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Sentenza — n. 9455/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9455/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9455/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 27 ottobre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha applicato a Nicholas Bouchaib Lagalante la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificati il reato di cui al capo 1 (cessione a Lanza Luigi di grammi 4,10 di sostanza stupefacente del tipo MDMA e di grammi 0,65 di sostanza stupefacente del tipo marijuana; in Bari il 24/04/2018) ed il reato di cui al capo 2 (cessione a Schiraldi Cesare di grammi 99,72 di sostanza stupefacente del tipo hashish; in Bari il 02/05/2018).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9455/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333), ha affermato che, in tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art. 157, comma 7, cod. proc. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti. La Corte ha, inoltre, affermato che, qualora il giudice non rilevi l'intervenuta prescrizione ex art. 129 cod. proc. pen., l'errore può essere dedotto con ricorso per cassazione.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti riduzione della pena traffico qualificato di stupefacenti pene condizionali errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
La Corte ha, inoltre, affermato che, qualora il giudice non rilevi l'intervenuta prescrizione ex art. 129 cod. proc. pen., l'errore può essere dedotto con ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Lagalante Nicholas Bouchaib, nato a Bari l’11/07/1997, avverso la sentenza del 27/10/2023 del G.U.P. del Tribunale di Bari; udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Sabrina Passafiume, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 27 ottobre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha applicato a Nicholas Bouchaib Lagalante la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificati il reato di cui al capo 1 (cessione a Lanza Luigi di grammi 4,10 di sostanza stupefacente del tipo MDMA e di grammi 0,65 di sostanza stupefacente del tipo marijuana; in Bari il 24/04/2018) ed il reato di cui al capo 2 (cessione a Schiraldi Cesare di grammi 99,72 di sostanza stupefacente del tipo hashish; in Bari il 02/05/2018).

2. Avverso l’indicata sentenza, Nicholas Bouchaib Lagalante, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Luca Preziosa, propone ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 157 e 161 cod. pen. ed erronea applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, illegalità della pena. Deduce la difesa che al ricorrente venivano, da principio, contestati i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento a due episodi di cessione di sostanza stupefacente accertati in Bari, rispettivamente il 24/04/2018 e il 02/05/2018.

Entrambi i reati erano stati riqualificati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con la conseguenza che, essendo detto reato punito con una pena edittale massima pari ad anni cinque di reclusione, lo stesso si prescriverebbe in anni sei dalla data di commissione del fatto, tempo aumentato di un quarto, e, quindi, di un anno e mezzo, per un massimo di sette anni e sei mesi, con la conseguenza che il reato accertato il 24/04/2018 risulta estinto per prescrizione il 24/10/2025, sette anni e mezzo dopo la data dell’accertamento e prima che fosse emessa, in data 27/10/2025, la sentenza impugnata.

Sostiene, pertanto, il ricorrente che, essendo l’estinzione del reato materia sottratta alla disponibilità delle parti, il contenuto dell’accordo circa l’applicazione della pena richiesta resta valido solo con riferimento al capo 2 dell’imputazione, dovendo invece, in riferimento al capo 1, cedere il passo rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere che la richiesta di trattazione in pubblica udienza del procedimento avanzata dal difensore di fiducia del ricorrente non è accoglibile trattandosi di procedura camerale non partecipata.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333), ha affermato che, in tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art. 157, comma 7, cod. proc. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti. La Corte ha, inoltre, affermato che, qualora il giudice non rilevi l'intervenuta prescrizione ex art. 129 cod. proc. pen., l'errore può essere dedotto con ricorso per cassazione.

L'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha, tuttavia, inserito, nell'art.448 cod. proc. pen., il comma 2-bis, che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 2, n. 4727 dell’11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; più di recente, Sez. 4, n. 31242 del 22/06/2023, Kwasi, non mass.; Sez. 4, n. 20263 del 30/05/2023, Spada, non mass.) e, dunque, «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

In seguito a tale modifica normativa, dunque, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di patteggiamento, la maturata prescrizione del reato al momento della sentenza che omologa l'accordo raggiunto dalle parti non è deducibile in cassazione, in quanto non determina l'illegalità della pena ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma può essere rilevata dal giudice al quale è sottoposto l'accordo che non implica di per sé rinuncia alla prescrizione (Sez. 5, n. 26425 del 30/04/2019, Parigi, Rv. 276517; nello stesso senso, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;

Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 7027 del 23/01/2024, Mangano, non mass.). Ed anche le Sezioni Unite hanno confermato questa interpretazione, nello statuire che, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello, è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481), precisando, tuttavia, ai paragrafi 7 e 10.2 del considerato in diritto, come il principio di diritto enunciato per il concordato in appello non operi per la sentenza di patteggiamento, stante la specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.

3. In conclusione, sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, e, non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», tenuto conto delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe