Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 8784/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for contradiction in reasoning regarding beach umbrella contravention vs. trespassing acquittal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8784/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's decision contained a contradiction between acquitting the defendant of trespassing and convicting her of a contravention. The court found that the two offenses protected different legal interests and could legally coexist, with the existence of a management contract negating the trespass charge while the commercial nature of the umbrellas upheld the contravention. Consequently, the lower court's reasoning was deemed logical and consistent, warranting the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1161 cod. nav.; Art. 633 cod. pen.; The existence of a management contract for free beach areas negates the crime of trespassing but does not preclude a contravention for the commercial placement of beach equipment, as the two offenses protect distinct legal interests and may coexist.

Parole chiave

Generato dall'IA
contravention of beach equipment trespassing to demanio marittimo management contract validity contradiction in reasoning commercial nature of activity sfruttamento dei fondali marini spazio marittimo violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1161 cod. nav.
Con sentenza del 17/2/2025, il Tribunale di Latina dichiarava Cinzia Barone colpevole della contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav., assolvendola, per contro, dal delitto di cui agli artt.
Art. 633 cod. pen.
sulla medesima area; la conclusione raggiunta quanto alla fattispecie ex art. 633 cod. pen., dunque, avrebbe dovuto esser confermata anche quanto all'altro reato, atteso che la legittimità dell'ingresso nell'area impedirebbe in radice di ritenerne illegittima l'occupazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 13 June 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 633 cod. pen
sulla medesima area; la conclusione raggiunta quanto alla fattispecie ex art. 633 cod. pen., dunque, avrebbe dovuto esser confermata anche quanto all'altro reato, atteso che la legittimità dell'ingresso nell'area impedirebbe in radice di ritenerne illegittima l'occupazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 31540 del 30/5/2017, Pisano
pen., e nell'effettiva occupazione del demanio nell'altra ipotesi, rende possibile il concorso tra le due fattispecie, come da costante giurisprudenza (tra le altre, Sez. 2, n. 31540 del 30/5/2017, Pisano, Rv.
Sez. 3, n. 555 del 25/9/2019, Mangia
270449; Sez. 3, n. 555 del 25/9/2019, Mangia) e, dunque, possibile anche un difforme esito giudiziale in ordine alle stesse.
Sez. 3, n. 4855 dell'11/1/2006, Pazzaglia
spiaggia libera, stante la sua continuità e la natura commerciale dell'attività (tra le altre, Sez. 3, n. 4855 dell'11/1/2006, Pazzaglia, Rv.
Sez. 3, n. 30666 del 29/3/2018, Sorreca
233305; Sez. 3, n. 30666 del 29/3/2018, Sorreca, Rv.
Sez. 3, n. 4149 del 18/12/2024, Lucrezio
Tra le non massimate, Sez. 3, n. 4149 del 18/12/2024, Lucrezio).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Barone Cinzia, nata a Roma il 23/9/1957 avverso la sentenza del 17/2/2025 del Tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/2/2025, il Tribunale di Latina dichiarava Cinzia Barone colpevole della contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav., assolvendola, per contro, dal delitto di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., per non aver commesso il fatto.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 1161 citato, con mera apparenza o contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale avrebbe emesso una decisione evidentemente viziata, con la quale, per un verso, avrebbe escluso il delitto di invasione di terreni, in ragione dell'esistenza di una valida convenzione per la gestione dei servizi connessi alla balneazione, e, per altro verso, avrebbe riconosciuto la contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. sulla medesima area; la conclusione raggiunta quanto alla fattispecie ex art. 633 cod. pen., dunque, avrebbe dovuto esser confermata anche quanto all'altro reato, atteso che la legittimità dell'ingresso nell'area impedirebbe in radice di ritenerne illegittima l'occupazione. Sotto diverso profilo, la sentenza giudicherebbe irrilevanti le dichiarazioni del testimone della difesa Enrico Barone, ma queste risulterebbero prive di qualunque valutazione, così che l'affermazione apparirebbe evidentemente immotivata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Il Tribunale di Latina ha definito il giudizio con una pronuncia tutt'altro che contraddittoria o manifestamente illogica, non potendosi aderire alla tesi della ricorrente secondo la quale l'avvenuto proscioglimento dal delitto di invasione di terreni imporrebbe il medesimo esito anche quanto alla contravvenzione di occupazione arbitraria di demanio marittimo. 4.1. La sentenza, in particolare, ha sottolineato che la ricorrente era titolare di una convenzione stipulata con il Comune di Terracina, avente ad oggetto l'affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere; l'art. 4 dello stesso provvedimento - ha poi evidenziato il Tribunale - prevedeva espressamente che, "ferma restando la destinazione ad uso libero e gratuito del tratto arenile oggetto della presente convenzione, è vietato il posizionamento delle attrezzature balneari".

