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Sentenza — n. 8655/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8655/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8655/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo, con sentenza emessa ex art. 464-septies cod. proc. pen., dichiarava estinto il reato contestato a Leonardo Marini, previa riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73 comma V DPR 309/90, per esito positivo della prova.

Regesto Legislator

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art. 464-quater cod. proc. pen, art. 168 bis cod. pen; Sentenza — n. 8655/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Si osserva che il dato ponderale non può costituire criterio unico di valutazione della lieve entità, ma occorre tener conto di tutti i parametri indicati dal 5 comma dell'art. 73 DPR 309/90.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico di canapa abuso di sostanze consumo di canapa infrazione qualificata LStup confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 464-quater cod. proc. pen
pen, avverso l'ordinanza ex art. 464-quater cod. proc. pen., emessa il 13/3/2025, con la quale veniva accolta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo la richiesta di messa alla prova, previa derubricazione del reato riqualificato ai sensi dell'art.
art. 168 bis cod. pen
Con il primo motivo, si deduce violazione dell'art. 168 bis cod. pen., procedendosi per reato (art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Ancona nel procedimento a carico di Marini Leonardo nato a Fermo il 03/01/1999 avverso la sentenza del 11/09/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso letta la memoria della difesa, trasmessa in data 16 gennaio 2026, con la quale si chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo, con sentenza emessa ex art. 464-septies cod. proc. pen., dichiarava estinto il reato contestato a Leonardo Marini, previa riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73 comma V DPR 309/90, per esito positivo della prova.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 464-quater, c. 7 cod. proc. pen, avverso l'ordinanza ex art. 464-quater cod. proc. pen., emessa il 13/3/2025, con la quale veniva accolta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo la richiesta di messa alla prova, previa derubricazione del reato riqualificato ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90, presentata dall'imputato Leonardo Marini, e la conseguente sentenza n. 166/2025 di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, non essendogli stata in precedenza comunicata l'ordinanza (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, Pmt, Rv. 284273 - 01).

3. Il ricorso si fonda su due motivi.

4. Con il primo motivo, si deduce violazione dell'art. 168 bis cod. pen., procedendosi per reato (art. 73, c. 4, DPR 309/90) che non consentiva la messa alla prova.

5. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione per l'erroneo riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, c. 5, DPR 309/90, trattandosi di 1422 dosi di marijuana e di 1022 dosi di hashish. Si evidenzia che «tali sostanze, di diversa tipologia e indice di principio attivo, erano occultate in piccola parte negli indumenti intimi indossati dall'imputato al momento del controllo su pubblica via, in area limitrofa allo stadio comunale della cittadina, indubbiamente destinate all'immediato spaccio al dettaglio, in gran parte nell'abitazione di residenza, nella soffitta, all'interno di diversi contenitori, assieme al bilancino di precisione e materiale per il confezionamento».

Si osserva che l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova si limita a recepire la modifica dell'imputazione come proposta dal P.M., su istanza della difesa nell'udienza preliminare del 12/9/2024, basata sostanzialmente sull'incensuratezza dell'imputato, sulla condotta collaborativa ed occasionalità del fatto, con una motivazione insufficiente. Secondo il Procuratore Generale, il Giudice non avrebbe dovuto recepire la mutata qualificazione giuridica proposta dalle parti, proseguendo nella celebrazione dell'udienza preliminare. 6.11 Procuratore Generale della Cassazione, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto di rigettare il ricorso, in quanto i motivi sono infondati.

Si osserva che il dato ponderale non può costituire criterio unico di valutazione della lieve entità, ma occorre tener conto di tutti i parametri indicati dal 5 comma dell'art. 73 DPR 309/90.

7. La difesa ha depositato memoria con cui chiede l'inammissibilità del ricorso della Procura Generale in quanto mira ad una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Inoltre la difesa osserva che il ricorrente deduce una motivazione insufficiente, lamentando un vizio della motivazione non previsto dall'art. 606 lett.

c) cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato. 2 u/- 1. Occorre, in primo luogo, considerare che la fattispecie di reato prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione. In tale senso, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 35737/2010 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, nel ribadire il principio già affermato (Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668), secondo il quale l'ipotesi in parola "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio", hanno nondimeno osservato in motivazione come la questione circa l'applicabilità o meno della norma in parola "non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze".

Dunque, la riconducibilità del fatto alla fattispecie di lieve entità implica una valutazione complessiva della condotta sulla base dei parametri indicati dalla stessa norma, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli riferiti all'oggetto materiale (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). Il dato quantitativo è solo uno degli indici di valutazione, ben potendo il giudice - anche in presenza di un quantitativo modesto - attingere agli altri parametri (mezzi, modalità e circostanze dell'azione) utilizzabili in alternativa.

E' proprio la sussistenza degli ulteriori indici previsti dal quinto comma dell'art. 73 che consente una valutazione non atomistica della singola condotta, che deve invece essere contestualizzata e considerata, appunto, nel suo concreto divenire e non quale fotogramma estraneo alla cornice alla quale appartiene (cfr. Sez. 6, n. 45692 del 3.10.2023). Si è precisato che, qualora il dato ponderale sia, in sé, compatibile tanto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto con quella autonoma, "lieve", di cui al comma quinto del medesimo articolo, il giudice deve in motivazione specificare quali altri elementi consentano di qualificare il fatto nell'una o nell'altra ipotesi di reato (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293 - 01; in senso conforme Sez. 6, n. 1142 del 11/12/2025, dep. 2026).

2. In relazione alla derubricazione, il ricorso attribuisce rilevanza insuperabile sia ai dati costituiti da "tipologia, natura e quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata all'imputato, hashish e marijuana, di diversa qualità e principio attivo 3 cey per quantitativi ed efficacia drogante significativi come comprovato dagli accertamenti tossicologici effettuati"; sia all'evidente detenzione a fini di spaccio. Ciò, secondo il ricorrente, "inquadra una condotta di non trascurabili rilievo e pericolosità sociale, a prescindere dalla circostanze indicate dalle parti per motivare la derubricazione". A parte la finalità di spaccio, comunque presupposta anche dal provvedimento impugnato, in proposito può evidenziarsi che i quantitativi indicati dal ricorrente (gr. 272, 3 di marijuana e gr. 56,2 di hashish) si riferiscono al peso lordo della sostanza e che il principio attivo, THC, è il medesimo (pari rispettivamente a complessivi gr. 32,498 e gr. 25,561).

3. Il ricorrente quindi si sofferma solo sul dato ponderale, mentre l'ordinanza impugnata valorizza, con motivazione priva di profili di illogicità, anche altri elementi per qualificare la condotta come di lieve entità e cioè lo stato di incensuratezza, l'occasionalità del fatto, la condotta collaborativa dell'imputato. L'ordinanza impugnata, nella complessiva valutazione della vicenda, è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza.

4. In definitiva, stante l'infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto dal Procuratore Generale deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così è deciso, 05/02/2026 I