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Sentenza — n. 9036/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for tax evasion as procedural defect prevents new dolo argument.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9036/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a failure to properly articulate the specific intent (dolo) of tax evasion in the appellate brief. Although the defense argued the association's 'no profit' nature negated criminal intent, the court found this argument was not formally raised as a distinct ground for acquittal. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on merits because the required legal reasoning was absent from the record.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for acquittal regarding specific criminal intent were not explicitly deduced and argued in the appellate act, preventing the court from reviewing the merits.

Parole chiave

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tax evasion appeal specific criminal intent procedural inadmissibility appellate brief defects Cassazione Rome

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella
4 della sentenza gravata (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile
11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro
8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri
Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Sez. 2, n. 9028/2014
Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.

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Testo completo

tasse un’attività commerciale. Inoltre, dagli atti emerge come la somma evasa, così come rideterminata a seguito della dichiarazione della prescrizione della condotta relativa all’anno 2013, fosse pari a 425.161,25 euro. In secondo luogo, la Corte di appello di Perugia ha rilevato come quanto sostenuto dal consulente tecnico della difesa, rispetto alla natura volontaria delle somme corrisposte all’associazione, fosse completamente privo di qualsiasi controprova determinante a confutare la tesi della società di fatto.

3. La doglianza relativa all’elemento psicologico del reato, a sua volta contenuta nel primo motivo di ricorso, così come formulata, è inammissibile. Come risulta dall’incontestato riepilogo dei motivi di appello contenuto a pag. 4 della sentenza gravata (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01;

Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066) emerge infatti che l’unico profilo di doglianza coltivato sul punto dall’imputato era costituito dalla effettiva capacità dello stesso di comprendere l’esatto ammontare dell’imposta dovuta e l’effettivo superamento delle soglie di punibilità, in ragione della natura «no profit» dell’associazione. In effetti, l’atto di appello deduceva solamente che «il fatto non costituisce reato per essere le imposte evase al di sotto delle soglie di punibilità» e comunque censurava la mancanza di natura «commerciale» dell’attività svolta dall’associazione; in sostanza, pur sollecitando alla Corte territoriale un epilogo decisorio relativo alla insussistenza dell’elemento psicologico del reato (assoluzione perché «il fatto non costituisce reato»), di fatto appuntava la doglianza sugli elementi oggettivi del reato (natura dell’attività svolta e mancato superamento delle soglie di punibilità), sia pure in relazione al loro riflesso sul dolo.

Così circoscritto il thema decidendum, in ossequio all’articolo 581, comma 1, cod. proc. pen. (che impone di specificare non solo i capi o punti della sentenza impugnati e le richieste, ma anche i «motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»), la sentenza, alle pagine 6-7, risponde ricostruendo l’importo evaso e confermando la natura commerciale dell’attività svolta. Il ricorso, invece, si appunta su un altro profilo, relativo alla sussistenza del dolo specifico di evasione (su cui, contrariamente all’atto di appello, lungamente si sofferma), che non era stato così dedotto nel giudizio di impugnazione, con conseguente inammissibilità della doglianza.

4. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali