camerale e fatture relative all'attività lavorativa svolta da Sasha Rosettani. La difesa sottolinea che sono entrate nel conto corrente dell'indagato dal 13 gennaio 2025 sino all'8 agosto 2025 somme di denaro pari ad euro 8.135,00, mentre il Rosettani ha prelevato somme per euro 6.670,00 soprattutto nei mesi di giugno e luglio 2025.

Secondo la difesa manca una rigorosa motivazione in relazione alla ritenuta inverosimiglianza che le somme di denaro rinvenute possano derivare dall'attività lavorativa dell'indagato. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto il Tribunale di Fermo ha fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 240 bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto è manifestamente infondato.

1. Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.

e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, allorquando, come nella specie, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez U, n. 25932 cit; sez. 4 n. 23520 del 4/6/2020).

2. Nel caso in esame, la difesa, pur contestando la sussistenza dei presupposti della confisca allargata, sostanzialmente deduce un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione prodotta dalla difesa. In relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. cit., ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

La confisca prevista dall'art. 240 bis cod. pen. ha dunque struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Prescindendo, quindi, dall'esistenza di un nesso eziologico tra beni e singolo episodio criminoso, il legislatore ha fissato una presunzione in base alla quale possono considerarsi di provenienza illecita tutti i beni nella disponibilità di un soggetto condannato per uno dei reati indicati dall'art. 240 bis cod. pen. in valore sproporzionato al suo reddito o alla sua attività economica.

3. Il Tribunale del riesame, con motivazione che non può essere sindacata in questa sede, ha ritenuto che la somma rinvenuta e sequestrata risulti eccessivamente elevata rispetto alle condizioni patrimoniali e reddituali dell'indagato. Il Tribunale ha esaminato e valutato la documentazione prodotta dalla difesa, sottolineando come dall'analisi dell'estratto dei movimenti sul conto corrente emerge che l'indagato non è economicamente autosufficiente, dovendo ricorrere a continui apporti di denaro da parte del padre per il mantenimento. I giudici hanno poi evidenziato che non si rilevano prelevamenti in contanti compatibili con un accumulo di denaro di oltre 4.000 euro e che l'unico prelievo consistente risale al mese di marzo, in un periodo di molto antecedente ai fatti contestati.

Si sottolinea ancora che le due fatture prodotte non consentono di ritenere dimostrata la sussistenza di un adeguato reddito da lavoro e che anche le modalità di conservazione del denaro, unitamente alla sostanza stupefacente e agli strumenti per il suo confezionamento, rafforza la presunzione della provenienza illecita della suddetta somma di denaro. A fronte di tale articolata motivazione, la difesa sollecita una rivalutazione della documentazione prodotta dalla difesa, inammissibile in questa sede.

4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso