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Sentenza — n. 10085/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10085/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10085/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi di Cucchiarale Matteo, nato a Cerignola il 20/02/1992, Cucchiarale Antonio, nato a Cerignola il 01/03/1958, Dachille Vincenzo, nato a Cerignola il 24/08/1989, Farrusi Nicola, nato a Cerignola il 23/02/1986, avverso la sentenza in data 08/04/2025 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dei Cucchiarale e di Dachille e l’inammissibilità del ricorso di Farrusi; letta per Dachille la memoria dell’avv. Giancarlo Frino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10085/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Per Dachille, a queste stesse ragioni si unisce la considerazione della sua proclività a delinquere, documentata sia dai precedenti penali sia dall’intercettazione progressivo 271, rit. 124/20 del 3//2020 in cui comunicava a Cucchiarale che, appena tornato libero, avrebbe ripreso a rubare. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi dei Cucchiarale e di Dachille debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Parole chiave

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documenti mancanti nullità procedurale difetto di legittimazione del ministero pubblico lacune probatorie mancata prova di parzialità accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi dei Cucchiarale e di Dachille debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi di Cucchiarale Matteo, nato a Cerignola il 20/02/1992, Cucchiarale Antonio, nato a Cerignola il 01/03/1958, Dachille Vincenzo, nato a Cerignola il 24/08/1989, Farrusi Nicola, nato a Cerignola il 23/02/1986, avverso la sentenza in data 08/04/2025 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dei Cucchiarale e di Dachille e l’inammissibilità del ricorso di Farrusi; letta per Dachille la memoria dell’avv. Giancarlo Frino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Consentenza in data 8 aprile 2025 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza in data 3giugno 2024 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, ha ridotto la pena inflitta a Matteo Cucchiarale e a Nicola Farrusi e ha confermato la condanna per Antonio Cucchiarale e Vincenzo Dachille. 2.Matteo e Antonio Cucchiarale nonché Vincenzo Dachille eccepiscono con separati ricorsi la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nicola Farrusi eccepisce invece la violazione di legge perché la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il concordato della pena in appello per mancanza di procura speciale che invece era agli atti. La difesa di Dachille presenta una memoria in cui si limita a chiedere l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso di Nicola Farrusi è fondato. Risulta agli atti che il difensore, Antonella Basanisi, era provvista di procura speciale per proporre il concordato in appello. Pertanto, la decisione di inammissibilità dell’istanza, in assenza di un requisito di legge, va annullata senza rinvio con trasmissione alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso. Sono manifestamente infondati, invece, gli altri ricorsi. Per i Cucchiarale, la Corte di appello ha evidenziato che non avevano mostrato segni di resipiscenza e che avevano rinunciato a dei motivi già infondati.

Per Dachille, a queste stesse ragioni si unisce la considerazione della sua proclività a delinquere, documentata sia dai precedenti penali sia dall’intercettazione progressivo 271, rit. 124/20 del 3//2020 in cui comunicava a Cucchiarale che, appena tornato libero, avrebbe ripreso a rubare. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi dei Cucchiarale e di Dachille debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Farrusi N icola ed ord i na la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso.

Dichiara inammissibili i ricorsi di CucchiaraleMatteo, Cucchiarale A ntonio e D achille V incenzo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas