Sentenza — n. 8640/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena del 22/04/2022, che aveva condannato Abderahim Barakat alla pena di mesi 9 di reclusione e 2.000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta a mesi 4 di reclusione ed euro 688,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 8640/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato lamentando difetto di motivazione in relazione all’articolo 131-bis cod. pen..
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da ALDO ACETO - Presidente - Sent. n. sez. 207/2026 CINZIA VERGINE UP - 03/02/2026 ALBERTO GALANTI - Relatore - R.G.N. 35239/2025 GIUSEPPE NOVIELLO Motivazione Semplificata MARIA BEATRICE MAGRO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da Barakat Abderahim, nato in Marocco il 01/02/1989 (CUI O45EZSN), avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Francesca Costantini, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena del 22/04/2022, che aveva condannato Abderahim Barakat alla pena di mesi 9 di reclusione e 2.000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta a mesi 4 di reclusione ed euro 688,00 di multa.
2. Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato lamentando difetto di motivazione in relazione all’articolo 131-bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Dal riepilogo dei motivi di appello emerge chiaramente che il proscioglimento per particolare tenuità del fatto aveva costituito oggetto del secondo motivo di appello, in merito al quale nulla viene detto in sentenza. Né, del resto, può rinvenirsi alcuna ipotesi di motivazione implicita, posto che la stessa sentenza, nel riconoscere la sussistenza delle circostanze attenuanti atipiche, motiva in ordine alla sussistenza di un solo precedente, peraltro estinto.
2. la sentenza deve quindi essere annullata limitatamente alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
3. La costituzione di un valido rapporto di impugnazione impone al Collegio di verificare l’eventuale sussistenza di cause estintive del reato, che nel caso di specie – come correttamente evidenziato dal Procuratore generale - conduce ad esito positivo, essendo la prescrizione massima maturata in data 01/01/2025. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8640/2026 Roma, lì, 05/03/2026 La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Così è deciso, 03/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ALBERTO GALANTI ALDO ACETO