Sentenza — n. 9841/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 03/11/2025, il GIP del Tribunale di Catania applicava a Maria Pia Foti, su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 16.667,00 di multa, in relazione al reato di cui all’articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, articolo 240 cod. pen; Sentenza — n. 9841/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 16.667,00 di multa, in relazione al reato di cui all’articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE GIOVANNI LIBERATI Sent. n. sez. 497/2026 CC - 04/03/2026 - Relatore - GIOVANNI GIORGIANNI VALERIA BOVE SENTENZA Foti Maria Pia, nata a Reggio Calabria l’11/05/2002, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca «degli altri beni in sequestro», con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto.
1. Con sentenza del 03/11/2025, il GIP del Tribunale di Catania applicava a Maria Pia Foti, su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 16.667,00 di multa, in relazione al reato di cui all’articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.
2. Avverso tale sentenza l’imputata propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, in cui, con un unico motivo, lamenta violazione dell’articolo 240 cod. pen. e mancanza di motivazione in riferimento alla confisca degli «altri beni in sequestro», non contenuta nell’accordo tra le parti e del tutto priva di motivazione.
1. Il ricorso è fondato. 05/04/2017, S., Rv. 270324 – 01; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. 247085 - 01).
3. Nel caso di specie, la sentenza non solo non contiene alcuna motivazione in relazione alla disposta confisca (facoltativa) degli «altri beni in sequestro», ma neppure chiarisce in alcun modo quali essi siano, impedendo in radice la verifica della sussistenza sia del nesso di pertinenzialità con il reato sia delle finalità cautelari della misura.
5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei beni diversi dalla sostanza stupefacente e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania in