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Sentenza — n. 9855/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9855/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9855/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, con la quale Mario Sucameli era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di un anno, mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, ha dichiarato l'imputato non punibile per essere il fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e confermato nel resto la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 131-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 9855/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello, a seguito di gravame proposto dall'imputato, richiamata la decisione delle Sezioni Unite n. 12348 del 2020 in tema di coltivazione di stupefacenti, ha ritenuto di riconoscere all'appellante la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen. avendo riguardo alla condotta del Sucameli risultata priva di connotati di "professionalità", al numero delle piante che, per quanto di rilevanti dimensioni, era abbastanza modesto, all'assenza di strumenti finalizzati alla coltivazione (ad esempio impianti di irrigazione o fertilizzali), alla modesta capacità produttiva della coltivazione e all'insussistenza del requisito ostativo dell'abitualità, non rinvenendosi a carico dell'imputato precedenti specifici.

Parole chiave

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inutilizzabilità delle prove illecite distruzione delle colture reato di poca entità falsificazione dei pesi e delle misure peculio pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
309 alla pena di un anno, mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, ha dichiarato l'imputato non punibile per essere il fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. proc. pen
12348 del 2020 in tema di coltivazione di stupefacenti, ha ritenuto di riconoscere all'appellante la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di: Sucameli Mario, nata a Palermo il 12/09/1992 avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistìni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. Giuseppe Caltanissetta, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di rigettarlo,

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, con la quale Mario Sucameli era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di un anno, mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, ha dichiarato l'imputato non punibile per essere il fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e confermato nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo lamentando ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Deduce il ricorrente che nella motivazione di primo grado si era rilevato che le piante rinvenute nelle aiuole adiacenti all'abitazione dell'imputato e a quella dei suoi genitori risultavano di "grosse dimensioni"; che nell'abitazione del Sucameli era stato rinvenuto un bilancino di precisione, insieme al barattolo contenente altra sostanza del tipo marijuana e alla somma di denaro indicata nell'imputazione; che secondo il Giudice dell'udienza preliminare tale ultima disponibilità consentiva di riferire il possesso dello stupefacente all'attività dell'imputato finalizzata allo spaccio tanto più che risultava inattendibile la prova testimoniale con la quale si era inteso ricondurre la somma a una donazione; che le analisi sulla sostanza in sequestro avevano accertato che dalle sole piante era possibile ricavare 221,24 dosi medie singole; che la Corte di appello nel riconoscere la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ha semplicemente escluso la "professionalità" della condotta soffermandosi sulla sola coltivazione che ha definito come "domestica" e, seppur potenzialmente idonea a una produzione continuativa, di modesta entità,stante il dato ponderale della sostanza in sequestro; che la motivazione della sentenza si è sottratta all'obbligo del ragionato apprezzamento delle peculiarità del caso, da rappresentare necessariamente attraverso il confronto con le informazioni al riguardo valorizzate in senso contrario in primo grado, imponendosi, nel caso di riforma in appello in senso assolutorio della decisione di condanna, una motivazione puntuale e adeguata che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (Sez.

U, n. 14800 del 21/1272017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 — 01) e che da ciò deriva la mancanza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello che ne giustifica l'annullamento

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Sucameli in esito al giudizio di primo grado è stato ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere coltivato n. 5 piante di marijuana di grosse dimensioni e avere detenuto 14 grammi della stessa sostanza presso la propria abitazione e relative pertinenze, e condannato alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, per quel che rileva per il presente giudizio, il Giudice per le indagini preliminari, valutati il numero e la natura delle piante, nonché l'esito dell'accertamento tecnico condotto sulla sostanza stupefacente, dal quale è emerso trattarsi di 221,24 dosi medie singole di marijuana (oltre ai 14 gr. già pronti all'uso), ha ritenuto che, in considerazione del numero esiguo delle piante, il fatto integrasse il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e che non potesse, però, riconoscersi, per gli ulteriori indici della condotta, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

La Corte di appello, a seguito di gravame proposto dall'imputato, richiamata la decisione delle Sezioni Unite n. 12348 del 2020 in tema di coltivazione di stupefacenti, ha ritenuto di riconoscere all'appellante la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen. avendo riguardo alla condotta del Sucameli risultata priva di connotati di "professionalità", al numero delle piante che, per quanto di rilevanti dimensioni, era abbastanza modesto, all'assenza di strumenti finalizzati alla coltivazione (ad esempio impianti di irrigazione o fertilizzali), alla modesta capacità produttiva della coltivazione e all'insussistenza del requisito ostativo dell'abitualità, non rinvenendosi a carico dell'imputato precedenti specifici.

Da quanto esposto emerge che la Corte territoriale, valutando complessivamente la vicenda, ha conclusivamente ritenuto che l'offesa fosse di particolare tenuità. Ciò posto, occorre ricordare che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti. Come correttamente evidenziato dal difensore dell'imputato, i profili di doglianza dedotti dal ricorrente risultano orientati a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali e, dunque, a richiedere l'esercizio di uno scrutinio improponibile in sede di legittimità.

Non risultano, in particolare, specificamente indicate carenze o illogicità del ragionamento operato della Corte territoriale in grado di dare corpo ai denunciati vizi.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dal Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile, senza condanna al pagamento delle spese trattandosi di parte pubbl