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Sentenza — n. 8390/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls tax fraud conviction for omitted mandatory confiscation of illicit profits and remands case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8390/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica successfully appealed a Perugia court conviction for tax fraud, arguing that mandatory confiscation of illicit profits was omitted. The Court of Cassation agreed, ruling that confiscation is obligatory for crimes under D.Lgs. 74/2000 regardless of when the crime occurred. Consequently, the conviction was partially annulled with a remand to the trial court to determine the extent of confiscable profits.

Regesto Legislator

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Art. 5 d.lgs. 74/2000; Art. 322 ter c.p.: In tax fraud cases, the confiscation of illicit profits is mandatory and must be ordered upon conviction, with no judicial discretion to omit it.

Parole chiave

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tax fraud confiscation mandatory confiscation illicit profits D.Lgs 74/2000 partial annulment remand to trial court procedural omission comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è stato contestato all'imputata come commesso in data 30 dicembre 2013.
Art. 1 comma 143 della I. n. 244 del 2007
74/2000 entrato in vigore il 24 settembre 2015, successivamente alla consumazione dei fatti che risalgono al 2013, ma l'art. 1 comma 143 della I. n. 244 del 2007 che richiamava l'art.
Art. 322 ter cod. pen.
244 del 2007 che richiamava l'art. 322 ter cod. pen. che prevede la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del profitto o del prezzo del reato.
Art. 593 comma 1 cod. proc. pen.
art. 322 ter cod. pen
244 del 2007 che richiamava l'art. 322 ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo
Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv.
Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Cruciani
Sez. 3, n. 14969 del 30/01/2023
Sez. 3, n. 14969 del 30/01/2023;
Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, Tortorici
Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025, Pg
(Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025, Pg, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nel procedimento a carico di: Mastriforti Nadia nato a Città di Castello il 24/03/1959 avverso la sentenza del 17/06/2022 del Tribunale di Perugia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla non disposta confisca, con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1AI Tribunale di Perugia, con sentenza del 17 giugno 2022, ha condannato Mastriforti Nadia, quale legale rappresentante della società Clery GESTIONI s.r.I., per il delitto di cui all'art. 5 del d. Igs. 74/2000, alla pena di mesi quattro di reclusione in continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza n. 66/2018 emessa il 26 aprile 2018, irrevocabile il 18.5.2018, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il pubblico ministero presso il Tribunale di Perugia, chiedendo alla Corte di Appello di Perugia, in riforma della impugnata sentenza, di disporre la confisca del profitto del reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. 74 del 2000 ex art. 1 comma 143 della I. 244 del 2007. Nell'atto di impugnazione si osserva che, in materia di reati tributari, nell'ipotesi di condanna, il giudice deve disporre la confisca del profitto del reato ed è sprovvisto di qualsivoglia discrezionalità nell'applicare la misura ablatoria in parola, una volta accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla commissione di uno dei delitti di cui al d.

Igs. n. 74 del 2000. Il Pubblico Ministero evidenzia che, nel caso in esame, non trova applicazione l'art. 12 del. D.Igs. 74/2000 entrato in vigore il 24 settembre 2015, successivamente alla consumazione dei fatti che risalgono al 2013, ma l'art. 1 comma 143 della I. n. 244 del 2007 che richiamava l'art. 322 ter cod. pen. che prevede la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del profitto o del prezzo del reato.

3. La Corte di Appello di Perugia, con ordinanza del 22.10.2024, ha riqualificato l'appello in ricorso per Cassazione, trasmettendo gli atti.

4. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta tempestivamente trasmessa, ha chiesto l'annullamento della sentenza per l'omessa statuizione sulla confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato l'imputata colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, e l'ha condannata alla pena sopra indicata ma nulla è stato disposto - né in motivazione, né in dispositivo - quanto alla confisca del profitto del reato.

2. Il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è stato contestato all'imputata come commesso in data 30 dicembre 2013. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena e non solo per i fatti commessi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 12-bis, comma secondo, del predetto decreto (introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra tale disposizione e la previgente fattispecie, qui pure applicabile ratione tennporis, prevista dall'art. 322- ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.igs. n. 158 del 2015 (cfr.

Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386). Con riguardo a tale ultima previsione si era affermato che l'obbligatorietà della confisca discende «sia dal dato testuale della norma, ove si prevede [...] che la confisca sia "sempre ordinata", sia dalla natura sanzionatoria ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza; attraverso di essa, infatti, si è inteso privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume, così, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata né alla colpevolezza dell'autore del reato, né alla gravità della condotta» (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Cruciani, Rv. 257616, in motivazione).

Laddove, come nella specie, il giudice di merito nulla abbia disposto, nel giudizio di Cassazione la sentenza di condanna per reato tributario va pertanto parzialmente annullata, dovendo l'annullamento essere disposto con rinvio ove occorra verificare, mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, l'entità del profitto confiscabile, ovvero la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta di tale profitto e, solo ove ciò sia impossibile, a quella per equivalente (cfr. Sez. 3, n. 14969 del 30/01/2023;

Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637-02).

3. La fondatezza della censura impone l'annullamento con rinvio della sentenza al Tribunale che dovrà pronunciarsi limitatamente alla confisca.

3. Dovendosi ritenere irrevocabile l'accertamento di responsabilità, la sentenza impugnata va quindi annullata in parte qua, con rinvio al Tribunale di Perugia che ha pronunciato la decisione, e non alla Corte di appello, operando per il pubblico ministero i limiti generali di appellabilità di cui all'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025, Pg, Rv. 288455 — 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia. Così è deciso, 23/01/2026 Il Com