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Sentenza — n. 9923/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls traffic suspension sentence due to lack of reasoning on statutory reduction and missing factors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9923/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the lower tribunal's order suspending the driver's license for two years, ruling it legally flawed. The defendant argued the judge failed to apply statutory reduction rules and ignored specific aggravating factors like the victim's health and work permit requests. The court held that the decision lacked reasoning on all required statutory elements for determining the suspension duration.

Regesto Legislator

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Art. 218 comma 2 Codice della Strada; Art. 222 comma 2-bis Codice della Strada: A judicial decision imposing an administrative license suspension must explicitly address all statutory factors for duration and apply mandatory reduction rules when applicable; failure to do so renders the decision void.

Parole chiave

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administrative license suspension statutory reduction rules lack of reasoning traffic offense sentencing Cassation annulment guida nonostante revoca della patente infrazione privilegiata sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 218 comma 2 Codice della Strada
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 218 comma 2 rdel Codice della Strada e vizio di motivazione.
Art. 222 comma 2-bis Codice della Strada
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 222/comma 2-bis1del Codice della Strada.
Art. 444 cod.proc.pen.
04815/2025 di questa Corte, applicava a Sodo Diego la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due in luogo della revoca della patente di guida inflitta con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. n.
art. 444 cod.proc.pen
04815/2025 di questa Corte, applicava a Sodo Diego la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due in luogo della revoca della patente di guida inflitta con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 589-bis cod.pen
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al settimo comma dell'art. 589-bis cod.pen.
art. 121 cod.proc.pen
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla memoria ex art. 121 cod.proc.pen.
art. 133 cod. proc. pen
strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020
Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017
Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv.271661 - 01).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sodo Diego, nato a Napoli il 30/07/1951 avverso l'ordinanza del 17/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per l'imputato la memoria difensiva dell'avv. Enrico Guidone, che ha concluso riportandosi ai motivi di gravame e chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/09/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 04815/2025 di questa Corte, applicava a Sodo Diego la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due in luogo della revoca della patente di guida inflitta con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. n. 1794/24 emessa in data 09/10/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Sodo Diego, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 222/comma 2-bis1del Codice della Strada. Lamenta che il Giudice, nel determinare la natura e la durata della sanzione accessoria da irrogare all'imputato non aveva rispettato il disposto dell'art. 222, comma 2-bis 1 del Codice della Strada, che prevede nel caso di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen. la diminuzione della sanzione amministrativa accessoria "fino a un terzo".

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 218 comma 2 rdel Codice della Strada e vizio di motivazione. Lamenta che il Giudice, nel determinare la durata della sanzione accessoria irrogata non aveva valutato tutti gli elementi di diritto indicati dall'art. all'art. 213 comma 2 del Codice della Strada (entità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare), essendosi limitato, in maniera assertiva, al richiamare la "gravità della condotta tenuta dal prevenutd .

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al settimo comma dell'art. 589-bis cod.pen. Lamenta che il Giudice, pur avendo riconosciuto che la persona offesa era in condizioni di minorata salute psichica ed aveva attraversato sulle strisce pedonali in presenza del semaforo rosso, non ne aveva tenuto conto ai fini della dosimetria della sanzione accessoria irrogata. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla memoria ex art. 121 cod.proc.pen. depositata in data 9/9/2025. Lamenta che il giudice, nonostante espressa richiesta da parte della difesa dell'imputato, non aveva motivato in ordine alla richiesta di concessione di un permesso di guida per determinate fasce orarie determinata da esigenze lavorative.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

2. Il provvedimento del Tribunale, emesso in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 04815/2025 della Quarta Sezione della Corte di Cassazione, è affetto da plurime carenze motivazionali.

3. Il Giudice del rinvio ha irrogato la sanzione all'art. 218 comma 2 del Codice • della Strada, omettendo di argomentare, quanto alla durata della stessa, in ordine a tutti gli elementi indicati dall'art. all'art. 218 1comma 2.del Codice della Strada (entità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare). Va ricordato che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (Sez.4, n. 4740 del 18/11/2020,dep.08/02/2021, Rv.280393 — 01;

Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv.271661 - 01). Ha, inoltre, omesso di argomentare in ordine alla richiesta da parte della difesa dell'imputato di concessione di un permesso di guida per determinate fasce orarie determinata da esigenze lavorative. Non ha, infine, tenuto conto del disposto dell'art. 222 comma2-bis/del Codice della Strada, che prevede nel caso di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen. la diminuzione della sanzione amministrativa accessoria "fino a un terzo", nulla disponendo ed argomentando in merito. 4.Le carenze motivazionali rilevate viziano il provvedimento impugnato e ne impongono l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribu