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Sentenza — n. 9039/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order citing 'double presumption' and long silence between crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9039/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected appeals by Marco Desideri against a detention order issued after a previous ruling had annulled it with remand. Desideri argued that the lower court violated procedural articles regarding precautionary measures and failed to adequately evaluate alternative measures. The court dismissed these claims by applying the 'double presumption' doctrine, emphasizing that the significant time gap between past crimes and the current order required a specific prognostic assessment of ongoing danger, which the lower court correctly performed based on the defendant's criminal history and associations.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 274, 275, 627, 628 cod. proc. pen.: When applying the relative presumption of precautionary needs, a significant time lapse between past crimes must be explicitly considered; if no new acts demonstrate continued danger, this silence constitutes an element proving the absence of precautionary needs, and the judge must evaluate specific factual elements to determine the actuality of such needs.

Parole chiave

Generato dall'IA
double presumption precautionary measures time silence custodia in carcere prognostic evaluation reati fine remand order pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 274, 275, 627, 628 cod. proc. pen.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
articolo 274 cod. proc. pen
Il ricorrente aggiunge tuttavia, in relazione alla dedotta violazione dell’articolo 274 cod. proc. pen., che gli elementi evidenziati dal Tribunale del riesame non sono in grado di sostenere l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio
(Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv.
Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia
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Testo completo

o la seguente Sui ricorsi presentati da: Desideri Marco, nato a Roma il 05/01/1984, avverso l’ordinanza del 14/10/2025 del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Cinzia Parasporo, cui la medesima P.G. si è riportata in udienza, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. udito, per l’imputato, l’Avv. Valerio Spigarelli, che si è riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 32854 dell’11/09/2025, la Quarta Sezione di questa Corte annullava con rinvio l’ordinanza emessa in data 4 aprile 2025 dal Tribunale della libertà di Roma nei confronti di Marco Desideri, con cui veniva rigettato il riesame proposto dallo stesso avverso l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Roma il 10 marzo 2025 aveva disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’odierno ricorrente per i reati di cui agli articoli 73, 74 e 80 d.P.R. 309/1990. La Corte, in dettaglio, nel dichiarare manifestamente infondata la doglianza sulla gravità indiziaria, in ordine al periculum in mora evidenziava invece che le ultime condotte, ossia i c.d.

«reati fine», risalivano al 2020; che la partecipazione al funerale del padre del vertice dell’associazione, Giuseppe Molisso, era del 2017; che, infine, «nonostante la pericolosità del contesto associativo e dello stesso Desideri (definito dal collaboratore di giustizia come “uno che spara”), a fronte del significativo lasso di tempo intercorso tra le condotte ascritte all'indagato e la misura cautelare (emessa a distanza di cinque anni circa) avrebbe dovuto portare il Tribunale ad argomentare in ordine all'attuale e persistente pericolosità del ricorrente, soprattutto perché gravato da numerosi e specifici precedenti che lo stesso provvedimento impugnato qualifica come “non recenti” (pag. 9)».

2. Con ordinanza del 14 ottobre 2025, il Tribunale della libertà di Roma, in sede rescissoria, rigettava il riesame proposto da Marco Desideri.

3. Avverso tale provvedimento, tramite i propri difensori di fiducia, il Desideri propone due distinti ricorsi per cassazione.

4. Il ricorso dell’Avv. Valerio Spigarelli si articola in tre motivi, elencati partitamente ma sviluppati congiuntamente. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 274, 275, 627 e 628 cod. proc. pen.. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 627 e 628 cod. proc. pen., in ordine alla valutazione di inadeguatezza di misure alternative alla detenzione. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio investigativo in atti. La sentenza impugnata ha di fatto disapplicato il principio di diritto stabilito con la sentenza rescindente, che aveva chiesto al giudice del rinvio di attualizzare le condotte del Desideri: le due conversazioni valorizzate, infatti, si riferiscono a un arco temporale che è sostanzialmente sovrapponibile a quello delle condotte contestate, di fatto replicando la motivazione dell’ordinanza cassata.

La seconda conversazione, poi, neppure concerne attività illecita, sostanziandosi in meri consigli rivolti a tale Cori su come egli potesse gestire le sue attività illecite. L’ordinanza utilizza inoltre un’argomentazione congetturale, in quanto opera un duplice salto logico: da un lato, ritrae dalle conversazioni citate la convinzione della perpetrazione di ulteriori attività illecite; dall’altro, ritiene che dette attività sarebbero proseguite sino ai giorni nostri. Ancora, con ordine europeo di indagine venivano acquisite le conversazioni del ricorrente fino al 2023 e non risultavano nuove conversazioni in epoca successiva al gennaio 2021.

Il travisamento di tali elementi disarticola l’intero impianto motivazionale del provvedimento impugnato.

5. Il ricorso dell’Avv. Daniele Fiorino si articola in un motivo unico in cui si lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 274 e 627, comma 3, cod. proc. pen. ed è sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo del ricorso presentato dall’Avv. Spigarelli. Il ricorrente aggiunge tuttavia, in relazione alla dedotta violazione dell’articolo 274 cod. proc. pen., che gli elementi evidenziati dal Tribunale del riesame non sono in grado di sostenere l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato. Quanto alla prima delle due conversazioni indicate nel provvedimento, poi, evidenzia che non sussiste alcun elemento atto a confermare che l’assunzione del Desideri fosse fittizia, anzi: i Carabinieri hanno evidenziato l’apertura di una posizione contributiva presso la banca dati INPS.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

2. Quanto al primo motivo del ricorso presentato dall’Avv. Spigarelli e al ricorso presentato dall’Avv. Fiorino, essi sono infondati. 2.1. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, il Tribunale del rinvio, previo richiamo delle precedenti considerazioni sul ruolo e sulla pericolosità del Desideri, per un verso ha indicato la valenza delle dichiarazioni rese in data 12/2/2024 (ossia in epoca assolutamente recente) dal collaboratore di giustizia Fabrizio Capogna, che ha indicato il ricorrente come «uno che spara», per altro verso, ha evidenziato elementi ritenuti di valenza prognostica negativa tratti da due ulteriori intercettazioni (non valorizzate nella precedente ordinanza), una del 7/1/2021 e una del 6/8/2020 (in questo caso una chat criptata con Giuseppe Molisso).

Ha rilevato che la prima, successiva ai reati fine contestati (l’ultimo del 22/8/2020), valeva a ridimensionare il c.d. «tempo silente» e che - entrambe - erano indicative del fatto che Desideri non intendesse allontanarsi dal contesto delinquenziale. 2.2. Secondo entrambi i ricorsi, in sintesi, l’ordinanza impugnata avrebbe disapplicato i principi affermati nella sentenza rescindente, richiamando episodi comunque non recenti. Tali deduzioni non appaiono fondate. Gli elementi c.d. «attualizzanti» - tanto più ai fini del superamento della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza delle esigenze cautelari – non necessariamente devono consistere in ulteriori, e più recenti, reati accertati.

E così possono rilevare (intercettazione del 7/1/2021) anche i suggerimenti operativi dati al gestore di una piazza di spaccio rifornita dallo stesso Desideri o una assunzione fittizia (evidente dalla frase “più che do soldi de contributi”, da intendersi che lo stesso Desideri si faceva carico del pagamento dei contributi), che denota di per sé una assenza di progettualità lecita, d’altra parte nulla risultando documentato circa un effettivo percorso di reinserimento da parte del ricorrente. Tali ulteriori dati non possono poi che essere valutati nel contesto complesso che, tra l’altro, vede (in tal senso la stessa sentenza rescindente e la requisitoria del P.G.) Desideri - «uno che spara», come detto - inserito in una associazione di sicura pericolosità; avere rapporti diretti con Michele Senese, capo indiscusso della criminalità organizzata romana e che allo stesso Desideri affidava atti di forza per suo conto; acquistare diversi chili di cocaina per conto di Molisso o con la sua intermediazione. 2.3.

L’interpretazione fornita dall’ordinanza gravata si pone in linea di continuità con la giurisprudenza in tema di «doppia presunzione», secondo cui «quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione “relativa” di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd.

“tempo silente”), che può rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231 - 01): non è, quindi, la «vicinanza temporale» degli elementi considerati, quanto la loro valutazione in prospettiva prognostica ad assumere valore di idoneità o meno a superare la doppia presunzione, valutazione che il Tribunale ha svolto, valorizzando in modo non illogico elementi ritenuti di sicura valenza prognostica negativa (in tal senso Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576 - 01, secondo cui la valutazione deve concernere «specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari»).

La doglianza è pertanto infondata.

3. La seconda doglianza del ricorso Spigarelli (peraltro indicata ma non coltivata) è inammissibile in quanto la sentenza rescindente ha limitato l’annullamento al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, laddove il precedente ricorso non aveva neppure dedotto l’idoneità di misure meno afflittive rispetto a quella di massimo rigore, con conseguente preclusione sul punto.

4. Il terzo motivo del ricorso Spigarelli è inammissibile per genericità in quanto si limita a censurare, sotto il profilo del vizio di motivazione, il percorso logico dell’ordinanza già gravato con il primo motivo di impugnazione, che, come si è visto, è infondato.

5. I ricorsi, in conclusione, debbono essere rigettati, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta i ricor