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Sentenza — n. 9032/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal by defense counsel without special power of attorney.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9032/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense counsel withdrew the request without a special power of attorney. Although the withdrawal was initially noted, the Court clarified that such an act is ineffective without the client's personal consent or a special mandate. Consequently, the appeal became inadmissible due to a lack of interest once the detention order was revoked, and no costs were imposed.

Regesto Legislator

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Art. 273 cod. proc. pen.; Art. 274 cod. proc. pen.: A withdrawal of a cassation appeal made solely by defense counsel without a special power of attorney is ineffective, rendering the appeal inadmissible if the underlying interest ceases to exist.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal special power of attorney lack of interest defense counsel authority inadmissible appeal regime penitenziario sospensione condizionale della carcerazione diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 6 Cedu
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 273 cod. proc. pen.
Art. 274 cod. proc. pen.
Con un terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., con riferimento all’art.
Art. 275 cod. proc. pen.
pen., con riferimento all’art. 275 cod.
artt. 111 Cost
2.1 Con un primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 111 Cost., 6 Cedu, 125 e 273 cod.
art. 274 cod. proc. pen
Con un terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., con riferimento all’art.
art. 275 cod. proc. pen
pen., con riferimento all’art. 275 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti
Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito
Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Sangiorgio Sergio, nato a Palermo il 04/09/1985, avverso l’ordinanza del 06/10/2025 del Tribunale di Palermo; udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Sansone, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza datata 6 ottobre 2025 il Tribunale di Palermo respingeva la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 08 settembre 2025, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Sergio Sangiorgio, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e a varie contestazioni del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 7.2, 7.4, 7.8, 7.13, 7.15, 7.17, 7.19, 7.21, 7.23, 7.25, 8.3, 8.6, 8.7, 8.10, 8.12, 8.18, 9.2, 9.4, 9.8, 9.10, 10.2, 11.2, 11.8, 11.9, 13.6, 18.1, 18.3).

2. Avverso l’indicata ordinanza, Sergio Sangiorgio, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Giovanni Castronovo, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1 Con un primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 111 Cost., 6 Cedu, 125 e 273 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestando il rinvio operato dal Tribunale cautelare al percorso argomentativo del G.I.P. e denunciando l’omesso confronto con le censure difensive. 2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 111 Cost., 6 Cedu, 125 e 273 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestandone la motivazione, in ragione della asettica lettura delle conversazioni captate, in assenza di elementi di riscontro. 2.3.

Con un terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 275 cod. proc. pen., contestando che il presupposto motivazionale delle esigenze di cautela sociale dell’essere stato già attinto, in data 20/02/2023, da misura cautelare per reati in materia di stupefacenti era stato neutralizzato dalla richiesta assolutoria avanza dal pubblico ministero in quel processo all’esito dell’istruttoria dibattimentale, nonché la disparità di trattamento cautelare rispetto al coindagato Davide Sangiorgio, nei confronti del quale non erano state ravvisate esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, successivamente alla presentazione del ricorso, è stata trasmessa, in data 16 gennaio 2026, dal difensore del ricorrente, comunicazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che, per effetto del provvedimento del 15 gennaio 2026, reso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, è stata disposta la revoca della misura cautelare personale della custodia in carcere, con contestuale ordine di liberazione dell’indagato, se non detenuto per altro titolo. È, altresì, pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Sansone, con cui, preso atto della intervenuta rinuncia al ricorso, si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

2. In conclusione, il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, nelle more della celebrazione dell’udienza avanti a questa Corte, il Tribunale di Palermo ha revocato la misura cautelare ed è, pertanto, venuto meno l’interesse del ricorrente per causa a lui non imputabile. Non deve essere disposta condanna né alle spese, né al pagamento alla Cassa delle ammende, in ragione del principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244).

In ogni caso, va precisato che la rinuncia al ricorso non ha alcuna efficacia, essendo stata presentata direttamente dal difensore di fiducia, privo di procura speciale (cfr. Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663, secondo cui è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontàdell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale).

P.Q.