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Sentenza — n. 9077/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9077/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9077/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è manifestamente infondato. Con il primo motivo il ricorrente, incontestata la partecipazione all’associazione, ha posto il problema del suo ruolo come organizzatore, nonostante la mancanza di controllo delle risorse finanziarie del sodalizio. Si tratta di una censura inammissibile, perché nuova, come si desume dal riassunto dei motivi a pag. 12 e dalle considerazioni svolte a pag. 24 dell’ordinanza, punti non aggrediti in ricorso;generica, siccome il ricorrente non si è confrontato con la parte di decisione relativa al suo ruolo di spicco nell’ambito del sodalizio alla cui espansione ha contribuito con la predisposizione di nuove alleanze con altre consorterie (si veda in termini, Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, Li Vigni, Rv. 287296 – 01); e, soprattutto, formulata in difetto di interesse a impugnare, atteso che la partecipazione al sodalizio può comunque giustificare la misura di massimo rigore.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9077/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo, con particolare riferimento al ruolo di organizzatore, (primo motivo), all’aggravante della transnazionalità (secondo motivo), dell’agevolazione mafiosa (terzo motivo), delle esigenze cautelari (quarto motivo), dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. b, cod. proc. pen. (quinto motivo). Nella memoria risponde alla requisitoria del Procuratore generale e ribadisce le sue difese.

Parole chiave

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riciclaggio di denaro aggravato allegazioni di persecuzione contraddittorie criminalità persistente precedenti penali rilevanti prova del rischio persecuzione traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

me di Milano, udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell’avv. Alfonso Trapuzzano, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Conordinanza in data 15 lugli o 202 5 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l’ordinanza in data 3 giugno 2025 del G.i.p. del Tribunale di Milano che ha applicato a Vincenzo Perillo la misura della custodia cautelare in carcere come promotore di un sodalizio finalizzato alla commissione di reati tributari, di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di danaro con l’aggravante della transnazionalità e dell’agevolazione mafiosa.

2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo, con particolare riferimento al ruolo di organizzatore, (primo motivo), all’aggravante della transnazionalità (secondo motivo), dell’agevolazione mafiosa (terzo motivo), delle esigenze cautelari (quarto motivo), dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. b, cod. proc. pen. (quinto motivo). Nella memoria risponde alla requisitoria del Procuratore generale e ribadisce le sue difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con il primo motivo il ricorrente, incontestata la partecipazione all’associazione, ha posto il problema del suo ruolo come organizzatore, nonostante la mancanza di controllo delle risorse finanziarie del sodalizio. Si tratta di una censura inammissibile, perché nuova, come si desume dal riassunto dei motivi a pag. 12 e dalle considerazioni svolte a pag. 24 dell’ordinanza, punti non aggrediti in ricorso;generica, siccome il ricorrente non si è confrontato con la parte di decisione relativa al suo ruolo di spicco nell’ambito del sodalizio alla cui espansione ha contribuito con la predisposizione di nuove alleanze con altre consorterie (si veda in termini, Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, Li Vigni, Rv. 287296 – 01); e, soprattutto, formulata in difetto di interesse a impugnare, atteso che la partecipazione al sodalizio può comunque giustificare la misura di massimo rigore.

Anche il secondo motivo relativo all’aggravante transnazionale è inammissibile perché nuovo, come si desume dalla precisazione del Tribunale a pag. 24 dell’ordinanza. In ogni caso, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, sono comunque soddisfatti i relativi requisiti, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbatista, Rv. 285702 – 02 e Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 – 02) , perché il Tribunale ha descritto la condotta dell'indagato come dedito anche a tenere i contatti con i componenti di altri gruppi che operano in una dimensione sovranazionale, in particolare quelli di cui al punto D e punto E (cfr. pag. 15 dell’ordinanza impugnata).

Il terzo motivo, inerente all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, è generico e non si confronta con l’ampia motivazione dell’ordinanza impugnata in merito al ruolo del sodalizio di “accrescimento patrimoniale e consolidamento del prestigio criminale del clan camorristico Di Lauro” (pag. 28 e seg.). Del pari generici sono il quarto e il quinto motivo sulle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha affrontato questi punti con motivazione esaustiva a pag. 30-32 dell’ordinanza, evidenziando, con particolare riferimento al pericolo di fuga, che il ricorrente aveva uno stabile radicamento negli Emirati Arabi Uniti (disponibilità patrimoniali, carta di credito e documento d’identità).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cas