Cassation appeal dismissed for lack of special power of attorney required for revision requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible without formalities due to a lack of specific power of attorney from the client. Although the defendant's trust lawyer argued that the lower court erred in rejecting evidence regarding the defendant's innocence, the court held that only the defendant themselves possesses the inherent right to request a revision of a final judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 3, cod. proc. pen.: A special power of attorney is a mandatory condition for a defense lawyer to file a revision request, as the right to challenge a final judgment belongs exclusively to the convicted person.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Leone Antonio, nato a Taviano il 30/08/1964 avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata rigettata la richiesta di revisione presentata nell'interesse di Antonio Leone nei confronti della sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 18 maggio 2023, irrevocabile il 16 ottobre 2023.
2. Avverso tale sentenza di rigetto ha proposto ricorso per cassazione Antonio Leone, a mezzo del difensore di fiducia.
3. Il ricorso si articola in un unico motivo con il quale il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della sentenza impugnata. Deduce, in particolare, che la Corte territoriale ha ritenuto l'inammissibilità della richiesta di acquisizione del materiale probatorio ulteriore e connesso all'annotazione n. prot. 01429293/2019 della Guardia di Finanza di La Spezia, che tale annotazione era stata acquisita dal GIP presso il Tribunale di Milano che con sentenza del 27 settembre 2024 ha assolto il Leone dal delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn.
1) e 2), e 223, comma 2, n. 2, del R.D. 267 del 1942 relativo alla società Ciemnne Group S.r.l.; che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'acquisizione della documentazione con la quale si intendeva dare maggiormente forza alla necessità di valutare l'insussistenza del ruolo di amministratore attribuita al Leone con la sentenza della Corte di appello di Milano del 18 maggio 2023; che tale ruolo è stato smentito dal Giudice per le indagini preliminari che ha assolto il Leone dall'imputazione di bancarotta della suindicata società; che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che nella fase rescindente del giudizio di revisione è richiesta una deliberazione sommaria ma "non superficiale" degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza; che le prove proposte appaiono non solo non superficiali ma persuasive dell'innocenza del Leone e prive di elementi di incongruenza e che la sentenza della Corte di appello di Milano è stata emessa senza la disponibilità della suindicata annotazione della Guardia di Finanza di La Spezia.
Deduce, inoltre, che la deposizione della testimone Boselli e il possesso dell'autovettura Fiat 500 Abarth da parte del Leone hanno valenza indiziaria di rango inferiore rispetto alla più volte menzionata annotazione; che l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto solo sulla base del veicolo appare illogica ben potendo essere disancorata da rapporti del Leone con la Ciemme Group S.r.l.; che la Corte di appello di Brescia non ha considerato che la Boselli è dipendente di altra e diversa società che ha sede legale nel medesimo ufficio ove ha sede la Ciemme Group S.r.l.,' che anche per questo il Leone al momento dell'accesso della Guardia di Finanza ha dato la disponibilità ad accompagnare i militari durante l'ispezione giacché lo stesso non aveva nulla da temere non essendo interessato alla Ciemme Group S.r.l.; che è superficiale la deduzione formulata dalla Corte di appello di Brescia con la quale si giudica come irrilevante l'archiviazione della posizione di Leone in riferimento alla denuncia proposta dall'amministratore ex lege della Ciemme Group S.r.l.; che la Corte territoriale non considera, colpevolmente, come tale denuncia abbia avuto il fine strumentale di dirottare sul Leone le responsabilità dell'Olivieri e che anche il suindicato assunto non appare idoneo a superare il responso assolutorio della sentenza emessa il 27 settembre 2024 nel giudizio abbreviato avanti il GIP di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., per difetto di legittimazione del difensore a proporre l'istanza di revisione.
2. Il ricorso è stato presentato dall'Avv. Agostino Scialla, nella dichiarata qualità di difensore di fiducia e procuratore speciale di Antonio Leone. Al ricorso non risulta però allegata procura speciale di Antonio Leone per la proposizione dello stesso. In atti risulta solo atto di nomina del difensore e conferimento di procura speciale da parte del Leone "per la proposizione della domanda di revisione". Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avente a oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un'istanza volta a ottenere la revisione di un precedente giudicato è condizione di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale ad hoc.
Con orientamento interpretativo, cui si ritiene di dare continuità, questa Corte ha ritenuto che «il principio de quo è ricavabile dal tenore testuale dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale si prevede che abbia ex se la legittimazione a promuovere la impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali solo il "il difensore dell'imputato" e non anche, come si verifica nel caso della revisione, il difensore di colui il quale sia stato già condannato» (Sez. 3, n. 18016 dell'8/01/2019, Morejon, Rv. 276080).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr