Cassation court dismisses appeal against second-instance conviction for possession of weapons at a football match due to insufficient evidence of ownership.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for possession of weapons at a football stadium. The appellant argued that the first-instance acquittal was overturned without sufficient reasoning regarding his lack of ownership over the seized metal bars and smoke bombs found in a car he was merely a passenger in. The court rejected these claims, noting that the second-instance judges correctly established joint availability of the contraband based on the group's behavior and the passenger's role in the vehicle's evasion of police, thereby satisfying the legal requirements for conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6-ter n. 401/1989; Art. 133 cod. pen.: The appellate court's reversal of an acquittal is valid if it logically connects the defendant's presence and availability of contraband to the crime, even without proving specific ownership, and sentencing discretion is not reviewable if supported by adequate reasoning on aggravating factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Spina Angelo, nato a Bari il 25/12/1991 avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 26/09/2024, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza assolutoria (con la formu "per non aver commesso il fatto") emessa in data 5.2.2021 dal Tribunale di Bari all'esito di giudizio abbr viato, dichiarava Spina / Angelo responsabile del reato di cui all'art. 6-ter I n. 401 perché, nelle immediate vicinanze dello stadio comunale, ove si disputava l'incontro di calcio della Lega Dilettanti, Bitonto vs Taranto, veniva trovato in possesso di spranghe metalliche della lunghezza di 80 cm circa nonchè di candele fumogene. In Bitonto il 30.01.2019 - lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Spina Angelo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 6- ter 1.'401/1989 e correlato vizio di motivazione. Argomenta che il Tribunale aveva assolto il ricorrente dal reato di cui all'art. 6-ter Lv401/1989 e che il giudice di appello, avendo ribaltato l'esito assolutorio, aveva l'onere di una motivazione cd rafforzata e, cioè, di dimostrare l'insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti contenuti nella sentenza di primo grado, con rigorosa analisi seguita da completa e convincente motivazione; la Corte di appello, accogliendo l'orientamento di legittimità secondo cui integra il reato di cui all'art. 6 1,"401/1989 la mera disponibilità di oggetti atti ad offendere, aveva riferito all'imputato la detenzione delle spranghe e dei fumogeni trovati a bordo dell'autovettura condotta dal Fanelli, senza considerare che egli era un mero passeggero e non vi era prova che il materiale fosse di sua proprietà o in uso allo stesso.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen. in ordine alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Argomenta che la pena irrogata era sensibilmente superiore al minimo edittale e che la Corte di appello non aveva motivato in ordine ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 cod.pen; inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche non era supportato da adeguata motivazione che ne chiarisse le ragioni. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale la motivazione della sentenza di appello riformatrice della pronuncia di primo grado si caratterizza per un obbligo giustificativo ulteriore, rispetto a quello generale della non manifesta illogicità e non contraddittorietà, enucleabile dal testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Le diverse pronunce sul tema fanno ricorso alla locuzione "motivazione rafforzata", che denota il più intenso obbligo di diligenza richiesto al giudice di secondo grado, che deve farsi carico di confutare, specificamente, i principali argomenti addotti dal primo giudice, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza od incoerenza (Sez.
U. 12.7.2005, n. 33748, Marinino, Rv. 231679; cfr. Sez. feriale, n. 53562 dell'11/09/2014, Lembo, Rv. 261541; Sez. 5 n. 35762 del 05/05/2008, Aleksì, Rv. 241169). Il giudice di appello, quindi, non può limitarsi ad una motivazione,- pur conforme ai canoni della logica e dell'intrinseca coerenza - che dia plausibile giustificazione dell'alternativa lettura delle emergenze processuali, ma deve anche, 2..ex,d43 spiegare perché non possano essere condivisi gli argomenti addotti in prime wiMjwi Sr a sostegno della pronuncia assolutoria (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Rv. 251066;
Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, dep 2013, Rv.254725; Sez.5, n.54300 del 14/09/2017, Rv.272082, con riferimento all'impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili.). Nel caso di specie la Corte territoriale, nel ribaltare la decisione del Giudice di primo grado, rivalutando le risultanze processuali emergenti dal verbale di arresto, si è compiutamente diffusa, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, nella confutazione delle argomentazioni svolte dal Tribunale, esponendo in maniera puntuale le ragioni delle difformi conclusioni assunte, Innanzitutto, ha evidenziato come le argomentazioni del primo Giudice fossero errate in diritto, perché non conformi al consolidato principio di diritto, secondo cui, in tema di divieto di accedere a manifestazioni sportive, disposto dal Questore ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il possesso di bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere, che integra il reato previsto dall'art. 6-ter della medesima legge, potendo giustificare l'adozione del provvedimento, dev'essere inteso non come titolarità individuale, ma come mera disponibilità di tali strumenti (Sez.3, n. 46981 del 24/05/2018, Rv.273957 - 01).
Ha, quindi, compiutamente valutato il quadro probatorio, esaminando anche elementi non valutati dal primo giudice e concludendo nel senso che le complessive risultanze istruttorie comprovavano la disponibilità da parte dello Spina del materiale sequestrato e di cui all'imputazione.In particolare, i Giudici di appello, hanno rimarcato che l'imputato (ed il coimputato Fanelli, giudicato separatamente), faceva parte del gruppo di giovani che, travisati con cappucci e scaldacollo e muniti di spranghe metalliche della lunghezza di circa 80 cm, erano stati intercettati dalle forze dell'ordine, nei pressi dello stadio comunale di Bitonto, nel corso di un'operazione di polizia diretta a prevenire una "vendetta di tifosi baresi", e si erano dati immediatamente alla fuga.
L'imputato era stato, poi, fermato a bordo dell'autovettura condotta dal Fanelli, nella quale venivano sequestrati le spranghe ed i fumogeni di cui all'imputazione, e si era dato alla fuga, dopo che l'autovettura aveva effettuato una manovra di elusione dei controlli. Dette circostanze di fatto, non considerate dal giudice di primo grado, sono state ritenute idonee dai Giudici di appello a collegare la detenzione delle spranghe metalliche e delle candele fumogene ad una finalità comune dello Spina e del conducente dell'autovettura, nella quale il predetto viaggiava quale passeggero.
La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto integrato il reato contestato, richiamando correttamente il principio di diritto suesposto, e dando atto, che, come emergente dal contenuto del verbale di sequestro, non rilevava la proprietà di quanto sequestrato ma la circostanza che gli occupanti dell'auto fermata dalle forze dell'ordine, nel contesto summenzionato, avessero entrambi l'effettiva disponibilità del materiale sequestrato (di fatto collocatoVsul sedile posteriore dell'autovettura).
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze attenuati generiche, con argomentazioni congrue e prive di vizi di logici, richiamando quali elementi ostativi i gravi precedenti penali dell'imputato (uno dei quali specifico), le modalità dell'azione, l'intensità del dolo e la gravità della condotta. Tali elementi sono stati ritenuti idonei anche a giustificare l'entità della pena, sensibilmente superiore al minimo edittale. va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.
A fronte di tale adeguato percorso argomentativo, le doglianze proposte, peraltro anche genericamente formulate, risultano manifestamente infondate.
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe