Criminal appeal dismissed for missing domicile selection; specific reference to prior selection suffices under transitional rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Nicola Leonardi against a lower court decision rejecting his appeal due to a missing domicile selection. Leonardi argued that a general reference to his lawyer's address should suffice, but the court held that explicit and specific reference to a prior domicile selection is required. The decision applied transitional rules allowing the old article to govern appeals filed before August 25, 2024, establishing that vague indications do not meet the statutory requirement for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The oner of depositing a domicile selection may be fulfilled by an explicit and specific reference within the appeal to a prior declaration or selection of domicile, provided the location is immediately and unambiguously indicated in the case file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
lo di Bologna dichiarava inammissibile l’appello proposto da Nicola Leonardi avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Modena del 05/04/2024 per assenza dell’elezione di domicilio allegata all’atto di impugnazione (art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.).
2. Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ricorre il Leonardi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 581, comma 1-ter, e 161 cod. proc. pen.. La Corte di appello ha ritenuto inammissibile l’impugnazione sostenendo che la disciplina successivamente abrogata dovrebbe trovare applicazione fino al 24 agosto 2024. Tuttavia, le Sezioni Unite della Corte hanno stabilito che è sufficiente che l’impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione di domicilio, circostanza cui deve essere parificata l’indicazione della domiciliazione dell’imputato presso il difensore nell’atto di ricorso. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia mancanza e vizio di motivazione in relazione alle medesime circostanze di cui al motivo che precede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855 - 01) hanno evidenziato, in primo luogo, che «la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024», per cui la stessa trova applicazione anche al caso in esame, in cui l’appello era stato proposto in data 18 luglio 2024. La stessa pronuncia ha stabilito (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De, Rv. 287855 - 02) che (il corsivo è del Collegio) «l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione».
3. Nel caso specie, per stessa ammissione della difesa, l’elezione di domicilio non era stata effettuata in occasione dell’atto di impugnazione, né altra eventuale precedente elezione di domicilio era stata allegata all’atto, né veniva individuata in modo certo la sua collocazione nel fascicolo processuale. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la semplice indicazione, nel corpo dell’atto di impugnazione, dell’essere l’appellante elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, non può sopperire le indicazioni necessarie ad un agevole reperimento dell’elezione del domicilio.
4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s