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Ordinanza — n. 9076/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for rescission of final judgment due to lack of special power of attorney for defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9076/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal for rescission of a final judgment inadmissible because the defense counsel lacked a special power of attorney. Although the appellant argued that the execution order was null due to not being translated into his known language, the court focused on the procedural defect regarding the lawyer's authority. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 629-bis c.p.p.: An appeal for rescission of a final judgment is inadmissible if presented by a defense counsel without a special power of attorney, as this constitutes a lack of subjective standing.

Parole chiave

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rescission of final judgment special power of attorney defense counsel standing inadmissible appeal Code of Criminal Procedure ritardo ingiustificato dell'azione penale difetto di legittimazione dell'associazione restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
to la seguente ORDINANZA sul ricorso diIgwe Uzoma Leonard nato in Nigeria, il 06/07/1982, avverso l'ordinanza del 06/06/2025 della Corte d'appello di Perugia udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letto l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 629-bis cod. proc. pen.
Il ricorrente ha infatti nominato il difensore di fiducia dall’Ufficio matricola, ma non gli ha conferito i poteri propri della procura speciale a presentare l’istanza di rescissione del giudicato in violazione dell’art. 629-bis cod.
Art. 640 cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 13, comma 1, lett. a, Cost.
art. 629-bis cod. proc. pen
Il ricorrente ha infatti nominato il difensore di fiducia dall’Ufficio matricola, ma non gli ha conferito i poteri propri della procura speciale a presentare l’istanza di rescissione del giudicato in violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen.
art. 640 cod. proc. pen
pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480
in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480 – 01).
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Sez. Un., n. 11447 del 24/10/2024, Lacatus, Rv. 287693
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso diIgwe Uzoma Leonard nato in Nigeria, il 06/07/1982, avverso l'ordinanza del 06/06/2025 della Corte d'appello di Perugia udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letto l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 6giugno 2025 la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato formulata dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1649 del 16/07/2019 che lo ha condannato a 21 anni di reclusione per i reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per plurimi reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, decisione confermata dalla Corte di appello di Perugia con sentenza n. 649 del 28/05/2021, divenuta irrevocabile con sentenza della Quarta Sezione della Corte di cassazione n. 34596 del 13/07/2022.

2. Il ricorrente, premessa la tempestività del rimedio esperito in quanto il termine di trenta giorni decorre dalla nomina del difensore di fiducia, eccepisce la violazione di norme processuali perché l’ordine di esecuzione è nullo in quanto non tradotto in lingua a lui nota, ciò che non gli ha consentito di conoscere la sentenza a suo carico. Richiama in suo favore la sentenza delle Sezioni Unite n. 11447 del 24/10/2024, dep. 2025, Lacatus, Rv. 287693 –

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso, da definirsi de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile perché presentato dal difensore sprovvisto di procura speciale. Il ricorrente ha infatti nominato il difensore di fiducia dall’Ufficio matricola, ma non gli ha conferito i poteri propri della procura speciale a presentare l’istanza di rescissione del giudicato in violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. E’ pacifico in giurisprudenza che, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480 – 01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M