Tale posizionamento, tuttavia, era stato riscontrato dalla Capitaneria di porto competente, attraverso accessi eseguiti il 28 e il 29 luglio 2020, in differenti orari, così accertandosi la presenza - sull'arenile pubblico in località Riva del Sisto - di ben 72 ombrelloni disposti su 5 file, "allo stesso modo degli stabilimenti balneari in concessione privata." 4.2. Questo accertamento non è contestato e non costituisce oggetto di ricorso.

5. Tanto premesso, risulta allora evidente l'assenza del vizio di motivazione denunciato. 5.1. Il Tribunale, infatti, ha esaminato la convenzione ed il suo contenuto, nei termini appena richiamati, ed ha dunque evidenziato - con argomento del tutto solido e logico, ancorato a specifica e non contestata risultanza dibattimentale - che la Barone ne aveva violato una espressa disposizione, tale da integrare la contravvenzione di cui al capo C). 5.1.1. A giudizio del Giudice, la stessa condotta non integrava invece il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., in quanto la regolare stipula di una convenzione con il Comune impediva in sé di riconoscere l'illecita invasione della medesima area: ebbene, questa conclusione non evidenzia affatto la contraddizione sostenuta nel ricorso, in quanto l'avvenuta assoluzione in ordine al delitto medesimo non incide affatto sulla differente fattispecie di indebita occupazione del demanio marittimo, nei termini richiamati, descritta dalla sentenza in termini chiari e privi di vizi.

D'altronde, l'obiettiva diversità degli interessi tutelati e delle condotte illecite previste dalle due norme, consistente nell'introduzione arbitraria e per un congruo lasso di tempo in terreni o edifici altrui allo scopo di occuparli e trarne profitto nell'ipotesi di cui all'art. 633 cod. pen., e nell'effettiva occupazione del demanio nell'altra ipotesi, rende possibile il concorso tra le due fattispecie, come da costante giurisprudenza (tra le altre, Sez. 2, n. 31540 del 30/5/2017, Pisano, Rv. 270449; Sez. 3, n. 555 del 25/9/2019, Mangia) e, dunque, possibile anche un difforme esito giudiziale in ordine alle stesse.

7. Con adeguato e solido argomento, dunque, è stata confermata la colpevolezza della ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 1161 cod. nav., in forza del principio - più volte affermato da questa Corte - per il quale integra il reato la collocazione sull'arenile di strutture balneari, quali ombrelloni, lettini e simili, noleggiate giornalmente, atteso che tale condotta non è assimilabile a quella dei fruitori della cd. spiaggia libera, stante la sua continuità e la natura commerciale dell'attività (tra le altre, Sez. 3, n. 4855 dell'11/1/2006, Pazzaglia, Rv. 233305; Sez. 3, n. 30666 del 29/3/2018, Sorreca, Rv. 273762. Tra le non massimate, Sez. 3, n. 4149 del 18/12/2024, Lucrezio).

6. L'impugnazione risulta poi manifestamente infondata anche sull'ultima parte dell'unica censura, con cui si denuncia il vizio di motivazione quanto alla deposizione del teste a difesa Enrico Barone. 6.1. La sentenza sostiene che le dichiarazioni di questi "non hanno minimamente contraddetto o sminuito le prove addotte dall'accusa". Ebbene, il ricorso contesta questa affermazione, ritenendola priva di un effettivo contenuto, ma in ciò si affida ad una considerazione generica, dunque inammissibile: in particolare, nulla è indicato quanto al tenore di queste dichiarazioni e, soprattutto, quanto alla loro portata - che dovrebbe essere, evidentemente, decisiva - sull'esito del giudizio.

7. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell