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Sentenza — n. 10086/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10086/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10086/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Luca Ramacci - Presidente - Sent.n.sez.443/2026 Stefano Corbetta CC – 25/02/2026 Enrico Mengoni R.G.N. 40466/2025 Ubalda Macrì -Relatore - Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di Maruca Marco, nato a Roma il 18/11/1989, avverso l’ordinanza in data 15/10/2025 del Tribunale del riesame di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l’avv. Gaetano Galluccio Mezio, che si è riportato all’atto di rinuncia al ricorso

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10086/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con ordinanza in data 15 ottobre 2025 il Tribunale del riesame di Roma, decidendo in seguito di rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 32058 del 2025, ha confermato l’ordinanza in data 10 marzo 2025 del G.i.p. del Tribunale di Roma che ha applicato a Marco Maruca la misura della custodia cautelare in carcere.

Parole chiave

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divieto di doppia punibilità pericolo di reiterazione riesame dell'entità pena riesame della carcerazione preventiva procedura di revisione penale criminalità persistente
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Luca Ramacci - Presidente - Sent.n.sez.443/2026 Stefano Corbetta CC – 25/02/2026 Enrico Mengoni R.G.N. 40466/2025 Ubalda Macrì -Relatore - Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di Maruca Marco, nato a Roma il 18/11/1989, avverso l’ordinanza in data 15/10/2025 del Tribunale del riesame di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l’avv. Gaetano Galluccio Mezio, che si è riportato all’atto di rinuncia al ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 15 ottobre 2025 il Tribunale del riesame di Roma, decidendo in seguito di rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 32058 del 2025, ha confermato l’ordinanza in data 10 marzo 2025 del G.i.p. del Tribunale di Roma che ha applicato a Marco Maruca la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Il ricorrente eccepisce la violazione del ne bis in idem (primo motivo) e il vizio di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura di massimo rigore (secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con atto proveniente dal difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Considerato che la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10086/2026 Roma, lì, 16/03/2026 rinuncia non è stata giustificata ma ha comunque assolto una funzione deflattiva, si ritiene che il ricorrente, oltre alle spese processuali, versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 500,00, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 25 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì Luca Ramacci